Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8833 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACI CATENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 6 ottobr 2017 del Tribunale di Catania, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto continuato di lesioni personali (art. 582 cod. pen.), per aver cagionato alle per offese malattie giudicate guaribili in cinque e quindici giorni.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha articolato due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’ar comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato:
l’omessa pronuncia sulla chiesta dichiarazione di improcedibilità per difetto di querel prospettata con il gravame che aveva perorato l’esclusione della detta circostanza aggravante (primo motivo);
il difetto della condizione di procedibilità, proprio in ragione dell’esclusione circostanza aggravante (secondo motivo).
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
In ragione dell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen. relazione all’art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., i reati in contestazione – tenuto conto della durata non superiore a venti giorni della malattia cagionata – sono in effetti procedibili a que (e ciò già alla luce del disposto dell’art. 582, comma 2, cod. pen., anteriore alla novella ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; e non consta che le persone offese l’abbian sporta.
Ne consegue che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per difetto di querela.
Così deciso il 22/11/2023