Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 45370 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRATO il 08/12/1972
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
SEM PLt FicATA
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di Appello di Genova, ha confermato la sentenza con cui il 10 febbraio 2023 i! Tribunale di Massa, in composizione monocratica, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di un caricabatterie di cellulare’all’interno di un’autovet tura di proprietà di NOME COGNOME (artt. 110, 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.), con le aggravanti dell’esposizione del bene alla pubblica fede e dell’uso della violenza sulle cose, fatto commesso in Montignoso il 8/6/2018.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla imprccedibilità per difetto di querela, sul rilievo che la fattispecie contestata, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 85 d.lgs 150/2022, è divenuta procedibile a querela e che la denuncia in att presentata dalla persona offesa non presenta le caratteristiche proprie della denunzia – querela.
Con un secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in punto di dosimetria della pena, che si ritiene eccessiva.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso sopra illustrato è fondato – ed assorbente rispetto al secondo – e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela
Ed invero, occorre evidenziare che, a seguito dell’entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al d.lgs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela.
Con particolare riferimento al reato di furto, l’art. 2, comma 1 lett. i) del d.lgs n.150/2022 ha così sostituito l’art.624, cornma 3, cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).».
Dunque, il reato di furto di cui all’art. 624 cod. pen. aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 cod. pen. (con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela.
Pacificamente, la sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell’art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (cfr. Sez. 6, n. 37034 del 4/7/2023, COGNOME, non mass.; conf. Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), NOME COGNOME, Rv. 274734).
Il problema dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen., ii caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell’appl cazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell’istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell’art. 2 comma cod. pen. secondo il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”.
Orbene, nel caso che ci occupa, fondatamente il ricorrente rileva che non si rinviene in atti quella formale querela cui pure si fa generico riferimento nella sentenza della Corte territoriale a pag. 1 dei motivi della decisione. E nemmeno si rinviene da denuncia del 9/6/2018 di cui si fa riferimento a pag. 2 della sentenza di primo grado o quella del 5/6/2018 di cui si legge a pag. 2 dell’annotazione di P.G. del 8/6/2018 dell’U.P.G. Soccorso Pubblico della Questura di Massa Carrara.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 21/11/2024