Difetto di Querela: Quando il Furto Aggravato Diventa Improcedibile
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 7847 del 2024, porta alla luce un aspetto cruciale della giustizia penale, modificato in modo significativo dalla Riforma Cartabia: il difetto di querela. Questa pronuncia chiarisce come la mancanza di una formale istanza di punizione da parte della vittima possa portare all’annullamento di una condanna per furto aggravato, anche se la colpevolezza era stata accertata nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
Due individui erano stati giudicati responsabili e condannati in primo grado e in appello per il reato di tentato furto in concorso, aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2 e 7, del codice penale. I fatti risalivano al 2 aprile 2014. Nonostante le condanne, gli imputati hanno deciso di ricorrere in Cassazione, sollevando un motivo di ricorso che si è rivelato decisivo.
L’Appello in Cassazione e il difetto di querela
Il punto centrale del ricorso, definito dalla stessa Corte di carattere “assorbente”, riguardava l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di una valida querela. La difesa ha sostenuto che, per poter procedere legalmente, non era sufficiente la semplice denuncia del fatto, ma era necessaria una specifica manifestazione di volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i responsabili.
La Corte di Cassazione, esaminando gli atti processuali, ha verificato che nel fascicolo era presente unicamente una “denuncia orale” sporta dalla persona offesa presso i Carabinieri. Tuttavia, questo atto, pur descrivendo l’accaduto, era completamente privo di qualsiasi “istanza di punizione”, elemento che caratterizza e distingue la querela dalla mera denuncia.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Suprema Corte si fonda sull’impatto della cosiddetta “Riforma Cartabia” (D.Lgs. 150/2022). Questa riforma ha introdotto una modifica sostanziale al regime di procedibilità per il reato di furto. In particolare, l’art. 2 del decreto legislativo ha modificato il terzo comma dell’art. 624 del codice penale.
La nuova formulazione stabilisce che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa”, salvo la presenza di circostanze aggravanti specifiche e peculiari che, però, non erano state contestate nel caso di specie. Di conseguenza, anche il furto aggravato da circostanze comuni, come quelle contestate agli imputati, oggi richiede la querela per poter essere perseguito. Poiché nel caso esaminato mancava tale condizione di procedibilità, l’azione penale non poteva essere proseguita. La Corte ha quindi concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando l’improcedibilità del reato per difetto di querela.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale rafforzato dalla Riforma Cartabia: la volontà della vittima è diventata centrale per la perseguibilità di numerosi reati contro il patrimonio, incluso il furto aggravato. La pronuncia ha implicazioni pratiche immediate non solo per i futuri procedimenti, ma anche per quelli pendenti. Dimostra che una lacuna procedurale, come il difetto di querela, può avere un effetto estintivo sul processo, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità penale. Per le vittime di reato, ciò sottolinea l’importanza di manifestare chiaramente, al momento della denuncia, la propria volontà di ottenere la punizione dei colpevoli, al fine di garantire che la giustizia possa fare il suo corso.
 
Perché una condanna per furto aggravato è stata annullata dalla Cassazione?
La condanna è stata annullata per un difetto di querela. La vittima aveva presentato una denuncia orale senza manifestare esplicitamente la volontà di perseguire penalmente i colpevoli, un requisito che la legge, a seguito della Riforma Cartabia, ora ritiene indispensabile.
Cosa ha cambiato la Riforma Cartabia per il reato di furto?
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha modificato l’art. 624 del codice penale, stabilendo che il delitto di furto, anche se aggravato da alcune circostanze comuni, è di norma punibile solo a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano aggravanti specifiche.
Qual è la differenza tra una denuncia orale e una querela?
Secondo quanto emerge dalla sentenza, la denuncia orale è la semplice segnalazione di un fatto di reato all’autorità. La querela, invece, è un atto che, oltre a descrivere il fatto, deve contenere la specifica ed esplicita richiesta della persona offesa di procedere penalmente contro l’autore del reato. Questa richiesta è una condizione essenziale per poter avviare il processo per alcuni reati.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7   Num. 7847  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CARRARA il DATA_NASCITA NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Casadio NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale essi sono stati giudicati responsabili de reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n.2 e n. 7 cod. pen., commesso il 2 aprile 2014, con recidiva aggravata per il primo e reiterata ed aggravata per il secondo.
Con il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, si è lamentata, tra l’altro, l’improced dell’azione penale per mancanza di querela, e tanto ha indotto la Corte di legittimità, facoltiz dalla tipologia della questione dedotta, a compulsare il fascicolo processuale e a registrare c in atti è bensì presente una “denuncia orale” sporta dinanzi ai Carabinieri di Montemurlo in da 3 aprile 2014 dalla persona offesa, peraltro non costituita parte civile, ma priva, anche contenuti narrativi, di qualsiasi istanza di punizione nei confronti dei responsabili.
Pertanto, deve darsi atto che l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più del circostanze di cui all’art. 625 cod. pen.. In particolare, l’art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell’art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibil a querela della persona offesa”, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie.
Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 07/02/2024