Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSDIERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Catania che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di furto;
che il primo motivo di ricorso deduce il difetto della condizione di procedibilità in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa del delitto;
che il motivo è fondato. In effetti, l’entrata in vigore della c.d. riforma Cart ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo co del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela d persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7bis)”;
che, non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle condizioni che legittimano l’esercizio ex officio dell’azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente;
che, in atti, si rinviene una denuncia, sporta da COGNOME NOME NOMEtitolare del libreria “RAGIONE_SOCIALE“, sita in Roma, INDICOGNOME) il 5 febbraio 2021 presso Commissariato di P.S. Sezionale “Torpignattara”. Tale atto, nondimeno, non può essere qualificato alla stregua di una querela, nella misura in cui non contiene alcu manifestazione di volontà punitiva. Ciò anche alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della validità della querela, la manifestazione volontà di perseguire l’autore del reato, nel caso di atto formato dalla poli giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi sufficien l’intestazione dell’atto come “querela” da parte degli agenti verbalizzanti” (Sez. 5 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722);
che il secondo (diretto a far valere il difetto di motivazione in ordine all’invoc prescrizione) e il terzo motivo (diretto a censurare la sussistenza delle aggravan sono assorbiti;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 27 marzo 2024 Il consigliere estensore
Il Pres,d ente