Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6283 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6283 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME NOME COGNOME
UP – 04/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto: dalla parte civile La Corte NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 ottobre 2025 il Tribunale di Messina aveva riformato la sentenza già emessa dal Giudice di pace, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di euro 600,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’odierno ricorrente La Corte NOME. Il Tribunale, preso atto di un vizio formale nella presentazione della querela, aveva ribaltato il giudizio, dichiarandolo improcedibile per difetto di querela.
In fatto, la querela era stata proposta in data 11 settembre 2018, ma recava la firma del solo difensore AVV_NOTAIO, oltre a essere depositata da un delegato dell’avvocato, tale AVV_NOTAIO. La parte aveva conferito al difensore un mandato generico, privo dell’autenticazione della sottoscrizione e privo di alcun riferimento all’atto querelatorio. In seguito, la persona offesa si era regolarmente costituita parte civile nel processo e aveva testimoniato, confermando tutte le circostanze già riportate nell’atto di querela.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile NOME La Corte per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo i motivi di
impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tre motivi di ricorso il difensore deduceva nella sostanza un’unica questione, ovvero che il Tribunale aveva errato nel ritenere il fatto non procedibile per difetto di querela; nel corso del giudizio la persona offesa si era costituita parte civile e tale comportamento concludente, indicativo di una volontà di perseguire, doveva considerarsi idoneo a sanare le irregolarità relative alla presentazione della querela. Tale condotta avrebbe infatti costituito una tacita ratifica della querela o, comunque, avrebbe sanato il carattere generale della procura, qualificandola come speciale. Non prendendo atto della sanatoria, il Tribunale era incorso in un vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violando i principi sottesi alla normativa in materia di sanatoria dei vizi della querela, di ratifica degli atti e, piø in generale, del principio di conservazione degli atti.
¨ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale Ł stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria scritta, con la quale confuta le argomentazioni della Procura Generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.
¨ altresì pervenuta una memoria del difensore dell’imputata NOME COGNOME, che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
La possibilità che tale invalidità dell’atto possa essere sanata attraverso condotte successive della parte, comunque realizzate oltre i termini per la presentazione della querela, va esclusa.
La giurisprudenza di legittimità si Ł espressa per la validità di una ratifica della querela, purchØ la medesima sia intervenuta entro i termini previsti per la relativa proposizione. Solo entro tali limiti Ł valida la querela presentata da soggetto non legittimato, in presenza di tempestiva ratifica da parte del soggetto legittimato, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto ex tunc , della manifestazione di volontà contenuta nell’atto precedente ( ex multis, Sez.2, n.35023 del 09/10/2020, n.m.).
Una diversa soluzione, di fatto vanificherebbe il termine che la legge impone per la proposizione dell’atto e costituirebbe un’indebita remissione in termini.
Il legislatore subordina alla proposizione della querela (con relativo termine), la perseguibilità di fatti di reato per i quali ritiene che la parte offesa debba operare una scelta, in assenza della quale deve ritenersi intervenuta una pacificazione sociale, senza un
ulteriore intervento RAGIONE_SOCIALE Istituzioni. Si tratta di una scelta di politica legislativa che tende a proteggere la vittima anche per reati meno gravi o che offendono beni giuridici individuali, ma solo sulla base di una volontaria ed immediata scelta della parte medesima. In difetto di una tale opzione, la situazione giuridica si ritiene automaticamente pacificata, con l’ulteriore vantaggio di una deflazione del carico giudiziario.
Consentire alla parte offesa di sanare il difetto di querela in un qualsiasi momento successivo, attraverso comportamenti concludenti, inficerebbe alla base tale scelta di politica giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
Considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME