Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del sul ricorso proposto da: 13/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il provvedimento impugnato ha confermato la condanna già irrogata, nei confronti dell’odierno ricorrente, dal Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di furto aggravato di cui agli articoli 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., “perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della ditta RAGIONE_SOCIALE sita in Samo manometteva il contatore dell’Energia elettrica ivi istallato ponendo due cavi unipolari abusivi i quali tramite un interruttore salvavita e un teleruttore andavano ad alimentare l’impianto evitando così la normale registrazione del consumo di energia elettrica, facendo registrare un errore nella rilevazione cui si impossessavano arbitrariamente inducendo in errore l’Ente erogante. Con l’aggravante di aver commesso il fatto
Nt con violenza sulle cose esposte alla pubblica fede. Accertato in Scafati il 18.08.2016″ (così testualmente il capo di imputazione riportato nella sentenza di primo grado).
La Corte d’appello ha confermato la detta condanna, escludendo la circostanza aggravante della cosa esposta a pubblica fede, riconoscendo, allo stesso tempo, come contestata in fatto, la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa oggetto di furto, ritenendo, così, che si trattasse di delitto perseguibile d’ufficio.
Con il ricorso proposto, il difensore dell’imputato, menzionando copiosa giurisprudenza di questa Corte (ivi inclusa Sez. U, Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436) in tema di aggravanti cosiddette di natura valutativa e dei corrispondenti oneri di contestazione in capo alla pubblica accusa, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per difetto di querela dell’azione penale, in ragione delle modifiche normative apportate dal decreto legislativo 150/2022 (che hanno reso procedibile a querela il delitto in questione, laddove non aggravato per essere la cosa sottratta destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità).
In particolare, si sostiene l’applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo, ai sensi dell’articolo 2 cod. pen., nonché l’assenza di contestazione dell’aggravante in questione, di natura “valutativa”, in quanto non contenuta – in maniera esplicita e neanche in fatto o mediante l’univoco richiamo di una norma che si riferisca ad essa solamente – nel capo d’imputazione: non essendo all’uopo sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, parlare di furto di energia elettrica per ritenere contestata in fatto l’aggravante della sottrazione al pubblico servizio o alla pubblica utilità, senza il richiamo del suo impiego effettivo e considerata la variabile definizione di tali concetti data, in diversi momenti storici, dal legislatore.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato note conclusive, con le quali ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In assenza di impugnazione del Pubblico ministero, si è formata una preclusione (Sez. U n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251 del 17/10/2006, deo. 2007, COGNOME) sul punto della sentenza concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse da quelle riconosciute dal Tribunale: pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’articolo 597, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tribulale, come invece ha fatto, ritenendo sussistente
l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, diversa da quella contestata (e ritenuta dal giudice di primo grado) di esposizione del bene alla pubblica fede.
La questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di “dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudice dell’impugnazione dall’articolo 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (confronta Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME Denaro, Rv. 277249, Sez. 2, n. 26192 del 26/05/2023, COGNOME, non massimata, Sez. 5, n. 43842 del 14/10/2022, COGNOME, non massimata, e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279485, Sez. 5, n.825 del 21/09/2020, dep. 2021, COGNOME, non massimata, Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270537).
Nella specie non è stata contestata dal Pubblico Ministero, né è stata ritenuta dal Tribunale l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (che rende il reato perseguibile d’ufficio), per cui essa illegittimamente (ovvero in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.) è stata riconosciuta sussistente dalla Corte di appello senza impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
Ne deriva che, esclusa l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio e non risultando essere stata presentata querela entro il 30 marzo 2023 (termine previsto dall’art. 85 d.lgs 150/2022), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
Così deciso il 7/5/2024.