Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41960 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a TARANTO
avverso la sentenza in data 28/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 28/02/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in riforma della sentenza in data 20/12/2022 del Tribunale di Taranto, ha riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. il delitto di estorsione contestato e ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado, confermando nel resto la sentenza appellata, che lo aveva condannato anche per il reato di sequestro di persona.
Deduce:
Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico e della ricognizione di persona fatta in udienza.
Il ricorrente, dopo avere riassunto i principi di diritto, la disciplina:0 le caratteristiche proprie del riconoscimento fotografico e della ricognizione formale di
persona, assume che «la ricognizione di persona operata dal COGNOME in udienza è del tutto inutilizzabile in quanto non è azzardato ritenere che il teste sia stato suggestionato dal contesto in cui si trovava; era facilmente individuabile l’autore della condotta minatoria di COGNOME in quanto quest’ultimo, presente in aula, era seduto sul banco degli imputati, né è stato possibile verificare in base a quale foto è stata eseguita l’individuazione fotografica e a seguito di quali modalità, mancando i relativi verbali e non essendo stato acquisito il materiale fotografico».
Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen..
Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente riporta le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa ed evidenzia come da esse emerga che la condotta estorsiva è stata interrotta dallo stesso COGNOME, così che non poteva ritenersi configurato neanche il tentativo.
Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all’art. 605 cod. pen..
Anche in questo caso il ricorrente riporta i contenuti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e osserva che da esse emerge che fu lo stesso NOME a chiedere di essere accompagnato da un gruppo di ragazzi in scooter e così era giunto nei pressi di un locale commerciale, nel quale non fu costretto a entrarvi né fisicamente né con le minacce e dove restò per il tempo necessario al disbrigo della pratica, senza mai chiedere di uscire e senza che nessuno lo ostacolasse quando decise di uscire, mentre la chiusura della porta a chiave si collocava nel momento finale, dopo la sua uscita dal locale e non al momento del suo ingresso.
Inosservanza di norma processuale per difetto di querela in relazione all’art. 605, ultimo comma, cod. pen., in riferimento al capo B).
Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente eccepisce che in relazione al reato di sequestro di persona manca la querela, aggiungendo che risulta oramai spirato il termine fissato dall’art. 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione all’eccezione d’improcedibilità riferita al delitto di sequestro di persona, inammissibile nel resto.
Va premesso che, secondo l’ipotesi accusatoria, così come ritenuta fondata dai giudici di merito, COGNOME NOME costringeva il perito accertatore NOME COGNOME a omettere ogni comunicazione circa l’inesistenza di un sinistro per cui era stata chiesta la liquidazione dalla moglie dell’imputato (COGNOME NOME). In particolare, NOME veniva condotto, all’interno di un locale commerciale da un gruppo di persone rimaste ignote e quivi rinchiuso al fine di essere intimidito, affinchè non riferisse alla compagnia assicuratrice dell’inesistenza del sinistro.
1.1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce l’inutilizzabilità della ricognizione di persona fatta in udienza dalla persona offesa, in quanto effettuata senza il rispetto delle forme e delle garanzie previste dal codice di rito.
Il tema è già stato affrontato da questa Corte, che ha più volte spiegato che che: «il riconoscimento dell’imputato operato in udienza, nel corso dell’esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale», (tra molte: Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283392 – 01; Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, COGNOME, Rv. 260593 – 01; Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, COGNOME, Rv. 233338 – 01).
E’ stato precisato, invero, che «il riconoscimento dell’imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l’identità personale dell’imputato. Esso deve, pertanto, essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall’art. 213, ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art.189 cod. proc. pen.», (Sez. 1, n. 3642 del 03/12/2004, dep. il 2005, Izzo, Rv. 230781 – 01).
La doglianza difensiva, dunque, va nel senso contrario a un orientamento di legittimità mai contrastato e che viene costantemente affermato da circa un trentennio, visto che il primo arresto giurisprudenziale in tal senso risale al 1992 (Sez. 1, n. 6922 del 11/05/199, COGNOME, Rv. 190569 – 01).
Al contrario, la sentenza impugnata è conforme a tale orientamento di legittimità, visto che i giudici hanno precisato che tale forma di riconoscimento è soggetta alle regole della prova testimoniale.
Da qui discende la manifesta infondatezza del motivo con riguardo al riconoscimento effettuato in udienza dalla persona offesa.
1.1.1. Sempre con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce l’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari.
A tale riguardo va preliminarmente osservato come l’eventuale accoglimento della deduzione non avrebbe alcun riverbero sulla tenuta della decisione, atteso che l’imputato -per come visto al punto precedente- è stato riconosciuto in udienza durante la prova testimoniale.
