Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico COGNOMEstero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che innprocedibilitai del reato, in relazione al capo C, per difetto di querela.
udito tYdifensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini, che aveva dichiarato NOME colpevole dei delitti di furto consuma e tentato, e porto ingiustificato di armi improprie contestati ai capi a,c,d,e,f, e, riconosc attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pen di giustizia; dichiarava non doversi procedere per il reato sub J , per difetto di querela, previa riqualificazione della contestata ricettazione in furto semplice.
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che svolge un unico motivo, denunciando violazione di legge, in relazione al difetto di querela e alla conseguente improcedibilità del reato di cui al capo C), per il qua stata applicata, in continuazione, la pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 2 di multa. Sostiene, infatti, il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato in sentenza relazione al furto commesso presso il RAGIONE_SOCIALEe “da RAGIONE_SOCIALE” il titolare del locale aveva present solo una mera denuncia di furto priva della necessaria ed espressa richiesta di punizione del colpevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo C ) , limitatamente al furto in danno del RAGIONE_SOCIALEe “Da RAGIONE_SOCIALE“, con eliminazione della relat pena.
2.L’imputato è stato condannato nel doppio grado di merito, tra l’altro, per il furto te aggravato dalla violenza sulle cose in danno del titolare del RAGIONE_SOCIALEe “RAGIONE_SOCIALE“, compendia nel capo Q) per il quale la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha inflitto in aumento per la continuazione, la complessiva pena di 1 mese e 15 giorni di reclusione e 25 euro di multa, poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato., In seguito alla modifica nor dell’art. 624, comma 3, cod. pen. operata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha modificato il regime di procedibilità del furto, il fatto accertato (tentato furto aggravato) è d procedibile a querela. La regola, infatti, per il reato di furto è la punibilità a querela della offesa del furto, con alcune eccezioni costituite dall’essere la persona offesa incapace, per o per infermità, ovvero dal ricorrente di taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, num salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.
3.Ne consegue che il furto aggravato per violenza sulle cose ed . esposizione delle cose alla pubblica fede – come nel caso di specie – è procedibile a querela e, in assenza della condizion di procedibilità, va disposto annullamento senza rinvio per difetto di querela. Invero, consultazione dell’incarto processuale – al quale la Corte di legittimità accedei( in virtù del denunciato ( error in procedendo) e, in particolare, dall’esame della denuncia del 15.12.2020, necessario ai fini della verifica della procedibilità del fatto, si evince che effettivamente m manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire penalmente gli autori del reato.
4.In mancanza della necessaria querela va dichiarata l’improcedibilità del reato sub C), limitatamente alla condotta commessa in danno di NOME COGNOME, titolare del RAGIONE_SOCIALEe “da RAGIONE_SOCIALE“, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza sul punto.
Invero, nel capo C), l’Accusa aveva compendiato tre tentativi di furto messi in atto dall’imputato, in successione, in danno di tre diversi esercizi commerciali: il bar “RAGIONE_SOCIALE una tabaccheria in INDIRIZZO, e il RAGIONE_SOCIALEe “RAGIONE_SOCIALE“. I Giudici di merito hanno riten ‘i ,3 accertati i fatti e comminato un’unica complessiva pena di mesi4orni quindici di reclusione ed euro 25 di multa, in aumento ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., rispetto alla pena ba individuata in relazione al fatto sub A).
Trattasi, in realtà, di tre fatti distinti, commessi in danno di altrettante persone offese pur unificati `quoad poenam’, non perdono la loro individualità. In presenza di una pluralità di condotte, che hanno determinato una pluralità di eventi antigiuridici, e di persone offese, pu esserci unificazione “quoad poenam”, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 2 n. 9330 del 30/11/2018 -(-dep. 2019-} Rv. 275526), ma non può dirsi ricorrente un reato unico. In tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata querela della rispettiva persona offesa. (Sez. 2, n. 7080 del 18/05/1984, Rv. 1654569).
5. Ciò posto, ritiene il Collegio che, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., possa proce sulla base della statuizione di merito, alla individuazione della pena da sottrarre – in correlazi al fatto divenuto improcedibile per difetto della querela. Dalla sentenza di primo grado confermata dalla Corte di appello – emerge, invero, che, per i tre episodi compensati nel capo C), era stata individuata una pena complessiva di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 25 di multa ( poi ridotta di un terzo per il rito). In assenza di indicazioni espressive diverso disvalore delle condotte, deve ritenersi che, per ciascuno dei tre episodi sub C), fosse stata individuata, in aumento sulla pena base per altro delitto, quella di giorni quindic reclusione e euro 10 di multa.
Posto, quindi, che per il tentativo di furto in danno di NOME COGNOME, titolare del RAGIONE_SOCIALE” non risulta presente la condizione di procedibilità, l’epilogo del presente scrutini legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al furto commesso in danno del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” contestato al capo C), con eliminazione della relativa pena di giorni quindici di reclusione ed euro 10 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto commesso in danno del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, contestato al capo c), perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità ed elimina la relativa pena di giorni 15 di reclus ed euro 10,00 di multa.
Così deciso in Roma, addì 22 gennaio 2024 Il Consigliere estensore