Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 855 Anno 2026
REPUBBLICA RAGIONE_SOCIALE Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 855 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BENEVENTO avverso la sentenza in data 04/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE si Ł associata alle conclusioni del pubblico ministero evidenziando la presenza in atti di rituale querela;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano impugna la sentenza in data 04/07/2025 della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza in data 12/09/2024 del Tribunale di Milano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 642 cod. proc. pen., in quanto l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 336 e 529 cod. proc. pen..
Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità per difetto di querela, non considerando che questa era stata era stata presentata da NOME COGNOME, quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, in depositata il 22/09/2020.
Precisa che il dato emerge sia dalla richiesta di rinvio a giudizio del 21/10/2021, dal decreto di rinvio a giudizio del 14/11/2023 e dalla CNR contenente la querela, il tutto in atti.
1.2. Vizio di motivazione.
Il ricorrente sostiene che la declaratoria d’improcedibilità pronunciata dalla Corte di appello Ł affetta anche da vizio di motivazione, in quanto l’esistenza della querela si
ricavava: dalle dichiarazioni testimoniali rese all’udienza del 19/04/2024 dalla teste COGNOME; dalle domande poste dal pubblico ministero in quella udienza (che leggeva la querela); dal TIAP, dove risultava indicizzata tra gli atti del pubblico ministero; dalla CNR versata nel fascicolo del pubblico ministero e contenente la querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la denuncia-querela sporta dalla compagnia assicuratrice risulta regolarmente versata in atti, indicizzata nel fascicolo della stessa Corte di appello con il codice 264 e rinvenuta alla pagina 14 del fascicolo, insieme al verbale di ratifica di querela redatto in data 24/09/2020 dalla RAGIONE_SOCIALE.
Dalla lettura di tale verbale risulta che la denunzia-querela Ł stata materialmente presentata presso i RAGIONE_SOCIALE dall’AVV_NOTAIO, in ciò delegato dal AVV_NOTAIO. La denuncia – querela, dal suo canto, Ł stata esposta e redatta dal AVV_NOTAIO, quale procuratore della RAGIONE_SOCIALE e contiene -oltre all’esposizione dei fatti- la dichiarazione della volontà punitiva sia per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., sia per ogni altro reato che l’Autorità Giudiziaria avesse ritenuto sussistente dall’esposizione dei fatti.
La presenza in atti di una formale e rituale querela dimostra la fondatezza del ricorso, atteso che il pubblico ministero ricorrente ha fondatamente dedotto che la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato ascrittogli pur in presenza della richiesta condizione di procedibilità.
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso del giudizio e per la liquidazione delle spese anche del presente grado di legittimità.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME