Difetto di Querela e Riforma Cartabia: la Cassazione Annulla una Condanna per Furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in luce le significative conseguenze della Riforma Cartabia sul regime di procedibilità dei reati. In particolare, la pronuncia analizza come il difetto di querela possa portare all’annullamento di una condanna per furto aggravato, anche se precedentemente confermata in appello. Questo caso dimostra l’importanza cruciale delle condizioni formali per l’esercizio dell’azione penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per il reato di furto aggravato. Le aggravanti contestate erano la violenza sulle cose e l’aver commesso il fatto su beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede. L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha articolato il suo ricorso su due motivi principali:
1. La violazione della legge penale e un vizio di motivazione legati al difetto di querela, ovvero alla mancanza di una condizione di procedibilità per il reato contestato.
2. Un vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena inflitta.
La Corte Suprema si è concentrata sul primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto al secondo.
L’Impatto della Riforma Cartabia sul Reato di Furto e il difetto di querela
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (la cosiddetta Riforma Cartabia). Questa riforma ha inciso profondamente sul regime di procedibilità del delitto di furto, disciplinato dall’art. 624 del codice penale.
In base alla nuova formulazione del terzo comma dell’articolo, il delitto di furto è ora, di regola, punibile a querela della persona offesa. La procedibilità d’ufficio è mantenuta solo in circostanze specifiche, come quando la vittima è incapace o quando ricorrono le aggravanti previste dall’art. 625, numeri 7 e 7-bis. Tuttavia, la stessa norma prevede un’eccezione cruciale: se il furto è commesso su cose esposte alla pubblica fede (aggravante del n. 7), si torna alla regola generale della procedibilità a querela.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che nel caso di specie si era verificato un difetto di querela. I giudici hanno accertato che la persona offesa aveva sporto unicamente una denuncia di furto, senza mai manifestare esplicitamente la volontà di perseguire penalmente l’autore del reato. La denuncia, a differenza della querela, è una mera notizia di reato che non contiene la richiesta di punizione.
Poiché il reato contestato rientrava proprio nell’ipotesi del furto di beni esposti alla pubblica fede, la nuova normativa imponeva la querela come condizione di procedibilità. La sua assenza ha reso l’azione penale improcedibile.
Di conseguenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che avrebbero consentito di superare tale vizio, la Corte ha applicato l’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Questa formula significa che la decisione è definitiva e il processo non verrà celebrato nuovamente. La ragione è perentoria: l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di una condizione essenziale, la querela. La sentenza ribadisce come le modifiche procedurali, come quelle introdotte dalla Riforma Cartabia, abbiano un impatto diretto e retroattivo sui processi in corso, potendo determinare l’estinzione del procedimento per reati che, al momento della loro commissione, erano perseguibili d’ufficio.
Perché la condanna per furto aggravato è stata annullata?
La condanna è stata annullata per un difetto di querela. La Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha modificato il regime di procedibilità per il furto, rendendolo punibile a querela della persona offesa anche in presenza di alcune aggravanti, come quella dei beni esposti alla pubblica fede. Nel caso specifico, era stata presentata solo una denuncia e non una querela formale.
Qual è la differenza tra denuncia e querela in questo contesto?
La denuncia è la semplice segnalazione di un reato all’autorità, mentre la querela è un atto che contiene anche la manifestazione di volontà della persona offesa affinché si proceda penalmente contro il colpevole. Per questo tipo di furto, dopo la riforma, la sola denuncia non è più sufficiente per avviare l’azione penale.
Cosa significa “annullare senza rinvio”?
Significa che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna in modo definitivo, senza che il processo debba tornare a un’altra corte per un nuovo giudizio. Questo avviene quando si accerta un vizio insanabile che impedisce la prosecuzione stessa dell’azione penale, come appunto la mancanza di una condizione di procedibilità quale la querela.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 luglio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia in data 24 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, co 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quali sono stati dedotti:
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione del difetto procedibilità per il reato in imputazione (primo motivo);
il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.
Invero:
il regime di procedibilità per il reato in imputazione è mutato in forza dell’art. 2, com 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, a mente dell’art. 624, comma 3, cod. pen (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si proce tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricor taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»;
nel caso in esame è stata sporta soltanto denuncia di furto, non essendo stato in alcun modo manifestata alcuna volontà querelatoria (cfr. verbale redatto da personale della Questura di Catania in data 6 settembre 2016);
ne deriva che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 13/03/2024