Difetto di Querela: Furto Annullato per Vittima Sconosciuta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in luce le significative conseguenze della Riforma Cartabia, in particolare riguardo alla procedibilità di alcuni reati. Il caso in esame ha portato all’annullamento di una condanna per tentato furto aggravato a causa del difetto di querela, un vizio procedurale insanabile emerso dopo che la persona offesa non è mai stata identificata. Questa decisione sottolinea l’importanza delle condizioni di procedibilità e il loro impatto sui processi penali in corso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per tentato furto aggravato emessa dal Tribunale di Pisa. La sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze, che aveva escluso una delle aggravanti e ridotto la pena inflitta all’imputato. Nonostante la conferma della responsabilità penale, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando una questione di natura puramente procedurale, ma decisiva per le sorti del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
Il fulcro del ricorso verteva sull’assenza della querela, divenuta condizione di procedibilità per il reato contestato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nota come Riforma Cartabia. La difesa ha sostenuto che, in mancanza di tale atto, l’azione penale non potesse legittimamente proseguire.
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente questa tesi. I giudici hanno constatato che, come emergeva dagli atti processuali, la persona offesa dal tentato furto non era mai stata identificata. Questa circostanza di fatto ha reso materialmente impossibile la presentazione di una querela, determinando così la mancanza di una condizione essenziale per la prosecuzione del procedimento penale.
Le Motivazioni: L’impatto del difetto di querela
La motivazione della sentenza è netta e si basa sull’applicazione delle nuove disposizioni procedurali. Con la Riforma Cartabia, il legislatore ha ampliato il novero dei reati perseguibili a querela di parte, includendovi anche fattispecie come il furto aggravato in determinate circostanze. Questa modifica si applica anche ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore.
Nel caso specifico, la mancanza di identificazione della vittima ha creato un ostacolo insormontabile. Senza una persona offesa nota, non può esistere una querela. Di conseguenza, è venuta a mancare una condizione fondamentale richiesta dalla legge per poter procedere. Il difetto di querela non è un vizio sanabile e impone una declaratoria di improcedibilità. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, ponendo fine al procedimento in modo definitivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione sulle implicazioni pratiche delle riforme processuali. Dimostra come una modifica normativa possa avere effetti dirompenti su casi già in corso, portando a esiti che ribaltano le decisioni dei giudici di merito. La decisione evidenzia che, per i reati divenuti procedibili a querela, l’identificazione della vittima assume un ruolo ancora più cruciale di prima. Se la persona offesa rimane ignota, l’azione penale è destinata a fermarsi, indipendentemente dalla fondatezza dell’accusa. Questo principio tutela la volontà della vittima, ma crea un’impossibilità oggettiva di procedere quando questa non può essere rintracciata, con la conseguenza di estinguere l’azione penale a vantaggio dell’imputato.
Perché la condanna per tentato furto è stata annullata dalla Cassazione?
La condanna è stata annullata per difetto di querela. A seguito della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), la querela è diventata una condizione di procedibilità necessaria per il reato contestato. Poiché la vittima non è mai stata identificata, la querela non poteva essere sporta.
Cosa succede se la vittima di un reato procedibile a querela non viene identificata?
Se la persona offesa rimane ignota, l’azione penale non può essere proseguita. Come stabilito in questa sentenza, la mancanza della querela, dovuta all’impossibilità di identificarne il titolare, comporta l’annullamento della sentenza di condanna per improcedibilità dell’azione penale.
Quale è stato l’effetto principale della Riforma Cartabia in questo caso?
L’effetto principale è stato quello di introdurre la querela come nuova condizione di procedibilità per il reato di tentato furto aggravato contestato nel processo. Questa modifica legislativa, applicata al caso in esame, ha reso l’azione penale improcedibile a causa dell’assenza di una querela, determinando l’annullamento della condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43207 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43207 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del difensore del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625, secondo comma, cod. pen. e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Pisa del 4 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Ciprian Precup per il reato di tentato furto aggravato e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che lamenta l’assenza della querela divenuta condizione di procedibilità del reato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è fondato atteso che, come risultante anche dalla sentenza impugnata, la persona offesa non è mai stata identificata;
che pertanto, mancando la condizione di procedibilità, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può proseguire per difetto di querela, essendo rimasta ignota la persona offesa;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di condizione di procedibilità.
Così deciso il 04/10/2023.