Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10027 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 31/07/1995
avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d’appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16.1.2024, ha riformato, dichiarando assorbito il reato di danneggiamento di cui al capo b) in quello di cui al capo a) con rideterminazione della pena, quella del Tribunale cittadino di condanna di NOME COGNOME per un tentativo di furto all’interno di un plesso scolastico con l’aggravante della violenza sulle cose (in Palermo, il 5/8/2018).
La difesa ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per essere il reato perseguibile a querela, nella specie ritenuta mancante, una volta venuto meno il reato di danneggiamento, ritenendo inidonea a tal fine la denuncia orale della persona offesa NOME COGNOME rilevando in subordine anche il silenzio motivazionale del giudice d’appello sul punto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
-5. La sentenza oggetto di ricorso deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, che ha modificato l’art. 624, comma 3, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L’art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha infatti stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Nel caso di specie, la questione è rilevante.
Il ricorso, infatti, non può ritenersi inammissibile, avuto riguardo al motivo di impugnazione, con il quale è stato correttamente rilevato il sopravvenuto difetto di una condizione di procedibilità del reato, in atti essendovi una denuncia in data 6.6.2018 fatta ai Carabinieri della stazione Borgonovo di Palermo, da parte di NOME COGNOME, responsabile del plesso Maritain dell’I.C. Russo-Raciti, senza richiesta di punizione dei responsabili (cfr. sez. 2, n. 39673 del 8/9/2023, COGNOME, Rv. 285311-01; sez. 3, n. 24365 del 14/3/2023, G. Rv. 284670-01; sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648-01; sez. 3, n. 28837 del 8/9/2020, C. Rv. 280627-01; sez. 2, n. 5193 del 5/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 27780101), cosicché il rapporto di impugnazione deve ritenersi correttamente instaurato, non operando i principi già elaborati dalla giurisprudenza in ordine al mutato regime di procedibilità, validi solo in caso di impugnazione inammissibile
(ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino).
Da quanto sopra discende la declaratoria di improcedibilità con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, non constando querela da parte della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso 1’11 febbraio 2025
Il Consiglicre estensore
Il Presidente