Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11627 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a GIULIANOVA avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per ITinammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/01/2021 con cui la Corte di appello di L’aquila ha confermato la sentenza in data 20/07/2016 del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 530 cod.pen. circa la ritenuta sussistenza della condotta criminosa ascritta all’imputato.
Secondo il ricorrente la «motivazione addotta dalla Corte di appello di L’Aquila a sostegno del proprio convincimento, non è assolutamente condivisibile
e non tiene per nulla conto delle considerazioni esposte nell’atto di appello e della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado e che si allega al presente ricorso».
A sostegno dell’assunto vengono compendiate le emergenze dibattimentali al fine di risaltare l’assenza di prova quanto alla responsabilità.
1.2. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 529 c.p.p. e 124 c.p. circa la mancata dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
In questo caso il ricorrente denuncia l’omessa motivazione in relazione alla dedotta improcedibilità per difetto di querela nei confronti dell’imputato.
A tal riguardo sostiene che COGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno sporto querela, mentre COGNOME NOME e COGNOME NOME la sporgevano tardivamente.
1.3. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 157 e 161 cod.pen. “circa l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta estinzione del reato per prescrizione”.
Secondo il ricorrente il termine di prescrizione del reato era già maturato nel corso del giudizio di appello. Precisa che in tal senso aveva concluso anche il Pubblico ministero davanti alla Corte di appello.
1.4. “Inosservanza/erronea applicazione della norma penale con riferimento all’art. 131-bis cod.pen.
Con questo motivo il ricorrente dichiara di non condividere la motivazione spesa dalla Corte di appello per negare la causa di esclusione di non colpevolezza di cui all’art. 131-bis cod.pen., là dove ha valorizzato la modalità insidiose della condotta e per il danno provocato alle persone offese.
Secondo la difesa tali circostanze non giustificano la negazione della ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 131-bis cod.pen.
1.5. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod.pen., circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
Anche in questo caso il ricorrente dichiara di non condividere la motivazione della Corte di appello, che ha negato le circostanze attenuanti generiche per l’insussistenza di elementi positivi, che non vengono indicati.
Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato le deduzioni difensive esposte con l’atto di appello.
1.6. Vizio di motivazione circa la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili e al pagamento in favore della stessa delle spese di lite.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione al motivo di appello promosso in relazione alla condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite.
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Si assume che le parti civili non hanno diritto al risarcimento del danno.
1.7. Vizio di motivazione circa la mancata esclusione delle persone offese COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione al motivo di appello promosso in relazione alla condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Si assume che le parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno mai sporto querela.
1.8. Vizio di motivazione circa la condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 14.500,00.
Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione al motivo di appello promosso in relazione alla condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle costituite parti civili.
Assume che non vi è stata alcuna sottrazione di somme da parte di COGNOME alle persone offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Va principalmente esaminato il secondo motivo che’ rivolgendosi alla procedibilità dell’azione penale, precede logicamente tutti le altre questioni.
1.2. Ciò premesso, il motivo risulta fondato.
La difesa dell’imputato con il secondo motivo dell’atto di appello aveva esposto un specifico motivo di gravame, deducendo l’improcedibilità per la mancanza della querela di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e per la tardività della querela sporta da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il motivo è rimasto del tutto inesplorato nella sentenza della Corte di appello, che si è occupata degli ulteriori motivi di gravame, ma è rimasta silente quanto alla deduzione difensiva in questione, che andava verificata in via preliminare.
Deduzione -evidentemente- decisiva quanto all’esito finale del giudizio, visto che l’eventuale mancanza o tardività della querela condurrebbe alla declaratoria di improcedibilità.
Si è, dunque, configurato il vizio di omessa motivazione, che importa l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello, che avrà il compito di colmare la rilevata lacuna motivazionale.
2.. La fondatezza del secondo motivo di ricorso assorbe i restanti, ivi compreso quello relativo all’eventuale maturazione della prescrizione del reato che, perciò, non può essere rilevata in questa sede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presidente