Difetto di Querela: la Cassazione Annulla Condanna per Furto dopo la Riforma Cartabia
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 33500/2024, ha riaffermato un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia: senza una chiara e formale querela, l’azione penale per il reato di furto non può proseguire. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale della volontà della persona offesa e le conseguenze di un difetto di querela, che porta all’annullamento definitivo della condanna. Analizziamo come la modifica legislativa abbia trasformato la procedibilità di uno dei reati più comuni.
I Fatti del Caso: Un Tentato Furto e una Denuncia Incompleta
La vicenda giudiziaria ha origine da un’accusa di tentato furto aggravato ai sensi degli articoli 56, 624 e 625, n. 2 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile nei precedenti gradi di giudizio. Tuttavia, un elemento procedurale si è rivelato decisivo nel giudizio di legittimità.
A seguito del fatto, il direttore dell’esercizio commerciale vittima del tentato reato aveva sporto una formale denuncia. Dal controllo degli atti processuali, però, è emerso che tale documento non conteneva un’esplicita manifestazione della volontà di ottenere la punizione del colpevole, elemento cardine che distingue la querela dalla semplice denuncia.
L’Impatto della Riforma sulla Procedibilità del Furto
Il punto di svolta è l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), che ha modificato l’articolo 624 del codice penale. La nuova formulazione prevede che il delitto di furto sia, di regola, punibile a querela della persona offesa. La procedibilità d’ufficio è mantenuta solo per alcune specifiche aggravanti, tra le quali non rientrava quella contestata all’imputato nel caso specifico.
La Decisione della Corte: Annullamento per Difetto di Querela
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha riconosciuto l’impatto diretto della riforma sul caso in esame. Poiché il reato era divenuto procedibile a querela e la circostanza aggravante contestata non rientrava nelle eccezioni, la presenza di una valida querela era diventata una condizione indispensabile per la prosecuzione dell’azione penale. La denuncia presentata, priva della ‘volontà di punizione’, non poteva essere considerata un atto equipollente. Di conseguenza, i giudici hanno rilevato un invalicabile difetto di querela.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una rigorosa interpretazione delle norme processuali. I giudici hanno chiarito che, per risolvere questioni di natura procedurale come questa, è consentito l’esame diretto degli atti del fascicolo. Tale esame ha confermato che il direttore dell’esercizio commerciale aveva presentato una ‘denuncia’ e non una ‘querela’. In questo atto mancava non solo l’esplicita richiesta di procedere penalmente, ma l’interessato non aveva nemmeno manifestato tale volontà costituendosi parte civile nel processo. Richiamando un proprio precedente (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023), la Corte ha ribadito che la volontà punitiva deve essere chiara e inequivocabile. Inoltre, citando un’altra pronuncia (Sez. 1 n. 31451-23), ha specificato che, una volta decorso il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della riforma senza che sia pervenuta la querela, l’autorità giudiziaria deve dichiarare l’improcedibilità del reato. Non è compito del giudice ricercare attivamente la querela o sollecitare la persona offesa a presentarla. Per questi motivi, essendo il reato commesso prima della riforma ma giudicato dopo, la mancanza della condizione di procedibilità ha imposto l’annullamento della sentenza senza rinvio.
Le Conclusioni
La sentenza n. 33500/2024 è un’importante conferma delle conseguenze pratiche della Riforma Cartabia sulla procedibilità del reato di furto. La decisione sottolinea che le vittime di tali reati devono ora attivarsi presentando una formale querela, manifestando esplicitamente la loro volontà di perseguire penalmente il responsabile. Una semplice denuncia non è più sufficiente, salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce la necessità di verificare attentamente la sussistenza delle condizioni di procedibilità, specialmente nei processi relativi a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022. L’esito è perentorio: in assenza di querela, il processo si chiude con una declaratoria di improcedibilità.
Dopo la Riforma Cartabia, il reato di furto è sempre perseguibile d’ufficio?
No. La sentenza chiarisce che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022, il delitto di furto è di regola punibile solo a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio solo in presenza di specifiche circostanze aggravanti, che non includevano quella contestata nel caso di specie.
Una semplice denuncia è sufficiente per avviare il procedimento per furto?
No. La Corte ha stabilito che una formale denuncia in cui non sia chiaramente evidenziata la ‘volontà di punizione’ del colpevole non è sufficiente. Per i reati procedibili a querela è necessario un atto specifico che manifesti l’intenzione di perseguire penalmente l’autore del reato.
Cosa succede se la querela non viene presentata nei termini dopo l’entrata in vigore della nuova legge?
La sentenza afferma che il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, senza che l’autorità giudiziaria riceva prova della presentazione della querela, impone l’immediata pronuncia di improcedibilità per mancanza della stessa, con conseguente annullamento della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33500 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 33500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 17/4/2023; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.);
osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di querela.
Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età ò per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito non rientra, infatti, nell’elencazione della norma di nuovo conio.
Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a questa Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge che il direttore dell’esercizio commerciale ha sporto una formale denuncia, nella quale non è evidenziata la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr. Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616).
E’ condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez. 1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l’autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione. Non è un dovere dell’Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l’esistenza di una querela o di sollecitarne l’acquisizione, e tanto meno di disporre l’assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata”.
Conseguentemente, il reato, pur commesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovrà essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza, stante la mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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