Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51192 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51192 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME COGNOME, nato ad Acireale il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 05/04/2022 dalla Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni formulate dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, e p atto della formulazione di motivi nuovi nella memoria difensiva.
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avvers la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha confermato la pronuncia con la quale Tribunale di Catania ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delit furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. e dalla reci i nfra qui nquen na le.
La difesa formula quattro motivi di ricorso.
2.1 . Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’a settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in limita l’improcedibilità, conseguente alla mancata definizione dei giudizi di appello nel ter di due anni, ai soli procedimenti che hanno a oggetto reati commessi dal 10 gennaio 2020, in quanto, trattandosi di una norma di carattere sostanziale e solo formalmente processuale, l sua applicazione, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., deve ritenersi più favorevole.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per vizio di motivazione in relazione all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., lamenta che, motivazione generica e inadeguata, la corte territoriale ha omesso di disporre una periz antropometrica, ritenendola non necessaria ai fini della decisione’ senza chiarirne ne specifico la non rilevanza.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. (E06, comma 1, lett. c) ed e), cod. pen. per errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e cod. proc. pen., lamenta che la decisione assunta dalla corte territoriale si fonda sulla vi delle immagini di un filmato, acquisito agli atti, i cui fotogrammi peccano di nitidezza, n sulla circostanza, inverosimile, che, nell’arco di circa mezz’ora, il ricorrente si fos responsabile del furto del veicolo, avesse portato il mezzo lontano dal luogo in cui parcheggiato, per poi rientrare sul posto di lavoro e riprendere la sua attività.
2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per vizio di motivazione in relazione all’art. 546 cod. proc. pen., lamenta che la territoriale, nel ribadire quanto affermato dal primo giudice, ha omesso di confrontarsi co motivo di appello nel quale si sottolineava la poca chiarezza delle immagini estrapolate d sistema di videosorveglianza, utilizzate ai fini dell’individuazione dell’imputato, quale auto furto.
Con memoria del 03 ottobre 2023, la difesa, ribaditi i primi tre motivi di ricorso, co quarto motivo ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità, per difetto di querela, del re ascritto all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso, unitariamente considerato, non è manifestamente infondato, tenuto conto dell questioni sollevate.
Tanto premesso, il controllo degli atti processuali, consentito in questa sede in rag della natura del quarto motivo introdotto dalla difesa con la memoria depositata in data ottobre 2023, ha permesso di accertare che la vittima del delitto ha presentato una mer denuncia di furto, dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un’istanza d punizione, come desumibile sia dalla qualificazione dell’atto, sia dal suo contenuto.
Con riferimento ai reati divenuti, come nel caso di specie, proceclibili a querela di pa decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va sottolineato comma 1 dell’art. 85 del decreto citato – nel testo attualmente vigente, a seguito d modifiche apportate dall’art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con I. 30 dic 2022, n. 199 – dispone che, per i reati perseguibili a querela della persona offesa, commes prima della data di entrata in vigore dello stesso, ossia prima del 30 dicembre 2022, il ter per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto precedenza notizia del fatto costituente reato.
Il sistema normativo, inoltre, non contempla alcun meccanismo di sospensione del processo e, al di fuori del caso previsto per le misure cautelari personali in corso di esecuzione, nes attività di ricerca e di sollecito della persona offesa.
Ne deriva che il silenzio legislativo esclude uno stringente dovere dr svolgere accertamen quanto alla sopravvenuta presentazione di una querela, fatta salva la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che valgano a documentare l persistente procedibilità dell’azione penale esercitata.
Tanto, tuttavia, non esclude che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rime carenze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze puniti attraverso modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normati rappresentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all’avanzamento della tutela garant dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela (Sez. n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698).
Ciò posto, nel caso di specie, la richiesta inoltrata alla competente Procura de Repubblica al fine di conoscere se, a seguito dell’originaria denuncra, sia stata present querela, non ha sortito alcun esito.
Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, rimanendo assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
Così deciso il 20 ottobre 2023.