Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CASTROVILLARI
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari’ con il provvedimento indicato epigrafe, investito di una richiesta di decreto penale di condanna a cari NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’art. 590-bis cod. pen., ha em sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non doveva esser iniziata per difetto di querela.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dalla Procura dell Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari fondato su un motivo (di segu enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducon violazione di legge e il travisamento della prova per aver ritenuto insussisten querela nonostante la stessa fosse agli atti in quanto confluita a seguito riunione, disposta dal Pubblico Ministero il 1° febbraio 2023, al procedimento 4454/2022 mod. 21 del procedimento n. 13/2023 mod. 21, contenente la detta condizione di procedibilità (allegata al ricorso per ragioni di autosufficienza)
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigraf
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato (oltre a essere stato correttamente proposto Pubblico Ministero innanzi alla Suprema Corte, ex plurimis: Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, COGNOME, Rv. 248378, e, tra le più recenti, Sez. 3, n. 17419 04/04/2023, COGNOME, Rv. 284662).
Dagli atti allegati al ricorso per ragioni di autosufficienza risulta, d come correttamente evidenziato dal ricorrente, la presenza di un atto, la considerazione da parte del giudice di merito non emerge dall’apparat motivazionale della sentenza impugnata, ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari il 26 dicembre 2022, sottoscritto da COGNOME (indicata nella rubrica di cui alla sentenza impugnata quale esser persona offesa dal reato per il quale si procede), denomiNOME «Atto di denunci querela» e contenente l’inciso «Chiedo che si proceda penalmente nei confront di NOME, nata a Castrovillari il DATA_NASCITA. ».
Ne conseguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Castroviliari, ufficio G.i.p., altro mag per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari, ufficio G.i.p’, altro magistrato, per l’ corso.