Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35066 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 17/2/2023;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di furto come contestati ai capi 4) e C) della rubrica e del reato di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. – capo D) della rubrica.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I) erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., inosservanza deli artt. 157 e 160, comma 3, cod. pen.; mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione.
II) erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7 cod. rien.; erronea applicazione dell’art. 625, comma 2, cod. pen. con riferimento al r-ato sub capo B) dell’imputazione.
III) erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 2 cod. ien.; erronea applicazione dell’art. 625, comma 2, cod. pen. con riferimento al r ato sub capo C) dell’imputazione.
Osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di querela in relazione ai reati di furto di cui ai capi B) e C) della rubrica.
I suddetti reati sono oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), digs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624 ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è Incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito non rientrano, infatti, nell’elencazione della norma di nuovo conio.
Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a quena Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge come le persone offese non abbiano presentato querela. Risulta al riguardo condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez.1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l’autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della d ,claratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un fermale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione. Non è un dovere dell’Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l’esistenza di una querela o di sollecitarne l’acquisizione, e tanto meno di disporre l’aissunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata».
I reati di furto aggravato di cui ai capi B) e D) della rubrica, pur commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovranno essere dichiarati improcedibili e dovrà essere conse:)uentemente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ad essi perchè l’azione penale non può essere proseguita per difetto di iuerela.
Manifestamente infondato e, dunque, inammissibile è il rilievo riguardante l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 618 cpv. cod. pen., commesso il 6/4/2014 (capo D della rubrica).
Rimane fermo nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento che sostiene che la previsione di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. configuri un’attenuante (cfr. Sez. 7 – , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 – 01: “In tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’ art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione de termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto
per l’ipotesi-base”). Ne consegue che il termine massimo di pre predetto reato è pari a dieci anni (8 anni + 1/4). Risultando dalla lett un periodo di sospensione della prescrizione pari a mesi 6 e prescrizione del reato maturerà solo in data 10/10/2024. Scrizione del ì.dra degli atti giorni 4, la
In conseguenza di quanto precede si dispone la trasmissione Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena in residuo reato di ricettazione di cui al capo D) della rubrica E irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato co i a detto reato. degli atti alla relazione al si dichiara i riferimento
P.Q.M.
,?.ati di furto n può essere alla Corte di al reato di icorso. Visto esponsabilità Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai r aggravato di cui ai capi B e C della rubrica perchè l’azione penale no proseguita per difetto di querela e dispone trasmettersi gli atti appello di Perugia per la rideterminazione della pena in relazionE ricettazione di cui al capo D. Dichiara inammissibile nel resto il r l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione della penale r dell’imputato con riferimento al reato di cui al capo D.
Così deciso il 26 giugno 2024
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