Difetto di Querela e Riforma Cartabia: Annullata Condanna per Tentato Furto
Con la sentenza n. 13860 del 2024, la Corte di Cassazione ha affermato un principio fondamentale in materia di successione di leggi penali nel tempo, annullando una condanna per tentato furto aggravato a causa del difetto di querela. La decisione si fonda sull’applicazione del regime di procedibilità più favorevole introdotto dalla Riforma Cartabia, anche ai processi già in corso. Questo caso evidenzia l’impatto delle nuove normative sulla sorte di procedimenti penali per reati che, un tempo procedibili d’ufficio, oggi richiedono la volontà punitiva della persona offesa.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, commesso nel 2016. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello, che si era limitata a ridurre la pena inflitta. L’imputata, tuttavia, ha proposto ricorso per cassazione sollevando, tra le varie questioni, quella pregiudiziale relativa all’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
Il Principio del Favor Rei e il Difetto di Querela
Il punto cruciale della controversia riguarda l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), che ha modificato il regime di procedibilità per numerosi reati, tra cui alcune ipotesi di furto aggravato, trasformandoli da procedibili d’ufficio a procedibili a querela di parte. La difesa ha sostenuto che, in virtù del principio del favor rei (il principio della legge più favorevole all’imputato), il nuovo regime dovesse applicarsi anche ai processi pendenti.
La norma transitoria (art. 85 del D.Lgs. 150/2022) disciplina proprio questa situazione, stabilendo le modalità con cui la persona offesa può, entro un determinato termine, manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole. Se tale manifestazione di volontà, attraverso la presentazione di una querela, non avviene, l’azione penale non può proseguire.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente la tesi difensiva. I giudici hanno chiarito che ignorare la modifica normativa e il nuovo regime di procedibilità più favorevole costituirebbe una palese violazione di un diritto fondamentale dell’imputato. La scelta del legislatore è stata quella di subordinare la punibilità di certi fatti a una specifica manifestazione di volontà della vittima, anche per i procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la norma transitoria è espressione del principio generale di retroattività della legge penale più favorevole. Il legislatore ha voluto concedere alla persona offesa un’opportunità per esprimere il proprio interesse alla prosecuzione del processo. Nel caso di specie, dagli atti è emerso che questa volontà punitiva è rimasta ‘inespressa’. In assenza di una querela formalizzata nei termini previsti, il presupposto per la prosecuzione dell’azione penale è venuto a mancare.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione, avvalendosi dei poteri conferitile dall’art. 620, lett. l), del codice di procedura penale, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza delle modifiche normative sul regime di procedibilità e le loro immediate conseguenze sui processi pendenti. Per tutti i reati interessati dalla Riforma Cartabia, la mancanza di una querela formalizzata dalla persona offesa, secondo le disposizioni transitorie, determina l’estinzione del procedimento. La decisione rappresenta un’importante applicazione del principio del favor rei e impone una verifica attenta della sussistenza della condizione di procedibilità in tutti i giudizi ancora in corso per reati la cui natura è stata modificata dal legislatore.
Cosa succede se una legge cambia le condizioni di procedibilità di un reato mentre un processo è già in corso?
Si deve applicare il regime di procedibilità più favorevole all’imputato, come previsto dal principio del
favor rei. Se la nuova legge richiede una querela per un reato prima procedibile d’ufficio, è necessario che la persona offesa la presenti entro i termini stabiliti dalla normativa transitoria, altrimenti l’azione penale diventa improcedibile.
Perché la condanna per tentato furto è stata annullata in questo caso specifico?
La condanna è stata annullata perché, a seguito della Riforma Cartabia, il reato contestato è diventato procedibile a querela. Nonostante le disposizioni transitorie dessero alla persona offesa la possibilità di formalizzare la querela, ciò non è avvenuto. La Corte di Cassazione ha quindi rilevato il difetto della condizione di procedibilità e dichiarato che l’azione penale non doveva essere proseguita.
Quale è stato il ruolo della Riforma Cartabia in questa decisione?
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) è stata determinante. Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato, rendendolo perseguibile solo su querela di parte. La relativa norma transitoria (art. 85) ha reso applicabile questa modifica ai processi in corso, portando la Corte a dichiarare l’improcedibilità per difetto di querela nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, che ha ridotto la pena confermando nel resto la pronuncia resa il 7 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui agli artt.56,624,625 nn.2 e 7 commesso in Quarto il 1 giugno 2016, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.
Va considerato che il ricorso propone, tra l’altro, questione (improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela) pregiudiziale; per i processi pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica normativa, in virtù della norma transitoria dettata dall’art.85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, si deve valorizzare il regime di procedibilità più favorevole; diversamente opinando, si attuerebbe una palese violazione del diritto fondamentale dell’imputato di vedersi applicato il regime più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore di consentire alla persona offesa, entro il termine previsto dalla norma transitoria, di manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole, che nel caso in esame, per quanto emerge dagli atti, è rimasto inespresso.
Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d’improcedibilità per difetto di querela, alla quale può provvedere la Corte di Cassazione ai sensi dell’art.620 lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.
Così decis9 il 20 marzo 2024