Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 45378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 08/01/1970
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza del 12 febbraio 2024 la Corte di appello di Lecce, pur riducendo la pena irrogatagli, ha confermato in punto di affermazione di responsabilità la sentenza con cui il 12 marzo 2021 il Tribunale di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per il reato in concorso di tentato furto aggravato di un’autovettura di proprietà di NOME COGNOME (artt. 110, 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.), con le aggravanti dell’esposizione del bene alla pubblica fede e dell’uso della violenza sulle portiere.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME deducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla improcedibilità per difetto di querela.
Il ricorrente evidenzia che la fattispecie contestata, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 85 d.lgs 150/2022, è divenuta procedibile a querela e che la denuncia in atti presentata dalla persona offesa non presenta le caratteristiche proprie della denunzia – querela.
In ricorso si sottolinea che la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta sul tema dell’improcedibilità nonostante una pronuncia in tal senso fosse stata richiesta sia dal P.G. che dal difensore.
Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, richiesta che è stata ribadita con la memoria ex art. 121, 610, 611 cod. proc. pen. del 29/9/2024 a firma dell’Avv. NOME COGNOME
Il motivo di ricorso sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela
Ed invero, occorre evidenziare che, a seguito dell’entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al d.lgs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo de; reati perseguibili a querela.
Con particolare riferimento al reato di furto, l’art. 2, comma 1 lett. i) del d.lgs. n.150/2022 ha così sostituito l’art.624, comma 3, cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di
cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).».
Dunque, il reato di furto di cui all’art. 624 cod. pen. aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 cod. pen. (con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela.
Pacificamente, la sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell’art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (cfr. Sez. 6, n. 37034 del 4/7/2023, COGNOME, non mass.; conf. Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), NOME COGNOME, Rv. 274734).
Il problema dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell’appl cazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dai diritto (Sez. 3, n. 2 733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell’istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell’art. 2 comma cod. pen. secondo il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”.
4. Orbene, nel caso che ci occupa, fondatamente il ricorrente rileva che, pur valutata alla luce del favor querelae costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260557 – 01; conf. Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267138 – 01; Sez. 5 , n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01) la denuncia orale sporta dalla persona offesa NOME COGNOME 1’11/10/2015 alle ore 12.24 presso la Stazione dei CC di Cavallino non presenta in alcun modo – pur tenuto conto che la stessa non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali- la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela (cfr. Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, COGNOME, Rv. 218329 – 01; conf. Sez. 5, n. 44968 del 27/09/2012, M., Rv. 253824 – 01; Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013 De Meo, Rv. 255885 – 01 “; Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013 dep. 2014 Rv. 258876 – 01; Sez. 3, n. 10254
del 12/02/2014 Q.) Rv. 258384 – 01; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015 dep. 2016, COGNOME, Rv. 266258 – 01; Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019, COGNOME, Rv. 275912 – 01 Sez. 3, n. 1390 del 21/03/1996, COGNOME, Rv. 205432 – 01)
La stessa, pertanto, non può essere intesa come valida querela e, pertanto, l’azione penale nei confronti del COGNOME non può essere proseguita.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 21/11/2024