Vale la pena, comunque, rimarcare la correttezza della decisione impugnata anche in relazione a tale doglianza, esattamente risolta dai giudici dell’appello, che hanno richiamato il principio di diritto a mente del quale «l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e
non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice», (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437 – 01).
Quanto esposto conduce alla manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione.
1.2. Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di motivazione e il travisamento della prova quanto alla lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione al tentativo di estorsione.
1.2.1. A tale riguardo, va ricordato che «nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 – , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).
Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità dei motivi già sulla base di tale preliminare notazione.
1.2.2. Va comunque rilevato il motivo in esame si risolva in una rilettura -in prospettiva difensiva- delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento, che i giudici di merito hanno ritenuto probanti la sussistenza del fatto contestato.
In tal senso, la Corte di appello ha ritenuto la coercizione richiesta per la configurazione del delitto di estorsione evidenziando-tra le altre cose- il contesto intimidatorio in cui è si è trovato intrappolato la persona offesa, siccome risultante dalla presenza di numerose persone estranee alla vicenda assicurativa, che “accoglievano” NOME all’ingresso del paese, lo conducevano al cospetto di COGNOME in un locale che veniva chiuso a chiave (per come percepiva il teste solo al momento dell’uscita), ove i soggetti rimasti ignoti si posizionavano sulla porta d’ingresso, lasciando uscire il malcapitato soltanto quando ciò veniva ordinato da NOME, scortandolo nuovamente fuori dal paese.
Il ricorrente, al contrario, assume che dalle dichiarazioni di NOME non è possibile ricavare la sussistenza del tentativo di estorsione.
Da ciò discende che i due motivi, in realtà, si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e, in quanto tale, non è scrutinabile in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d’interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione
dei fatti ovvero quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l’ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza; che l’illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così configurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica; la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assolutacon atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l’implosione della struttura argomentativa impugnata.
Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo in esame, visto che la Corte di appello ha fatto ricorso a una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria per ricostruire il fatto nei termini di un tentativo di estorsione.
Da qui l’inammissibilità del secondo motivo d’impugnazione.
4. Con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce il vizio di travisamento della prova in relazione al delitto di sequestro di persona contestato al capo B). Tale censura, però, deve essere preceduta in via di priorità logica dall’esame del quarto motivo d’impugnazione, con il quale viene dedotta l’improcedibilità dell’azione penale per il reato di sequestro di persona, per difetto di querela.
A tale proposito, va osservato che a seguito della modifica dell’art. 605, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di sequestro di persona (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità ovvero in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge o di un minore, ovvero, ancora, quando sia commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Nessuna di tali ipotesi ricorre nella fattispecie in esame.
In relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d. Igs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Va a gg iunto che la novità normativa ri g uardante il re g ime di procedibilità trova applicazione anche in ordine a fatti, come q uello in esame, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vi g ore del d.l g s 150 cit. secondo il principio sancito dalla g iurisprudenza di le g ittimità anche in occasione di precedenti interventi le g islativi di analo g o seg no (cfr. specificamente sul d. I g s n. 150 de 2022 Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01 ; nonché sul principio g enerale tra le altre Sez 2 n. 225 del 08/11/2018, dep., 2019, NOME COGNOME q , Rv. 274734 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924).
Va ulteriormente precisato che «la costituzione di parte civile non revocata e q uivale a q uerela ai fini della procedibilità di reati ori g inariamente perse g uibili d’ufficio, divenuti perse g uibili a q uerela a se g uito dell’entrata in vi g ore del d.l g s. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere le g ittimamente desunta anche da atti che non conten g ono la sua esplicita manifestazione». Sez. 3, Sentenza n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01).
Da q uanto esposto la fondatezza dell’eccezione d’improcedibilità, atteso che non risulta che NOME COGNOME (persona offesa del delitto di se q uestro di persona), abbia esposto q uerela in occasione dell’accadimento dei fatti né, successivamente, nel termine stabilito dall’art. 85 del decreto le g islativo n. 150 del 2022.
A ciò si a gg iung a che risultano costituite parti civili soltanto le compa g nie assicuratrici RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma non anche la persona offesa del reato di se q uestro di persona, ossia NOME COGNOME.
L’eccezione d’improcedibilità è, dun q ue, fondata e il terzo motivo rimane assorbito.
Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo B), per difetto di q uerela, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Il fascicolo va restituito alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impu g nata, limitatamente al reato di cui all’art. 605 cod. pen., perchè improcedibile per mancanza di q uerela e rinvia per la rideterminazione della pena per il reato di cui a g li artt. 56-629 cod. pen. ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l’accertamento di responsabilità per la residua imputazione.
Così deciso il 25/09/2024