Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11226 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME‘ il 03/03/1950 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
letta la memoria del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso ed ah eccepito la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2020 (depositata il 16 ottobre 2024), la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, sostituiva la pena detentiva inflitta a NOME COGNOME in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, nella pena pecuniaria complessiva di euro 30.200 di multa, per il “reato di cui agli artt. 81 cpv, 624, 625 nn. 2 e 7, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e previa manomissione del relativo impianto si allacciavano abusivamente alla condotta idrica comunale impossessandosi di un quantitativo imprecisato di metri cubi d’acqua sottraendoli al legittimo proprietario Comune di Regio Calabria.”.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 2, comma 1 lett. 1), d.lgs. n. 150/2022, per essersi proceduto nonostante non fosse stata sporta la necessaria querela.
L’imputazione mossa al prevenuto era quella di avere sottratto l’acqua all’ente erogatore con le aggravanti della violenza sulle cose e del fatto che le stesse erano beni esposti alla pubblica fede.
Nelle more del deposito delle motivazioni, la cd. riforma Cartabia, sopra citata, aveva reso il reato contestato procedibile a querela e tale mutamento normativo doveva considerarsi applicabile al caso di specie (Cass. nn. 21700/2019, 225/2019 Rv 274734).
Così che, in assenza di querela della persona offesa, doveva prendersi atto dell’intervenuto difetto di procedibilità.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare degli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981.
La Corte d’appello aveva sostituito la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, convertendo ogni giorno di reclusione in euro 250 di multa. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 28 del 2022, aveva dichiarato la illegittimità dell’art. 52, comma 2, della legge n. 689 del 1981, proprio nel parte in cui fissava il valore di conversione nella somma, corrispondente al singolo giorno di detenzione, di euro 250, piuttosto che in quella di euro 75, come previsto nel caso del decreto penale di condanna.
Si chiedeva pertanto la rideterminazione della pena pecuniaria sostituita.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso ed ha, comunque, assunto l’intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe la doglianza, sulla pena, formulata nel secondo motivo (oltre che l’assunta prescrizione del reato, non peraltro determinatasi dovendosi considerare la sospensione del termine a seguito della pandemia).
Nelle more del deposito delle motivazioni è intervenuto il d.lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito, all’art. 2, comma 1 lett. i), che:
” i) all’articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).”
Il delitto contestato al prevenuto è pertanto divenuto perseguibile a querela visto che gli sono state contestate le sole aggravanti previste dall’art. 625 nn. 2 (la violenza sulle cose) e 7 (l’esposizione del bene sottratto alla pubblica fede)cod. pen.
Nel fascicolo trasmesso a questa Corte non si è rinvenuto alcun atto, proveniente dalla persona offesa, il Comune di Reggio Calabria, che possa considerarsi una querela, esprimendo la volontà di perseguire il responsabile del furto.
Né il Comune di Reggio Calabria si è costituito parte civile, circostanza considerata un equipollente alla querela nel caso dei delitti non più perseguibili di ufficio a seguito delle modifiche intervenute con il citato d.lgs. n. 150/2022 (Sez 1, n. 26575 del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286741 – 01).
E seppure, dal tenore dell’imputazione (“si allacciava(no) abusivamente alla condotta idrica comunale impossessandosi di un quantitativo imprecisato di metri cubi d’acqua sottraendoli al legittimo proprietario Comune di Reggio Calabria.”),
potrebbe considerarsi contestata in fatto anche la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (così mantenendo la procedibilità d’ufficio del reato) resta che la stessa non era stata ritenuta in nessuno dei precedenti gradi di giudizio di merito, così da non poter essere valutata nel presente grado di legittimità, costituendo, il suo eventuale riconoscimento, un’evidente reformatio in peius.
Se ne deduce che, in difetto di querela, l’azione non poteva essere iniziata o, meglio, vista la modifica normativa sopravvenuta, proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso, in Roma il 13 febbraio 2025.