Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20475 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di furto, riconosciuta come “contestata in fatto” la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio;
È fondato il motivo di ricorso che eccepisce l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, in base al nuovo testo dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. come modificato dal d. Igs. n 150 del 2022.
Invero:
il Tribunale ha dichiarato l’imputato colpevole del furto in contestazione, riconoscendo solo la circostanza aggravante, espressamente contestata, della violenza sulle cose;
la sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto dall’imputato, il Pubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti (destinazione della cosa a pubblico servizio) non ritenute dal Tribunale, in tesi “contestate in fatto”;
in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME) sul punto della sentenza concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti o diverse da quelle riconosciute dal Tribunale;
pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tribulale, come invece ha fatto, riconoscendo l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio;
Precisato che:
la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di “dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudice dell’impugnazione dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (cfr. Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME Denaro, Rv. 277249 e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv. 279485);
Considerato pertanto che:
va esclusa, perché illegittimamente ritenuta in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, che rende il reato procedibile di ufficio;
non è stata presentata querela entro il 30 marzo 2023.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 08/05/2024