Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7   Num. 7789  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di COGNOME NOME in ordine ai seguenti reati:
-furto di energia elettrica, delitto aggravato dal fatto commesso con violenza sulle cose (capo A);
furto di acqua dall’acquedotto comunale, delitto aggravato dal fatto commesso su cose esposte a pubblica fede e destinate a pubblico servizio (capo B).
 Avverso la sentenza ricorre l’imputato impugnando esclusivamente il capo della sentenza relativo al reato sub A). Eccepisce che, a seguito della sopravvenuta procedibilità a querela di detto reato per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
3.  Il ricorso è fondato.
Per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di cui al capo A) è divenuto procedibile a querela di parte (è rimasto, invece, procedibile di ufficio il delitto di cui al capo B, in ragione della contestazione della destinazione della cosa a pubblico servizio – capo non interessato da impugnazione).
Nel caso in esame:
la persona offesa non presentò, all’epoca, una querela;
non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.
Discende che -in virtù del principio di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen. (applicabile in ragione della natura mista sostanziale e processuale della querela, cfr. tra le altre Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924) – deve rilevarsi la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale in ordine al capo A) della contestazione, data l’assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
 Pertanto va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Conseguentemente va eliminata la relativa pena di giorni dieci di reclusione ed euro 20 di multa (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado che indica in giorni quindici di reclusione ed euro 30 di multa, l’aumento di pena per il capo A, cui va applicata la riduzione di un terzo per il rito abbreviato).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A), perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione ed euro 20 di multa. Così deciso il 07/02/2024