Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 1 2020, convertito con modificazioni dalla L 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procurat Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputato, in data 26 marzo 2024, ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, tramite difensore abilitato, ricorre avverso la sentenza della Corte di appell Palermo del 19 ottobre 2023, che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, nel giudizio abbreviato, ha ritenuto il predetto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di furto consumato (capo agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di artt. 110, 648 cod. pen. (capo b); all’art. 337 cod. pen. capo c); agli artt. 61 n. 2, 635 c 1 cod. pen. (capo d); tutti commessi in Palermo, il 31 agosto 2022.
Sono stati articolati due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con un primo motivo di ricorso si sono lamentati i vizi di cui all’art. 606 comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere mancanza di querela per i delitti di tentato furto e furto consumato di cui ai capi a) dell’imputazione; il difensore, nella redazione delle conclusioni scritte, aveva espressament chiestó al giudice d’appello di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela; con l’atto di gravame era stata del resto invocata una riduzione della pena anche i relazione alle imputazioni di cui ai capi a) e b); la sentenza impugnata aveva ritenuto ammissibi il relativo motivo, pur non condividendolo.
2.2.Con un secondo motivo, sono stati dedotti analoghi vizi in relazione all’affermazion di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 635 cpv. n. 1 e 61 n. 2 co La Corte d’appello avrebbe omesso di replicare allo specifico motivo d’impugnazione che aveva dimostrato, con il supporto delle fotografie in atti, che fosse stato il veicolo della pattu RAGIONE_SOCIALE a tamponare la Fiat Panda guidata dal prevenuto e non viceversa, come contestato nell’imputazione di cui ai capi c) e d).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato.
Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità deve considerare che l’entrata in vigore de c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all’art. 625 cod. pen..
In particolare, l’art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell’art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa”, salvo che ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie e tra le quali
ogni caso, non sono incluse quelle formalmente contestate nell’editto accusatorio (violenza sull
cose ed esposizione dei beni alla pubblica fede). La natura della questione posta, che attiene a un assunto error in procedendo, ha autorizzato il collegio a compulsare il fascicolo processuale ed è stato possibile rilevare che, in sede di deposito delle conclusioni scritte nell’ambito d cartolare non partecipato del giudizio d’appello, datate 7 giugno 2023, la difesa dell’imput aveva esplicitamente richiesto alla Corte territoriale una declaratoria di improcedibilità mancanza di querela in ordine ad entrambi gli addebiti di tentato furto pluriaggravato e fur pluriaggravato.
1.1. È allora evidente che la Corte territoriale, sollecitata a pronunciarsi sulla ques della mancanza di una condizione di procedibilità, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 129 c 1 cod. proc. pen., avrebbe dovuto, sul punto, prendere posizione a prescindere dalla formulazione ad hoc di un motivo di gravame a ciò destinato, tanto più che, come illustrato dalla difesa del ricorrente e verificato attraverso la consultazione dell’incarto procedimentale, la C medesima aveva dichiarato la cessazione degli effetti della misura cautelare personale applicata all’imputato con riferimento al reato di cui al capo a) proprio a causa della manc formalizzazione della querela, da parte della persona offesa, nel termine di cui all’art. 85 com 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022. Ed in effetti risultano, agli atti del fascicolo, due mere de orali all’epoca presentate dalle persone offese dei citati reati, prive di qualsiasi manifesta di volontà punitiva, non desumibile neppure per facta concludentia.
1.2. Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone limitatamente alle imputazioni sub a) e b) dell’editto accusatorio – l’annullamento senza rin della sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere più proseguita per difetto di querela.
Il secondo motivo – che riguarda l’affermazione di reità per i delitti di cui ai capi c) invece, inammissibile, perché non consentito dalla legge e manifestamente infondato.
2.1. Come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, che, in doppia conforme sulla responsabilità, costituiscono un unico impianto argomentativo al quale il collegio p indistintamente attingere, l’imputato (pag. 13 sentenza di primo grado) “ha resistito al controllo degli operanti persistendo in una condotta di guida spericolata (facendo dapprima una inversione di marcia) e successivamente investendo deliberatamente una volante delle forze dell’ordine (mettendo così volontariamente in pericolo l’incolumità dei militari) che si era posta sulla st nel tentativo di fermare il NOME“; e ancora (pag. 14 sentenza di primo grado) “sia la lesione alla carrozzeria riportata dalla Fiat Panda condotta dal NOME che quella riportata su carrozzeria dell’autovettura delle forze dell’ordine (essendo rispettivamente posizionate sul fiancata anteriore sinistra e sull’angolo anteriore sinistro) sono del tutto compatibili co manovra di sterzo operata dal NOME al fine di proseguire nella propria corsa Deve pertan ritenersi che l’imputato abbia speronato l’autovettura delle forze dell’ordine volontariamen
Tale dato, poi, è ancor più confortato dal fatto che, successivamente alla collisione, il NOME proseguiva nella propria fuga andando anche a collidere contro ulteriori autovetture”.
Il fascicolo fotografico compiegato agli atti del processo convalida il tema accusatorio (pag. sentenza di primo grado). La sentenza impugnata, a sua volta, ha chiosato come “sia del tutto chiara, dettagliata ed inconfutabile sul punto la ricostruzione contenuta nella relazione di serv redatta dai RAGIONE_SOCIALE i militari avevano cercato di bloccare le due autovetture, rite fosse in atto un furto, ma il conducente della Fiat Panda si era dato alla fuga, dirigen repentinamente contro un’autovettura di servizio al fine di evitare di essere bloccato e colpendo ad una fiancata” (pag. 3).
2.2. A fronte del compendio argomentativo così ripercorso, le ragioni di censura, che investono la motivazione della sentenza impugnata, si sostanziano in un invito ad una integrale rivisitazione del materiale probatorio, certamente non consentita, in quanto in tema di contro sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo d sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedent gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito ril esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legitti è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considera verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il test provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, ma altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. A tanto può comunque aggiungersi che all’imputato è stata attribuita, nel complesso, una condotta oppositiva nei confronti dell’operato dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle fu realizzata anche attraverso una serie di manovre pericolose, strumentali al perfezionamento della fuga, che hanno determinato l’impatto tra il veicolo rubato, da lui condotto, ed il veico servizio, danneggiato a causa degli ostacoli da lui interposti al suo tragitto. Tali considera rendono irrilevante interrogarsi sulla meccanica dello scontro tra i due mezzi, perché deterioramento della carrozzeria dell’autovettura dei RAGIONE_SOCIALE è conseguenza del contegno, risoluto, violento e spregiudicato, del prevenuto, che, alla luce dell’articolato decisional duplice grado, ha certamente agito a costo di cagionarlo.
Ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., ritiene la Corte di poter rideterminare sulla base delle statuizioni del giudice di merito e così, vanno eliminati gli aument continuazione relativi alle imputazioni di cui ai capi a) e b), pari a mesi 6 e giorni v reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui ai capi a) e b perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela ed elimina la relativ pena di mesi sei e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 04/04/2024