Difetto di querela: come la Riforma Cartabia cambia le sorti di un processo per furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23788/2024, illumina l’impatto decisivo della Riforma Cartabia sulla procedibilità di reati comuni come il furto aggravato. Il caso dimostra come un difetto di querela, ovvero la mancanza di una valida istanza di punizione da parte della vittima, possa condurre all’annullamento di una condanna. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di conoscere chi sia legittimato a sporgere querela e le conseguenze delle modifiche normative anche su fatti pregressi.
I Fatti del Caso: Tentato Furto e la Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da un tentativo di furto di attrezzi da lavoro custoditi all’interno di un autoveicolo parcheggiato sulla pubblica via. L’imputato era stato giudicato colpevole sia in primo grado dal Tribunale di Rimini che in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna, con una condanna a un anno di reclusione e 200 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 del codice penale.
Il Ricorso in Cassazione e l’impatto della Riforma Cartabia
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando una questione fondamentale e assorbente: il difetto di querela. La difesa ha evidenziato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), la specifica ipotesi di furto aggravato per cui era stato condannato era diventata procedibile solo a querela di parte.
Il punto cruciale del ricorso era la validità della querela presentata agli atti. Questa, infatti, non era stata sporta dal proprietario del veicolo e degli attrezzi (la persona offesa), ma da suo fratello, il quale non aveva alcun diritto sul bene né era munito di una procura speciale che lo autorizzasse a compiere tale atto. Si contestava, quindi, la legittimazione del querelante e, di conseguenza, la stessa procedibilità dell’azione penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul difetto di querela
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno chiarito diversi punti di diritto essenziali.
Innanzitutto, hanno confermato che la Riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha reso il reato di furto aggravato in questione procedibile a querela. In base al principio del favor rei (applicazione della legge più favorevole all’imputato), sancito dall’art. 2, comma 4, del codice penale, questa nuova condizione di procedibilità si applica retroattivamente anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge.
Successivamente, la Corte si è concentrata sulla figura della ‘persona offesa’, l’unica titolare del diritto di querela secondo l’art. 120 del codice penale. La persona offesa è il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale. Nel caso di furto, questa figura coincide con il proprietario o possessore dei beni sottratti.
Nel caso specifico, la querela era stata presentata dal fratello del proprietario del veicolo. Tale soggetto non era né proprietario, né possessore dei beni, né risultava legittimato a rappresentare la persona offesa tramite una procura speciale. Pertanto, la sua querela era giuridicamente invalida.
La mancanza di una valida istanza di punizione, mai presentata dalla persona legittimata entro i termini previsti, ha generato un insanabile difetto di querela.
Le Conclusioni: Annullamento Senza Rinvio
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha concluso che l’azione penale non poteva essere proseguita. La mancanza di una condizione essenziale di procedibilità ha imposto l’annullamento della sentenza di condanna senza rinvio ad altro giudice.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: le modifiche normative che incidono sulla punibilità, come l’introduzione della querela di parte, hanno effetti sostanziali e si applicano retroattivamente. Inoltre, chiarisce in modo inequivocabile che solo la vittima diretta del reato, o un suo rappresentante legalmente autorizzato, può validamente avviare l’azione penale per i reati procedibili a querela. Un errore su questo punto può determinare l’estinzione del procedimento, indipendentemente dalla colpevolezza dell’imputato.
Chi è legittimato a presentare una querela?
Secondo la sentenza, il diritto di querela spetta esclusivamente alla ‘persona offesa’ dal reato, cioè al titolare dell’interesse giuridico direttamente protetto dalla norma violata. Nel caso di furto, si tratta del proprietario o del possessore dei beni. Un’altra persona, come un parente, può sporgere querela solo se munita di una procura speciale rilasciata dalla persona offesa.
Le modifiche della Riforma Cartabia sulla procedibilità si applicano anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’introduzione della procedibilità a querela per determinati reati, essendo una norma più favorevole all’imputato, ha natura sostanziale e si applica retroattivamente anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma.
Qual è la conseguenza di una querela presentata da una persona non legittimata?
Una querela presentata da una persona che non è la persona offesa dal reato e che non ha una procura speciale è giuridicamente invalida. Se la persona offesa non presenta una querela valida entro i termini di legge, si verifica un ‘difetto di querela’, che comporta l’improcedibilità dell’azione penale e l’annullamento di un’eventuale condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini in data 15 luglio 2021 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 comma 1 n.2 e 7 cod.pen. per avere tentato di impossessarsi di attrezzi di lavoro custoditi all’interno di autoveicolo parcheggiato sulla pubblica via.
Il ricorrente con un primo motivo rileva che il giudice distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi immediatamente sulla causa di esclusione della punibilità per difetto di querela a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Cartabia alla disciplina sulla procedibilità dell’azione penale in ipotesi di furto aggravato; con una seconda articolazione lamenta difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è fondato e risulta di carattere assorbente.
Invero, alla luce dell’intervento normativo che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all’art.624 2 625 n.2 e 7 cod.pen. a partire dal 30 Dicembre 2022 (D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 art.2 comma 1), e non risultando essere stata introdotta la condizione di procedibilità entro i termini fissati nella novella normativa né essendo stata manifestata in altro modo la istanza punitiva della persona offesa (mediante costituzione di parte civile non revocata sez.3, n.27147 del 9/05/2023, S., Rv.284844.01), il giudice di appello, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., avrebbe dovuto accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell’autore del fatto.
Nella specie, la procedibilità è stata riconosciuta in forza di querela presentata da persona che si è dichiarata essere il fratello dell’intestatario del veicolo (COGNOME NOME) il quale peraltro nessun diritto possedeva sul mezzo di trasporto o sui beni in esso contenuti né risultava legittimato a rappresentare la persona offesa sulla base del conferimento di una procura speciale. Deve sul punto rilevarsi come la persona offesa dal reato,titolare del diritto di querela a norma dell’art. 120 cod. pen.,debba essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito (sez.2, n.55945 del 20/07/2018, COGNOME, Rv.274255; S.U. n.40354 del 18/07/2013, COGNOME).
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere più proseguita per mancanza di querela in conseguenza del mutamento di procedibilità del titolo di reato per cui è processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il consigliere estensore il RAGIONE_SOCIALE sid nte’