Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14237 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CALTANISSETTA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 13 luglio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato (capo a) e per il reato di cui agli 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 (capo b) e lo aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con cui l’imputato lamenta violazione di legge relativamente alla carenza di querela per il reato di furto, è fondato, atteso che il d. Igs. del 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto la procedibilità a querela del reato di furto ascritto all’imputato e nel caso di specie la querela non è stata sporta;
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di letture dibattimentali, che il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l’acquisizione e l’utilizzabilità delle dichiarazioni ai sens dell’art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all’intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, COGNOME, Rv. 277471);
che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all’attendibilità del riconoscimento operato dal COGNOME evidenziando che le sue dichiarazioni trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali della persona offesa COGNOME, che ha confermato la sua lucidità nell’effettuazione del riconoscimento;
che il quarto motivo di ricorso è non è consentito in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità;
che in conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di furto contestato al capo a) e la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la
rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio per il reato di cui al capo b); nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo a) perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la determinazione del trattamento sanzioNOMErio relativamente al capo b) e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 31/01/2024.