Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36589 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa in data 30/6/2023, di conferma della pronuncia resa dal Tribunale di Messina con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625, Comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A) e della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. (capo B), fatti commessi il 29/7/2016.
A motivi di ricorso la difesa dell’imputato lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 336, 337 cod. proc. pen., 624, 625 cod. pen., invocando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela in relazione a detto reato; II) Violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
Considerato in diritto
La sentenza impugnata va annullata per difetto di querela quanto al reato di furto aggravato con violenza sulle cose sub capo A) della rubrica.
Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 15 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito non rientra, infatti, nell’elencazione della norma di nuovo conio.
Dalla denuncia allegata al ricorso, si evince come la persona offesa non abbia manifestato la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà costituendosi parte civile (cfr. Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). E’ condivisibile quanto recentemente affermato da Sez.1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l’autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione. Non è un dovere dell’Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l’esistenza di una querela o di sollecitarne l’acquisizione, e tanto meno di disporre l’assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata”.
Conseguentemente, il reato, pur commesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 cit., dovrà essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza, stante la mancanza di querela.
Si osserva ulteriormente come la contravvenzione ascritta al ricorrente al capo B) della rubrica sia estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione sopra indicata.
Sussistono le condizioni per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l’impugnazione profili d’inammissibilità suscettibili d’incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E’ il caso di aggiungere che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell’imputato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla contravvenzione di cui al capo B) della rubrica per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela quanto al capo A.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo B per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pi -esidente