Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8290 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
oett ‘udito COGNOME Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo l L inn WI -11.,
RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano h confermato la sentenza del Tribunale di Monza che ha dichiarato NOME responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 cod. p perché, in concorso con altra persona per la quale si procede separatamente, recatasi all’interno del supermercato “RAGIONE_SOCIALE“, si avvicinava alle spalle COGNOME NOME e con destrezza ne apriva il borsello, sottraendoli il portafogli non riuscendo nell’intento per l’intervento della vigilanza.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputata che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Erronea applicazione dell’art. 624, comma 3, cod. pen., per difetto d querela, poiché la persona offesa si limitava a sottoscrivere un prestampato privo di indicazioni sulla volontà di perseguire il colpevole. L’atto in questione riport generica intestazione alternativa “denuncia /querela “, sufficiente all’epoca dei fa in cui il tentato furto aggravato era procedibile d’ufficio. Né la querela è s sporta successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia;
2.2. Erronea applicazione dell’art. 625, n. 4, cod. pen., essendosi l’imputa limitata ad avvicinarsi alla persona offesa, aprire il borsello e sfilare il portaf senza mettere in atto alcuna particolare abilità, astuzia o avvedutezza. L sentenza impugnata non indica in che modo l’azione posta in essere nel caso concreto possa ritenersi contraddistinta dalle anzidette caratteristiche.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso s dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è fondato. Come è noto, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall’esam dello stesso atto di querela. Invero, «in tema di reati perseguibili a querela sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in at che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favo querelae”» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT c/ Baia Antonio, Rv. 282648)). Nella presente fattispecie, la Corte territoriale ha tratto il convincime sulla sussistenza della querela dalla circostanza che la persona offesa, COGNOME NOME, presente nell’immediatezza dell’intervento della polizia giudiziaria avesse sottoscritto un atto qualificato come “denuncia-querela”. Il Collegio tuttavi
rileva che, indipendentemente dall’intestazione dell’atto predisposto dalla polizia giudiziaria come “denuncia/querela” sottoscritto dalla persona offesa, non si rinvengono, dal contenuto delle dichiarazioni rese, chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire la responsabile del reato. In tale ultimo senso, non priva di significatività si appalesa la condotta della persona offesa che – pur dopo il mutato regime di procedibilità per la fattispecie di reato contestata (tentato furto aggravato), operato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – non ha proceduto ad integrare l’atto con la specifica querela. Condotta successiva al fatto di reato tale da deprivare la locuzione “denuncia-querela” del significato di un’inequivoca “volontà punitiva”.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 13 dicembre 2023
COGNOME