Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17811 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nata a Eboli (SA) il 26/05/1992 NOME nata ad Agropoli (SA) il 13/04/1997 avverso la sentenza del 09/09/2024 della Corte d’appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME e NOME colpevoli del reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa rubata alla pubblica fede e le ha condannate alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa per ciascuna.
La Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena ad un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa, riconoscendo la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità come equivalente all’aggravante contestata.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno sono stati proposti due ricorsi per cassazione nell’interesse di NOME e di NOME. I ricorsi, sostanzialmente identici, possono essere così riassunti.
Si deducono la violazione di legge in relazione agli articoli 337, 585 e 648 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della querela e alla volontà punitiva della persona offesa, NOME FrancescoCOGNOME Si afferma la mancanza della querela per un reato divenuto, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 150/2022, non più procedibile senza di essa.
Si contesta l’erronea declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte territoriale, che ha ritenuto “motivo nuovo” eccepito tardivamente, in sede di discussione, quello in esame.
Le ricorrenti deducono, anzitutto, che il motivo non fosse deducibile con l’appello, essendo la riforma “Cartabia”, che ha modificato il regime di procedibilità del delitto, successiva ad esso.
Né avrebbe potuto essere oggetto di “motivi nuovi”, ai sensi dell’art. 585, comma 5, cod. proc. pen., in quanto, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, essi avrebbero dovuto comunque essere strettamente connessi all’impugnazione principale proposta, potendone rappresentare uno sviluppo o una più dettagliata esposizione.
In ogni caso, si tratterebbe, per le ricorrenti, di questione rilevabile d’uffici in ogni stato e grado del giudizio fino all’irrevocabilità della sentenza.
Si critica il ragionamento della Corte d’Appello che, pur ritenendo inammissibile il “motivo nuovo” per tardività, ha comunque argomentato sulla sussistenza della volontà punitiva del Fortunato desumendola dal suo comportamento nel denunciare i fatti e dalla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE non avesse stipulato un’assicurazione contro il furto.
Si afferma che tale motivazione sarebbe errata e in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui la volontà di perseguire il colpevole deve emergere chiaramente dall’atto di querela, senza potersi desumere da una mera denuncia. Si definisce “isolato” il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte d’appello (Cass. pen. sent. 30700/2013) che ammetterebbe la possibilità di desumere la volontà punitiva dal comportamento successivo alla querela.
Si contesta, in definitiva, l’apoditticità del ragionamento della Corte d’appello che desumerebbe la volontà di punire dalla denuncia e dall’assenza di assicurazione la volontà di punire in capo alla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’eccezione prospettata dalle imputate non era, in effetti, inammissibile.
In tema di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell’azione penale è rilevabile d’ufficio i ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il “dies a quo” non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, COGNOME, Rv. 281318-01).
Dunque, non v’era alcuna preclusione nel sollevare il tema nel corso del processo d’appello, senza farne apposito motivo di gravame, avendo, su tale tema, la Corte territoriale piena cognizione al riguardo.
3. La stessa eccezione è anche, come detto, fondata.
La manifestazione della volontà di querelare può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670-01; Sez. 7, n. 4216 del 15/01/2002, Rv. 222053-01; Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Rv. 213806-01; Sez. 3, Sentenza n. 44546 del 30/9/2004, non massimata).
È noto che la volontà di querelare e perseguire il colpevole di un reato deve emergere chiaramente e, pur non richiedendo formule sacramentali (Sez. 2 n. 30700 del 12/04/2013, Rv. 255885-01), non può reputarsi insita nella mera intestazione dell’atto come “querela”, se l’atto stesso sia redatto dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722-01), a differenza del caso cui esso venga con tale denominazione redatto e sottoscritto dalla persona offesa, per il principio del favor querelae (Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201-01; Sez. 5, n. 9715 del 17/1/2019, non massimata).
Ad esempio, sono state ritenute univoche manifestazioni della volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato la costituzione o la riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale (Sez. 5 n. 15961 del 06/12/2013, Rv. 260557-01; Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 26672201, in motivazione), la richiesta all’Autorità Giudiziaria di prendere provvedimenti (Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019, Rv. 275912-01; Sez. 5 n. 6333 del 18/10/2013, Rv. 258876-01), il “verbale di denuncia querela” redatto dalla Polizia Giudiziaria,
laddove l’atto rechi la sottoscrizione dalla persona offesa “previa lettura e conferma” di voler sporgere “denuncia-querela” (Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016,
Rv. 268201-01).
Ed ancora, è stata ritenuta la detta volontà punitiva nelle indicazioni fornite, da parte della persona offesa, al fine di rintracciare i colpevoli di un furto e la loro
ricognizione fotografica, nel medesimo contesto in cui è stato formato anche il
“verbale di denuncia-querela”, così sottoscritto dopo l’attestazione che fosse stato letto e confermato dalla persona offesa (Sez. 5, Sentenza n. 9715 del 17/1/2019,
non massimata).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal Fortunato il 2 e il 6 aprile 2019 (nel fornire indicazioni per individuare le
responsabili del furto e nel riferire di non essere assicurato contro di esso)
deponesse chiaramente per la volontà punitiva.
Trattasi, però, in base alla citata giurisprudenza di questa Corte, di valutazione incongrua, basata su circostanze da sole insufficienti, tanto più che le
stesse risultano da verbali redatti dalla polizia giudiziaria, in cui la persona offesa si limita a narrare quanto accaduto senza mai chiaramente esprimere, per ben due volte, la necessaria volontà punitiva, come sarebbe stato agevole fare.
La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
Così deciso il 08/04/2025.