Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 18/4/2023;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.).
Rilevato che il ricorrente invoca l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.
Osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di querela.
Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), digs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito non rientrano, infatti, nell’elencazione della norma di nuovo conio.
Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a questa Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge che la persona offesa non ha mai presentato querela, avendo sporto solo una formale denuncia, nella quale non è evidenziata la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr. Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). E’ condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez.1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l’autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione. Non è un dovere dell’Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l’esistenza di una querela o di sollecitarne l’acquisizione, e tanto meno di disporre l’assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata”.
Conseguentemente, il reato, pur commesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovrà essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza, stante la mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere perseguita per difetto di querela.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore