Difetto di Querela Post-Riforma Cartabia: la Cassazione Annulla Condanna per Tentato Furto
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 28209/2024, ha offerto un’importante chiarificazione sugli effetti della Riforma Cartabia in relazione alla procedibilità di alcuni reati contro il patrimonio. La pronuncia sottolinea come il difetto di querela per il reato di tentato furto, anche a seguito di modifiche normative intervenute dopo la condanna in appello, porti all’annullamento della sentenza.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato. La condanna, emessa a seguito di giudizio con rito abbreviato, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione sulla base di tre distinti motivi. L’imputato lamentava l’errata applicazione di una circostanza aggravante, il mancato riconoscimento di un’attenuante e, soprattutto, l’improcedibilità di uno dei capi d’accusa per difetto di querela.
L’Impatto della Riforma Cartabia e il Difetto di Querela
Il motivo di ricorso che ha trovato accoglimento è stato quello relativo alla procedibilità del reato di tentato furto. La difesa ha correttamente evidenziato che il Decreto Legislativo n. 150 del 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), entrato in vigore dopo la pronuncia della Corte d’Appello, ha modificato il regime di procedibilità per tale fattispecie di reato, subordinandola alla presentazione della querela da parte della persona offesa.
La Corte Suprema ha constatato che dagli atti processuali non risultava presentata alcuna querela per il tentato furto. Di conseguenza, essendo venuta a mancare una condizione essenziale per la prosecuzione dell’azione penale, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza.
Le Altre Censure e la Decisione della Corte
Gli altri due motivi di ricorso sono stati invece respinti. Il primo, relativo alla mancata esclusione dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, è stato giudicato inammissibile perché considerato una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Anche il terzo motivo, con cui si chiedeva l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, co. 4, c.p.), è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che, sebbene le condizioni economiche della vittima possano rilevare, ciò avviene solo quando un danno, pur oggettivamente modesto, può comunque arrecare un pregiudizio significativo alla persona offesa a causa della sua situazione di disagio economico, circostanza non emersa nel caso di specie.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nell’applicazione del principio del favor rei rispetto alle modifiche normative sulla procedibilità. La Riforma Cartabia ha esteso il novero dei reati perseguibili a querela e, in quanto norma più favorevole all’imputato, deve essere applicata anche ai procedimenti in corso. Poiché per il delitto di tentato furto contestato mancava la querela, divenuta nel frattempo necessaria, l’azione penale non poteva più essere proseguita. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a questo reato, eliminando la porzione di pena ad esso relativa.
Per quanto riguarda i motivi respinti, la Corte ha applicato principi consolidati: un ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già disattese, ma deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone vizi logici o giuridici. Allo stesso modo, l’applicazione delle circostanze attenuanti richiede una prova concreta delle condizioni previste dalla legge, che nel caso dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata fornita.
Le Conclusioni
La sentenza in esame conferma l’immediata applicabilità delle nuove disposizioni sulla procedibilità introdotte dalla Riforma Cartabia. Per avvocati e cittadini, ciò significa che per molti reati, un tempo perseguiti d’ufficio, oggi è indispensabile la volontà della persona offesa, espressa tramite la querela. La mancanza di tale atto determina l’improcedibilità e, come in questo caso, può portare all’annullamento di una condanna già pronunciata. La decisione finale della Corte è stata dunque l’annullamento parziale della sentenza, con la rideterminazione della pena per il solo reato residuo, e la dichiarazione di inammissibilità per le altre parti del ricorso.
Cosa succede se una legge cambia le condizioni per perseguire un reato mentre il processo è in corso?
Se la nuova legge è più favorevole all’imputato, come nel caso in cui introduce la necessità di una querela prima non richiesta, essa si applica anche ai processi in corso. Se la querela manca, il reato non può più essere perseguito e il procedimento per quel capo d’imputazione si estingue.
Il reato di tentato furto è sempre procedibile solo a querela della persona offesa?
Secondo la sentenza, il D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) ha modificato la procedibilità per il delitto di tentato furto contestato nel caso specifico, rendendola subordinata alla presentazione di una querela. Di conseguenza, in assenza di querela, l’azione penale non può essere proseguita.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 11395/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente, nel giudiz abbreviato, era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e tentato aggravato;
Considerato che il ricorso è articolato in tre motivi, e ritenuto che:
Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienz contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravant dell’esposizione a pubblica fede per il fatto di cui al capo A) dell’imputazione, non è deducib per come formulato, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli s considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipi funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01).
Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il vizio motivazionale in alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 4, cod. pen., manifestamente infondato in quanto, se, ai fini della sua concessione, può rilevare anche i criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ciò avvie solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (Sez. 5 n. 34310 del 19/01/2015, COGNOME, Rv. 265669 – 01).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l’improcedibilità del re cui al capo B) per difetto di querela, è fondato. In effetti, il d.lgs. 150 del 2022, entrato i dopo la pronunzia di appello, ha modificato la procedibilità per il delitto tentato conte subordinandola alla presentazione della querela. La sentenza di primo grado evidenzia (vds. pag. 4) che la conoscenza di tale fatto di reato è avvenuto tramite CNR e tramite i verbali riconoscimento fotografico. Non risultando dagli atti la presentazione della querela, l’azi penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Per l’effetto, la pena complessivamente comminata deve essere rideterminata anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 666 di multa, alla quale così si perviene: previa eliminazione, d pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa complessivamente inflitta, d quella individuata per il reato sub B) di mesi quattro di reclusione ed euro 134 di multa ( ridotta, per il rito, quella di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa individuata per il delitto sub B), si perviene alla predetta pena finale, di anni uno mesi quattro di reclusion euro 166 di multa per il solo residuo delitto sub A).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B) perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità, e pe l’effetto, elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.