Difetto di Querela e Riforma: la Cassazione Annulla la Sentenza di Estinzione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13886 del 2024, offre un importante chiarimento sull’applicazione delle nuove norme in materia di procedibilità penale, in particolare riguardo al difetto di querela. Il caso in esame dimostra come una modifica legislativa, intervenuta a processo in corso, possa determinare l’annullamento di una sentenza e la chiusura definitiva del procedimento per una questione pregiudiziale, anche quando il reato era già stato dichiarato estinto per altre ragioni.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall’art. 590-bis del codice penale. L’imputato aveva beneficiato dell’istituto della messa alla prova, un percorso che, se completato con successo, porta all’estinzione del reato. Il Tribunale di Napoli, constatato l’esito positivo del programma, aveva emesso una sentenza con cui dichiarava, appunto, l’estinzione del reato.
Tuttavia, l’imputato, tramite la propria difesa, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando una questione di natura procedurale, ma di fondamentale importanza: l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
La Questione della Procedibilità e il Difetto di Querela
Il punto cruciale della controversia risiede in una modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”). Questa riforma ha cambiato il regime di procedibilità per il reato di lesioni stradali, trasformandolo da reato procedibile d’ufficio a reato procedibile a querela della persona offesa.
Per gestire i processi già in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma, il legislatore ha previsto una norma transitoria (art. 85 del d.lgs. n. 150/2022). Questa norma stabiliva un termine entro cui la persona offesa, se non lo avesse già fatto, avrebbe dovuto presentare la querela per manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole. Nel caso specifico, dagli atti processuali emergeva che tale volontà non era stata espressa dalla vittima.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la questione di improcedibilità. I giudici hanno affermato un principio cardine del diritto penale: l’applicazione del regime di procedibilità più favorevole all’imputato. Ignorare la modifica normativa e la conseguente assenza di querela costituirebbe una palese violazione di un diritto fondamentale dell’imputato.
La Corte ha spiegato che, per i processi pendenti, la nuova legge imponeva di valutare la sussistenza della condizione di procedibilità (la querela). Poiché la persona offesa non ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento penale entro i termini stabiliti dalla norma transitoria, l’azione penale non doveva essere proseguita. Di conseguenza, la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è stata annullata senza rinvio, perché il processo non avrebbe dovuto nemmeno giungere a quella fase.
La Cassazione ha quindi dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, chiudendo definitivamente il caso in base all’art. 620, lett. l), del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce con forza il principio del favor rei (il favore verso l’imputato) in caso di successione di leggi nel tempo. La sentenza chiarisce che quando una riforma rende un reato procedibile a querela, questa modifica ha un impatto diretto e risolutivo anche sui processi in corso. L’inerzia della persona offesa, che non presenta la querela nei nuovi termini, diventa un ostacolo insormontabile alla prosecuzione del giudizio. La decisione sottolinea che la mancanza di una condizione di procedibilità è una questione pregiudiziale che prevale su qualsiasi altro esito del processo, inclusa l’estinzione del reato per messa alla prova.
Cosa succede se una legge rende un reato procedibile a querela mentre il processo è già in corso?
Si applica la nuova legge, più favorevole all’imputato. Il giudice deve verificare se la persona offesa ha sporto querela entro i termini previsti dalle norme transitorie. Se la querela manca, l’azione penale diventa improcedibile e il processo deve essere terminato.
Perché la Cassazione ha annullato una sentenza che già dichiarava il reato estinto per esito positivo della messa alla prova?
Perché la questione dell’improcedibilità per difetto di querela è una questione preliminare che ha la precedenza su ogni altra valutazione. Se manca una condizione di procedibilità, il processo non può proseguire, rendendo irrilevante l’esito della messa alla prova. L’azione penale non avrebbe dovuto essere proseguita.
La Corte di Cassazione può dichiarare direttamente l’improcedibilità di un’azione penale?
Sì, la sentenza conferma che la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620, lett. l) del codice di procedura penale, può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare direttamente l’improcedibilità dell’azione penale quando rileva la mancanza di una condizione di procedibilità come la querela.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13886 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, indicata in epigrafe, che ha dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova il reato di cui all’art.590 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Napoli il 12 maggio 2018.
Letta la memoria difensiva;
Va considerato che il ricorso propone, tra l’altro, questione (improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela) pregiudiziale; per i processi pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica normativa, in virtù della norma transitoria dettata dall’art.85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, si deve valorizzare il regime di procedibilità più favorevole; diversamente opinando, si attuerebbe una palese violazione del diritto fondamentale dell’imputato di vedersi applicato il regime più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore di consentire alla persona offesa, entro il termine previsto dalla norma transitoria, di manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole, che nel caso in esame, per quanto emerge dagli atti, è rimasto inespresso.
Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d’improcedibilità per difetto di querela, alla quale può provvedere la Corte di Cassazione ai sensi dell’art.620 lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 20 marzo 2024
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