Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48118 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48118 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da . dalla parte civile COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA CUSENZA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorso riportandosi alla requisitoria scritta depositata.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglirnento dello stesso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L’avvocato COGNOME NOME, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME, si associa alla richiesta del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7.12.2022 la Corte di Appello di Roma in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 57, 595 c.p., 13 L.47/1948 perché veniva offesa la reputazione di NOME COGNOME pubblicando sul quotidiano Il Messaggero, in data 13.6.15, un articolo di cronaca dal titolo “COGNOME crea l’emergenza boss trovano gli alloggi” nel quale si rappresentava che “NOME era il “cre dell’emergenza abitativa” in qualche modo utilizzata da COGNOME per far passare in consig comunale le delibere che dirottavano i fondi del Comune (spesso fuori bilancio) per affit in blocco le case dei COGNOME e degli altri costruttori amici di COGNOME“), ha a predetti perché il fatto non costituisce reato.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enu nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione d carenza assoluta di motivazione evidenziando in particolare come la sentenza di appello non si sia confrontata adeguatamente con quella di primo grado come avrebbe dovuto nel ribaltarne la decisione Indi si pongono in evidenza i vari punti della sentenza di primo coi quali quella di appello non ha dialogato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza di appello che ha ribaltato la decisione di condanna del pri giudice è del tutto carente ed insoddisfacente sotto il profilo della adeguata indicazione ragioni che hanno indotto i giudici di secondo grado a sovvertire la precedente decisi articolata invece con ampio costrutto argomentativo in fatto e in diritto.
La sentenza impugnata, come ben posto in evidenza nel ricorso in scrutinio, ha fondato decisione di assolvere gli imputati riconoscendo l’esimente del diritto di cronaca e di affermando che essi si sarebbero limitati ad elencare delle circostanze di fatto vere che semplicemente posto all’attenzione del lettore e che erano destinate unicamente a solleva dei dubbi, non facendosi nell’articolo giammai parola di accordi intervenuti tra la p offesa e COGNOME/COGNOME, né si assume che il contatto sms tra COGNOME e COGNOME fosse finali “a pressioni di sorta”, con la conseguenza che non si potesse affermare che gli impu avrebbero indotto il lettore a ritenere che la persona offesa, COGNOME, fosse al libro clan COGNOME/COGNOME. Afferma la Corte di appello che la dazione di denaro da COGNOME
COGNOME, cui si fa riferimento nell’articolo, era in realtà sganciata dalla vicenda descr se COGNOME e COGNOME la collegano alla vicenda durante la loro telefonata, laddove, si evid in ricorso, tale circostanza nell’articolo non è evidenziata, anzi la testualità di esso in direzione del tutto opposta, con la conseguenza che quanto afferma la sentenza impugnat
– conclude il ricorso – si risolve in “un’estensione di significato” aggiunta dai giudici Ciò a fronte della pronuncia di primo grado che aveva individuato il carattere diffamat dell’articolo in questione nel fatto che riferisce dati e circostanze la cui lettura suggerisce che la persona offesa fosse personaggio ‘sensibile’ alle sollecitazioni di COGNOME disponibile ad assecondare gli intenti speculativi degli operatori economici che in B trovavano una valida sponda presso l’amministrazione comunale. Nell’articolo viene collegata la rete di interessi di COGNOME/COGNOME – imprenditori amici – esp dell’amministrazione comunale operanti nel settore di riferimento, in primo luogo ad dazione di denaro in favore di COGNOME concordata da COGNOME e COGNOME, in secondo luogo a una interlocuzione avvenuta tra COGNOME e COGNOME mentre COGNOME si trovava in aula in attes una delibera chiave nelle aspettative degli imprenditori amici, e su tale tematica sollevato l’interrogativo presente nella parte finale dell’articolo “perché chiamo proprio mentre il Campidoglio stava per approvare quella delibera” (così testualmente nel sentenza dì primo grado).
Per il giudice di primo grado, dunque, era la concatenazione allusiva ed insinuante d enunciati che integrava la diffamazione atteso che il reato di diffamazione a mezzo stam si consuma anche quando il contesto della pubblicazione determina il mutamento del significato apparente di uno o più frasi altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad es contenuto allusivo percepibile dal lettore medio.
A fronte di una siffatta ricostruzione svolta dal primo giudice, del tutto carente si a quindi la motivazione della sentenza di appello che, come bene si evidenzia nel ricorso scrutinio, non spiega perché e dove sbagliava la sentenza di primo grado nel ritene l’articolo in argomento zeppo di allusioni ed insinuazioni diffamanti nei confronti di NOME in linea con la lettura del giudice di legittimità quanto alla ricorrenza del diffamazione in presenza di concatenazione allusiva e di insinuazioni presenti in un arti pubblicato da un organo di stampa. La sentenza impugnata non spiega neppure perché ed attraverso quale percorso argomentativo, a differenza di quanto era stato deciso e argomentato dal primo giudice, l’articolo che viene definito come destinato a sollevare dubbi nei lettore debba essere tenuto fuori dal perimetro delle allusioni, delle insinua delle suggestioni che invece integrano il delitto di diffamazione a mezzo stampa, aggrava nel caso di specie; non spiega in altri termini le ragioni per le quali porre dei dubbi s diversa da insinuare laddove è evidente che pur potendo in astratto sussistere differenza le due cose, occorre darne specificamente conto, in concreto, trattandosi di sfumature c potrebbero assumere rilievo soprattutto sotto il profilo soggettivo, e non limita
affermare genericamente che si versi nella ipotesi dei mero dubbio; né spiega di preciso, d’altronde, neppure in merito alla enunciata ma non argomentata insuf di prova dell’elemento soggettivo, atteso che per la consumazione del delitto di dif mezzo stampa è sufficiente il dolo generico, di tal che non rilevano le intenzioni qualora la concatenazione degli enunciati risulti essere allusiva ed insi circostanza è specificamente affrontata sotto il profilo dell’esercizio del diritto Appare evidente, dunque, il vizio di carenza assoluta di motivazione dell impugnata che deve essere annullata sotto tale profilo.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata de annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore appello, cui va anche rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per qu legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile co per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese t questo grado di legittimità.
Così deciso il 26/10/2023.