Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21646 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a ATRIPALDA il 15/06/1995
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato COGNOME Jacopo per più
episodi di furto, aggravati ai sensi dell’art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente, pur lamentando i vizi di erronea applicazione della legge penale motivazione, rappresenta che, in ogni caso, mancherebbe la necessaria condizione di
procedibilità. A tal riguardo, evidenzia che l’originario regime di procedibilità previsto per contestati, è mutato a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Con la ri
Cartabia, invero, i furti aggravati ai sensi dell’art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. ri procedibili solo a querela di parte.
Tanto premesso, il ricorrente deduce la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, sostenendo che le persone offese avrebbero presentato delle mere denunce e che,
nel corso del giudizio, avrebbero, comunque, rimesso le querele, avendo l’imputato provveduto a risarcire i danni.
Va rilevato che, in atti, sono presenti le rimessioni di querele e che gli atti all presentati dalle persone offese erano delle mere denunce.
Ne discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
A seguito dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato sia il comm 1 che il comma 2 dell’art. 582 cod. pen., invero, i reati contestati risultano procedibili querela di parte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il nt Presi