Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/02/1985 COGNOME NOME nato a PALERMO il 15/09/1998
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria scritta del PG che ha concluso per l’annullamento senza rinvia dell sentenza nei confronti del COGNOME e per l’annullamento con rinvio, per rideterminazione della trattamento sanzionatorio, nei confronti del La Mantia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 16/09/2022 dal Tribunale di Palermo, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 120,00 di multa, in relazione al reato previsto dagl artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7 cod.pen., per avere (in concorso con NOME COGNOME t: COGNOME e NOME COGNOME) posto in essere atti -difetti in modo non equivoco a impossessarsi di alcune tegole di un immobile sito in Palermo, non riuscendovi a causa dell’intervento delle Forze dell’ordine; mentre il concorrente NOME COGNOME era stato condannato alla pena complessiva di otto mesi e giorni venti di reclusione, atteso il concorso con il reato previs dagli artt. 56 e 614, comma 1, cod.pen..
La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, con il quale i ricorrenti avevano dedotto che l’immobile, oggetto del tentativo di asportazione di parte della copertura, doveva considerarsi quale res nullius, rilevando come l’immobile stesso fosse perimetrato da una stabile rete di recinzione finalizzata a evitare l’accesso di estranei, tale da escludere che proprietario avesse implicitamente manifestato l’intenzione di disfarsi definitivamente del bene.
Ha rigettato, attesa la non esiguità del danno arrecato e della reiterazione dell’azione nel tempo, il motivo inerente all’applicazione dell causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen.; ha rigettato motivo inerente al trattamento sanzionatorio nonché quello inerente alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza del legge penale con riferimento agli artt. 336, 337 e 529 cod.proc.pen., in relazione agli arti. 56, 624 e 625 cod.pen., come modificato dal d.lgs. n.150/2022.
Hanno dedotto che, nella vicenda processuale in esame e nelle more del giudizio di secondo grado, il regime di procedibilità per il fatto ascritto mutato / ricadendo il fatto medesimo tra quelli divenuti procedibili a sola querela di parte,per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 hanno quindi dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nel non
ravvisare il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità; atteso che la querela, presa in considerazione da parte dei giudici procedenti, era stat presentata da soggetto (NOME COGNOME) residente presso indirizzo diverso rispetto a quelle del bene oggetto della tentata sottrazione e non vantante alcun autonomo potere di custodia o di gestione del bene.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla posizione del COGNOME e per l’annullamento con rinvio, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in ordine a quella della La Mantia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, nel senso di seguito precisato.
Va quindi premesso che la fattispecie contestata al capo a) agli odierni imputati (artt. 624 e 625, nn.2 e 7 cod.pen.), è divenuta procedibile querela a seguito della modifica dell’art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.1 applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; specificamente, la predetta disposizione ha conservato il regime di procedibilità d’ufficio per i fat aggravati ai sensi dell’art.625, n.7, cod.pen., ma con espressa esclusione di quelli commessi «su cose esposte alla pubblica fede» e quindi in correlazione alle sole residue ipotesi di fatti commessi su cose esistenti in uffic stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o pignoramento ovvero destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.
In relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i r perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni de presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predett data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatt commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi d
analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 – 01).
Nel caso di specie, quindi, si vede in una fattispecie di reato che – a momento della sua commissione (31/08/2022) – risultava perseguibile d’ufficio e che è divenub& perseguibile a sola querela di parte nelle more del giudizio di appello.
Ricorda gn altresì che, in relazione al disposto dell’art.609, comma 2, cod.proc.pen. e in tema di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell’azione penale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione sebbene non sollevata nel giudizio di appello (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981; Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, COGNOME, Rv. 281318).
Ciò posto, premettendo che la questione della procedibilità non è stata affrontata da parte della Corte territoriale, va premesso che . base dell’arresto espresso da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non sol nella proprietà o nei diritti reali personali ja, di godimento, ma anche n possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisic disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persin quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di pers offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (in senso conforme, Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 272696; Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824, che hanno fatto riferimento anche alla nozione di “detenzione qualificata” del bene a scopo di custodia).
Va quindi rilevato che, nel caso di specie, risulta presente in atti un verbale di ricezione di denuncia-querela presentata da NOME COGNOME (a propria volta identificato univocamente come persona offesa del distinto delitto di tentata violazione di domicilio contestato al coimputato NOME COGNOME); in tale sede, il querelante ha riferito di essere affittu dell’abitazione sita in INDIRIZZO e che la stessa si affacciava s un terreno ove si trovava un capannone “in stato di abbandono”, identificabile in quello oggetto della condotta contestata all’odierno imputato.
Deve quindi notarsi che, in sede di querela, il denunciante ha , GLYPH i 4, 1 t t rappresentato di trovarsi in uno stato di da~ qualificate in sola relazione al suddetto appartamento – oggetto del successivo tentativo di
violazione di domicilio da parte del La Mantia – e non in riferimento al manufatto presente sul terreno adiacente, espressamente indicato come in stato di abbandono; e come, d’altra parte, la descrizione delle condotte e l manifestata volontà di punizione non recassero alcun riferimento, neanche fattuale, alla tentata sottrazione del materiale di copertura del capannone.
Va quindi ritenuto che, nel termine previsto dal citato art.85 del d.lgs n.150/2022, non sia stata proposta alcuna istanza di punizione da parte di soggetto legittimato, anche in riferimento all’individuazione dello stesso da operare alla luce dei richiamati principi.
Deve quindi essere emessa una sentenza di annullamento senza rinvio nei confronti del COGNOME e del COGNOME, in ordine al reato ascritto al capo a), per difetto di querela e di annullamento con rinvio alla Corte d’appello d Palermo, altra sezione, nei confronti dello stesso COGNOME, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordin& al capo b).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato sub a) (56-624,625 c.p.) perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al capo b) e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente