Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6050 Anno 2025
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6050 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERLIZZI il 30/09/1990
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo”
udito il difensore
Trattazione scritta.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 aprile 2021, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di rapina aggravata dall’uso di un coltello, in relazione al fatto commesso in danno di NOME COGNOME il 31 gennaio 2010. Ritenuta l’equivalenza fra l’aggravante e l’attenuante della riparazione del danno, computata la diminuente per la scelta del rito, l’imputato veniva condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
L’imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello di Bari che, con sentenza del 22 febbraio 2022, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il reato come furto con strappo e concedeva le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in 2 anni di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Su ricorso dell’imputato, la Corte Suprema di cassazione, Quinta Sezione penale, con sentenza del 9 febbraio 2023, n. 18471/2023, annullava la citata sentenza della Corte di appello di Bari in data 22 febbraio 2022, disponendo rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello.
La Corte di appello di Bari, in esito al giudizio di rinvio, con sentenza in data 8 settembre 2023, in riforma della sentenza di primo grado, decideva come segue: «…tenuto conto delle statuizioni adottate con la sentenza emessa da altra sezione di questa Corte di appello in data 22 febbraio 2022, riqualificato l’impossessamento del cellulare quale furto con destrezza ai sensi degli artt. 624 – 625 n. 4 c.p., e applicate le già riconosciute attenuanti come prevalenti sull’aggravante, ridetermina la pena in quella di anni uno mesi uno e giorni dieci di reclusione ed C 200,00 di multa».
La difesa dell’imputato ha proposto nuovo ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi diretti ad ottenere l’annullamento della citata sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 8 settembre 2023.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazioni degli artt. 120 cod. pen., 125, comma 3, 336 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione in relazione all’omessa
dichiarazione di improcedibilità, per mancanza della condizione di procedibilità della querela, in relazione al reato riqualificato come furto con destrezza.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazioni degli artt. 624 e 625, comma 4, cod. pen., per erroneità dell’applicazione dell’aggravante della destrezza e illogicità della relativa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. Ai sensi dell’art. 624 cod. pen., quale risultante per effetto della riforma introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (testo applicabile nel caso in esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen., perché più favorevole al reo), il reato astrattamente previsto dagli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. è punibile a querela della persona offesa, mentre prima di tale riforma era perseguibile d’ufficio.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile (Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 263102 – 01).
1.3. Nel caso concreto ora in esame, dagli atti non emerge l’esistenza della condizione di procedibilità della querela. Peraltro, occorre precisare, tenendo conto del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, che la denuncia allegata, sporta dalla persona offesa NOME COGNOME il 31 gennaio 2020, non può essere qualificata come querela, perché manca, nell’atto, l’elemento indicato nell’art. 336 cod. proc. pen., cioè la manifestazione di volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per le ragioni sopra esposte, perché l’azione penale è improcedibile per difetto di querela. Il secondo motivo del ricorso per cassazione è conseguentemente assorbito. GLYPH ‘
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l’azione penale improcedibile per difetto di querela. Così deciso in Roma, 9 ottobre 2024.