Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21694 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 20/11/1996
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza dell
Corte di appello di Reggio Calabria, resa in data g aprile 2022, che ha confermato la sentenza d primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato
aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen;
Il primo ed unico motivo di ricorso deduce l’estinzione del delitto ascritto all’odierno rico per difetto della condizione di procedibilità, posto che la persona offesa presentava, sì, for
denuncia, ma non anche querela da cui emergesse la volontà di punizione;
Il suddetto motivo è fondato. Premesso che dagli atti del fascicolo risulta un solo verbale denuncia per il delitto di furto, sporta dalla persona offesa in data 19 febbraio 2015, in cui m
qualsivoglia riferimento alla volontà di punizione (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, P.g. in pr
COGNOME e altro, Rv. 266722 – 01; Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, Pg, Rv. 285311 – 01; Sez.
4, n. 10462 del 21/01/2025, Pg, Rv. 287759 – 01), va ricordato che l’entrata in vigore della c riforma Cartabia ha determinato, tra l’altro, un mutamento del regime di procedibilità del deli
di cui si discute; in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”.
Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente