Furto Aggravato e Riforma Cartabia: la Cassazione Annulla per Difetto di Querela
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 43019/2023) ha riaffermato l’impatto della Riforma Cartabia sulle condizioni di procedibilità dei reati, in particolare per il furto aggravato. Il caso in esame dimostra come una modifica legislativa, intervenuta durante l’iter processuale, possa portare all’annullamento di una condanna per il difetto di querela, un requisito ora necessario per procedere.
I Fatti del Caso: una Condanna per Furto Aggravato
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di furto continuato, aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede, come previsto dagli articoli 81, 624 e 625 n. 7 del codice penale. La Corte di Appello di Bari aveva confermato la condanna emessa in primo grado.
L’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge. In particolare, ha sostenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), il reato contestato era divenuto procedibile a querela della persona offesa. Poiché nel caso di specie non era mai stata presentata alcuna querela, l’azione penale non poteva più proseguire.
L’Impatto della Riforma Cartabia e il Difetto di Querela
Il punto centrale della questione è la modifica normativa introdotta dalla Riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022. Questa riforma ha esteso il regime di procedibilità a querela a diverse fattispecie di reato, tra cui il furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede.
La sentenza di appello era stata pronunciata prima di tale data, ma il ricorso in Cassazione è stato discusso successivamente. Ciò ha reso applicabile la nuova disciplina, più favorevole all’imputato. La Cassazione ha quindi dovuto verificare se, alla luce delle nuove norme, sussistesse la condizione di procedibilità, ovvero la presenza di una valida querela. Dagli accertamenti disposti è emersa l’assenza di querela per tutti i furti contestati, configurando un chiaro difetto di querela.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e non inammissibile. Ha sottolineato che, sebbene la riforma sia entrata in vigore dopo la sentenza d’appello, la sua applicazione è imperativa in quanto non si era ancora formato un giudicato sostanziale. Citando un precedente delle Sezioni Unite (sentenza Salatino, n. 40150/2018), la Corte ha ribadito che il difetto di una condizione di procedibilità può essere rilevato in ogni stato e grado del processo.
Il D.Lgs. 150/2022 ha trasformato il furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p. da reato procedibile d’ufficio a reato procedibile a querela. La mancanza di quest’ultima ha reso l’azione penale improseguibile.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della mancanza di un presupposto essenziale per continuare il processo. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio, con una formula che sancisce l’impossibilità di procedere ulteriormente.
Le Conclusioni: l’Importanza della Condizione di Procedibilità
Questa pronuncia evidenzia la portata retroattiva delle modifiche favorevoli in tema di procedibilità introdotte dalla Riforma Cartabia. Anche per processi già in fase avanzata, l’assenza della querela, divenuta nel frattempo necessaria, determina l’estinzione dell’azione penale.
La decisione riafferma un principio fondamentale del diritto processuale penale: le condizioni di procedibilità devono sussistere per tutta la durata del procedimento. La loro mancanza, anche se sopravvenuta per effetto di una nuova legge, obbliga il giudice a dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale, annullando eventuali sentenze di condanna non ancora passate in giudicato.
La Riforma Cartabia può rendere un reato, già giudicato in appello, non più perseguibile?
Sì. La sentenza dimostra che se una riforma, entrata in vigore dopo la sentenza d’appello, introduce il requisito della querela e questa manca, l’azione penale non può proseguire e la condanna deve essere annullata perché l’azione penale è diventata improcedibile.
Cosa succede in caso di condanna per furto aggravato per esposizione alla pubblica fede se manca la querela della persona offesa?
A seguito del D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), questo tipo di furto è procedibile a querela. Se la querela manca, l’azione penale è improcedibile e la sentenza di condanna, se non definitiva, deve essere annullata senza rinvio, come stabilito in questo caso.
Il difetto di querela può essere rilevato per la prima volta in Cassazione?
Sì. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso basato unicamente sul difetto di una valida querela emerso a seguito della riforma, poiché la mancanza di una condizione di procedibilità può essere rilevata finché non si è formato un giudicato sostanziale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43019 Anno 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 7 Num. 43019 Anno 2023 Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di
Data Udienza: 04/10/2023
ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 7 pen.
L’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge penale e processu penale rappresentando che il reato per cui si procede è devenuto procedibil querela della persona offesa in virtù della nuova previsione di cui al 150/2022, entrato in vigore il 30.12.2022 ossia successivamente alla pronunc della sentenza impugnata, è fondato, risultando dagli accertamenti dispo l’assenza di querela con riferimento a tutti i furti contestati.
Ritenuto che pertanto, essendo stata nel caso di specie la sentenza di app pronunciata prima dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia – di c d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell’art d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dall dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. bis, ha differito dal 10 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore dell’intera riforma – il ricorso che ha dedotto, dopo l’entrata in vigor riforma, unicamente il difetto di una valida querela in relazione al reato di aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 per esposizione del bene alla pubblica che in virtù dell’art. 2 del d.lgs. 150/22 citato è oramai divenuto proced querela – deve essere ritenuto non inammissibile, con la conseguenza che alc giudicato sostanziale può dirsi intervenuto prima della sua proposizione (cfr. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); sicché è rilevabile il di della condizione di procedibilità.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata de essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell’ penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non proseguibile per difetto della condizione di procedibilità.
Così deciso il 4.10.2023