Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14650 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14650 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/03/1980
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale l’imputato era
stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.
Con l’unico motivo di ricorso la Difesa dell’imputato deduce la mancanza della prescritta condizione di procedibilità, atteso che la persona offesa aveva presentato
una formale denuncia ma non la querela nella quale fosse espressa la volontà di punizione a carico del responsabile.
Il motivo è fondato.
Invero, l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l’altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto per cui si procede. In
particolare, l’art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150 del 2022 ha sostituito il terz comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che «il delitto è punibile a
querela della persona offesa» e che «si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».
Dagli atti del fascicolo è emersa la presenza soltanto di un verbale di denuncia per il delitto di furto, sporta dalla persona offesa in data 21 marzo 2019, in cui la stessa dichiarava di non volere essere informata in merito alla richiesta di archiviazione.
Ne consegue che deve dichiararsi non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 26 marzo 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente