Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE di APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, l’annullamento con rinvio ai fini civili davanti al giudice civile competente; lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della condanna di primo grado, comprese le statuizioni civili e la ulteriore condanna alle spese del grado come da nota che ha depositato; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e ha rilevato l’intervenuto decorso del termine di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art 595, comma terzo, cod. pen. consistito nell’avere offeso la reputazione della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” di San Benedetto del Tronto pubblicando, in data 18 maggio 2016, “sulla bacheca del proprio profilo Facebook” lo stralcio di un’intervista rilasciata dallo stesso imputato a una giornalista della rete televisiva RAGIONE_SOCIALE, nel corso della quale l’intervistato sosteneva, tra l’altro, che “oggi la camorra sono diventati i media, alcuni media” e che ci sono dei “giornalisti camorristi che dicono di essere giornalisti, attenzione a questi soggetti, perché sono RAGIONE_SOCIALEmente pericolosi e nelle Marche, ripeto, ci stanno, non posso dire di più “.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riferibilità delle offese alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“.
Si sostiene che l’imputato si sarebbe riferito genericamente ai media e a giornalisti “camorristi”, senza fornire indicazioni che consentissero di identificare i destinatari delle invettive.
La Corte di appello sarebbe incorsa in un travisamento della prova quando sostiene che l’imputato avrebbe chiamato in causa una “RAGIONE_SOCIALE“; inoltre sarebbe apodittica l’affermazione per cui RAGIONE_SOCIALE sarebbe l’unica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a trasmettere tra il canale 70 e l’80, dato che nessuna prova sarebbe stata raccolta in tal senso.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
La condanna poggia sulla circostanza che nel corso dell’intervista pubblicata sul proprio profilo l’imputato avrebbe menzioNOME una RAGIONE_SOCIALE che trasmetteva tra i canali 70 e 80, riferimento che, non essendo riportato nel capo di imputazione, non avrebbe consentito il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato; pertanto, agli effetti penali, deve essere rilevato, l’intervenuto decorso del termine prescrizionale, mentre, agli effetti civil , l’impugnazione va rigettata.
Il secondo motivo di ricorso, che va esamiNOME per primo perché attinente a questione preliminare, è infondato.
Secondo ius receptum in tema di correlazione fra accusa e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elemen1:i essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, COGNOME, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 31617 del 215 giugno 2015, COGNOME, Rv. 264438).
Il principio AVV_NOTAIO è stato così decliNOME nel caso di reato di diffamazione: «il richiamo dell’imputazione all’intero testo dello scritto o dell’intervista ritenu diffamatori, con la precisa indicazione degli estremi per la loro identificazione, comporta che l’addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l’integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo (Sez. 5, n. 34815 del 20/05/2019, COGNOME, Rv. 276776, che, in relazione a una fattispecie in tema di intervista radiofonica, ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna che aveva valorizzato espressioni ulteriori, rispetto a quelle estrapolate dal capo di imputazione).
Invero la precisa indicazione degli estremi per la identificazione dell’articolo è adempimento sufficiente per consentire all’imputato di conoscere i termini dell’accusa e apprestare le proprie difese.
Nella specie il capo di imputazione richiama l’intero contenuto dell’intervista rilasciata dall’imputato (pur citandola per brani); ciò comporta che l’addebito non debba essere circoscritto alle sole espressioni riportate nella contestazione, non essendo necessaria l’integrale trascrizione dell’intervista (Sez. 5, n. 55796 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274619).
3. Il primo motivo è infondato
3.1. Costituisce orientamento consolidato della Cassazione ritenere che la configurabilità del reato di diffamazione sia subordinata alla condizione che l’offesa alla reputazione sia rivolta ad una persona determinata ed individuata o individuabile (cfr. Sez. 5, n. 10307 del 18/10/1993, COGNOME, Rv. 195555 e, tra le ultime, Sez. 5, n. 39770 del 15/06/2023, COGNOME, non massimata sul punto).
Non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali (ex multis Sez. 6, n. 2598 del 6/12/2021, dep. 2022, F., Rv. 282679; Sez. 5, n. 2784 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262681).
L’individuazione deve avvenire con ragionevole certezza, di modo che possa desumersi la piena e immediata consapevolezza, da parte di chi apprenda le affermazioni diffamatorie, dell’identità del destinatario della diffamazione (Sez. 5, n. 8208 del 10/1/2022, COGNOME, Rv. 282899).
Su altro versante la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la lesione del bene giuridico dell’onore e della reputazione anche di enti o organismi collettivi, attaccati sotto il profilo dell’onore “sociale”, riferito all’attività svolta e alle fi perseguite dall’ente, per tale ragione soggetto passivo del reato (cfr. Sez. 5, n. 39770 del 15/06/2023, De COGNOME, Rv. 285171 – 01).
Si è, così, già affermata la capacità di essere titolari dell’onore sociale e di essere soggetti passivi del reato nei confronti di entità giuridiche o di fatto associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari – in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singo componenti (Sez. 5, n, 4982 del 30/1/1998, Sandri, Rv. 210601; Sez. 5, n. 1188 del 26/10/2001, dep. 2002, Scalfari, Rv. 220813; Sez. 5, n. 1059 del 8/10/2021, dep. 2022, Petrillo, Rv. 282468).
È pacifico, dunque, che non solo una persona fisica ma anche un’entità giuridica o di fatto, una fondazione, un’associazione o altro sodalizio, anche di natura religiosa, possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l’offesa (Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998, Faraon, Rv. 213415; cfr. anche Sez. 5,
n. 3809 del 28/11/2017, dep. 2018, Ranieri, Rv. 272320; Sez. 5, n. 2886 del 24/01/1992, COGNOME, Rv. 189901).
3.2. Nella specie la sentenza impugnata non indica con precisione in che momento dell’intervista e a proposito di quali circostanze l’imputato si riferisce espressamente a una RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” che trasmette tra i canali 70 e 80 del digitale terreste sì da consentire una univoca identificazione di NOME COGNOME e dei suoi giornalisti quali destinatari delle frasi offensive (pag. 13).
Tuttavia la risposta si trova nella motivazione di primo grado che offre base probatoria alle asserzioni rimaste apodittiche nella sentenza di appello: nel corso dell’intervista in contestazione (il cui video è stato acquisito agli atti) l’imputato s è riferito a giornalisti “camorristi” che ha accusato di “predisporre articoli e video strumentali a estorcere denaro al RAGIONE_SOCIALE“; ha sostenuto che questo fenomeno esiste nelle Marche e che bastava “accendere la televisione che va dal 70 fino all’DATA_NASCITA“.
Questi elementi hanno consentito a tutti gli operatori del settore di comprendere che l’imputato si stava riferendo a RAGIONE_SOCIALE: “l’unica tv regionale in ambito locale che sta sul 79 le altre sono dei network” secondo quanto riferito dalla testimone NOME COGNOME (pag. 11 sentenza di primo grado).
Il ricorso non è inammissibile, pertanto, agli effetti penali, deve rilevarsi che il 21 gennaio 2024 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato (commesso il 18 maggio 2016), tenuto conto di 64 giorni di sospensione cd. Covid collegati al rinvio dell’udienza del 20 aprile 2020.
Agli effetti civili, l’infondatezza del ricorso conduce al rigetto del ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che possono liquidarsi in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché’ il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna l’imputato alla rifusione dell spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 27/09/2024