Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46129 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 31/05/1972
avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9/5/2016, aveva rideterminato la pena individuata dal Tribunale cittadino nei confronti di NOME COGNOME al quale era contestato il concorso nel furto di un portafoglio aggravato dalla destrezza (in Roma il 7/9/2006), con equivalenza della ritenuta attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La difesa, avendo la Corte d’appello di Roma rimesso in termini l’imputato per proporre impugnazione con provvedimento del 29/4/2024, ha proposto ricorso, formulando due motivi, deducendo, con il primo, violazione di legge per mancata dichiarazione di nullità della sentenza appellata, per essersi il processo svolto all’insaputa dell’imputato; con il secondo, ha chiesto l’annullamento senza rinvio perché ‘l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; in atti esistendo una mera denuncia non accompagnata da alcuna istanza di punizione.
Considerato in diritto
La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, che ha modificato l’art. 624, c. 3, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L’art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha infatti stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
2. Nel caso di specie, la questione è rilevante.
Il ricorso, infatti, non può ritenersi inammissibile, avuto riguardo al secondo motivo di impugnazione, con il quale è stato correttamente rilevato il sopravvenuto difetto di una condizione di procedibilità del reato, in atti essendovi una denuncia in data 7/9/2006 da parte della p.o. NOME COGNOME nella quale non si fa riferimento ad alcuna volontà punitiva nei confronti dei soggetti responsabili del reato (sez. 2, n. 39673 del 8/9/2023, Russo, Rv. 285311-01; sez. 3, n. 24365 del 14/3/2023, G. Rv. 284670-01; sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648-01; sez. 3, n. 28837 del 8/9/2020, C. Rv. 280627-01; sez. 2, n. 5193 del 5/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801-01), cosicché il rapporto di impugnazione deve ritenersi correttamente instaurato, non operando i principi già
9G
elaborati dalla giurisprudenza in ordine al mutato regime di procedibilità, validi solo in caso di impugnazione inammissibile (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino).
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, non constando querela da parte della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
Deciso il 7 novembre 2024