Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1533 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1533 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 14/03/1996
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo 2) dell’imputazione, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, con eliminazione della pena relativa a tale reato, e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia resa in data 16 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, perché ritenuto responsabile dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 635-61, n. 1, cod. pen. (capo 2) e 424 cod. pen. (capo 3) (in primo grado era stato dichiarato non luogo a procedere per difetto di querela in relazione al reato di minaccia di cui al capo 1).
Avverso la menzionata decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, viene chiesta “declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela a seguito della sopravvenuta procedibilità – per effetto del d.lvo n. 150/2022 – a querela di parte del reato di cui all’art. 635 cod. pen. descritto al capo 2 della rubrica”.
Segnala il ricorrente che a pag. 4 della sentenza di primo grado si dà atto della volontà espressa dalla persona offesa NOME COGNOME di non punire il responsabile del reato in questione, sicché si presentava superfluo l’adempimento di informare la persona offesa medesima della sua facoltà di sporgere querela.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. “introdotto con la entrata in vigore del divo n. 150/2022”.
Chiede, nella sostanza, il ricorrente l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame “volto a verificare nel merito la sussistenza dei requisiti richiesti per la sostituzione della pena detentiva con quelle sostitutive” previste dal novellato art. 53 I. n. 689/81.
Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al capo 2) dell’imputazione, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, con eliminazione della pena relativa a tale reato, e per la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Certamente fondato è il primo motivo di ricorso.
Giova premettere, per un migliore inquadramento della fattispecie, che, a norma dell’art. 2 («Modifiche al Libro II del codice penale»), comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti GLYPH ‘ diziari»),
all’articolo 635 cod. pen., dopo il quarto comma, è stato aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità».
Nella sua versione originaria, l’art. 85 (recante «Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità») del citato decreto legislativo n. 150/2022 prevedeva al comma 1 e al comma 2:
«1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l’azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre d giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, i giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il pubblico ministero».
Con la legge 30 dicembre 2022, n. 199′ di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-00V-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali»), è stato inserito, nel decreto convertito, l’art. 5-bis («Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità»), che ha apportato all’art. 85 citato le seguenti modificazioni:
«a) il comma 2 è sostituito dal seguente
«2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della perso offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si
continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».
Il testo definitivo dell’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 va così, conclusivamente, ricostruito:
«Art. 85 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità).
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure caute/ari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della perso offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.
2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».
Alla luce dell’operata ricognizione normativa, risulta evidente l’abrogazione dell’originario comma 2 dell’art. 85 del citato decreto legislativo n. 150/2022, con il conseguente venir meno del dovere, da parte del giudice, nel caso di intervenuto esercizio dell’azione penale alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela con decorrenza del relativo termine dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Pertanto, per tutti i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto in commento, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela, a norma del comma 1 dell’art. 85 (che è rimasto invariato), decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
In considerazione di ciò, questa Corte ha affermato – e qui lo si ribadisce che «in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora il giudice di
legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca, Rv. 284698: in fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all’art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l’onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell’azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cessazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all’avanzamento della tutela garantita dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).
Che la disciplina più favorevole sopravvenuta nei procedimenti pendenti debba necessariamente applicarsi nel caso di specie discende dalla natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, più volte affermata da questa Corte (fra molte, Sez. 2, n. 225 del 8/11/2018, dep. 2019, NOME COGNOME, Rv. 274734).
Calati i richiamati principi nella vicenda in esame, va rilevato, come fondatamente dedotto dal ricorrente, che la persona offesa dal reato di danneggiamento contestato al capo 2) della rubrica aveva esplicitamente palesato, in sede di udienza dibattimentale del 21 ottobre 2021, la propria volontà di non chiedere la punizione dell’imputato (v. pag. 4 sentenza di primo grado).
Essendo, quindi, venuta meno la condizione, cui, a decorrere dal 30 dicembre 2022, è subordinata la procedibilità del delitto di cui all’art. 635 cod. pen., sentenza impugnata, limitatamente a detto delitto, deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
Ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedere direttamente questa Corte alla eliminazione della relativa pena di due mesi di reclusione, corrispondente alla frazione di aumento applicata ex art. 81, cpv., cod. pen., come ricavabile dalla decisione di primo grado.
La pena va, quindi, rideterminata, per il residuo reato sub capo 3), nella misura di dieci mesi di reclusione.
Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede di rinviare il processo al grado di appello per permettere al giudice di merito di valutare l’applicabilità della pena sostitutiva della pena pecuniaria sulla pena di un anno di reclusione.
Va rammentato che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nell’introdurre l’art. 545bis cod. proc. pen., ha previsto la possibilità, per il giudice della cognizione, d applicare la pena sostitutiva a seguito della lettura del dispositivo,
Secondo le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 95, «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello
al momento dell’entrata in vigore del presente decreto” (comma 1). Per i procedimenti pendenti in Cassazione, invece, è previsto un termine di 30 giorni dall’irrevocabilità della sentenza per la proposizione, da parte del condannato a pena non superiore a quattro anni, al giudice dell’esecuzione di istanza di applicazione di una pena sostitutiva».
Ai sensi dell’art. 95 citato, pertanto, l’interessato sarà legittimato eventualmente, ad adire il giudice dell’esecuzione competente, L na volta decorsi 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, per inoltrare la richiesta di applicazione d sanzioni sostitutive.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile nel resto.
P. Q.111.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento aggravato di cui al capo 2) perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela e, per l’effetto, esclude la relativa pena e ridetermina la pena per il residuo reato in mesi dieci di reclusione,
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presid