Difetto di Querela: La Cassazione Annulla Condanna per Furto dopo la Riforma Cartabia
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21479/2024) ha messo in luce le profonde conseguenze della Riforma Cartabia sulla procedibilità di reati comuni come il furto. A causa di un difetto di querela, i giudici supremi hanno annullato senza rinvio una condanna per furto aggravato, evidenziando come una modifica procedurale possa determinare l’esito di un intero processo penale. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il nuovo regime di procedibilità e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso: Dalla Condanna all’Annullamento
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Un individuo era stato ritenuto colpevole del reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose (rottura di una vetrina) e dalla circostanza della minorata difesa. La pena inflitta era di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa.
L’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, l’illogicità della motivazione sulle aggravanti contestate. Tuttavia, la Corte Suprema non è entrata nel merito di tali doglianze, concentrandosi su un aspetto preliminare e assorbente: la condizione di procedibilità dell’azione penale.
L’Impatto della Riforma Cartabia e il Difetto di Querela
Il punto di svolta del giudizio è rappresentato dall’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, la cosiddetta Riforma Cartabia. Questa normativa ha modificato in modo sostanziale il regime di procedibilità per il delitto di furto semplice e per alcune ipotesi di furto aggravato.
La Modifica all’Art. 624 del Codice Penale
La riforma ha stabilito che, di regola, il delitto di furto è punibile solo a querela della persona offesa. In altre parole, senza una formale richiesta di punizione da parte della vittima, lo Stato non può procedere d’ufficio contro il presunto colpevole. Questa scelta legislativa mira a deflazionare il carico giudiziario e a dare maggior peso alla volontà della persona offesa.
Quando si Procede d’Ufficio?
La procedibilità d’ufficio è rimasta solo per specifiche e gravi circostanze. In particolare, si procede d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o infermità, oppure se ricorrono le aggravanti previste dall’articolo 625, ai numeri 7 (se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede) e 7-bis.
La Decisione della Corte: Annullamento per Improcedibilità
Nel caso di specie, le aggravanti contestate (violenza sulle cose e minorata difesa) non rientravano tra quelle che, secondo la nuova normativa, giustificano la procedibilità d’ufficio. Di conseguenza, per poter proseguire l’azione penale, sarebbe stata necessaria la querela della persona offesa.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rilevato che agli atti mancava tale querela. La sua assenza costituisce un difetto di querela, ovvero la mancanza di una condizione essenziale per la prosecuzione del procedimento. Poiché le nuove disposizioni procedurali, se più favorevoli all’imputato, si applicano anche ai procedimenti in corso, i giudici hanno dovuto prenderne atto. La mancanza della condizione di procedibilità ha reso impossibile proseguire l’azione penale.
Le Conclusioni
La Corte ha quindi pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questa decisione significa che la condanna è stata definitivamente cancellata, non perché l’imputato sia stato dichiarato innocente nel merito, ma perché il processo non poteva legalmente continuare. La sentenza ribadisce l’importanza cruciale delle condizioni di procedibilità e dimostra come una riforma legislativa possa avere un impatto immediato e risolutivo sui processi pendenti, portando all’estinzione dell’azione penale anche in presenza di sentenze di condanna già emesse nei gradi di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna per furto aggravato?
La condanna è stata annullata perché, a seguito della Riforma Cartabia, il reato di furto contestato era diventato procedibile solo a querela della persona offesa. Poiché tale querela mancava nel fascicolo processuale, l’azione penale non poteva essere proseguita.
Cosa ha cambiato la Riforma Cartabia riguardo al reato di furto?
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha modificato l’art. 624 del codice penale, stabilendo che il delitto di furto è punibile, di regola, a querela della persona offesa. La procedibilità d’ufficio è stata mantenuta solo per casi specifici e più gravi, come quando la vittima è incapace o ricorrono determinate aggravanti (es. furto su cose esposte alla pubblica fede).
In questo caso, perché non si poteva procedere d’ufficio nonostante le aggravanti?
Non si poteva procedere d’ufficio perché le aggravanti contestate all’imputato (violenza sulle cose e minorata difesa) non rientrano tra quelle per le quali la nuova legge consente la procedibilità d’ufficio. Di conseguenza, era indispensabile la querela per poter procedere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21479 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale con sentenza in data 21.12.2021 aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 2 e 61 n. 5 cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 61 n. 5 cod.pen. per avere la sentenza impugnata genericamente desunto la maggiore vulnerabilità in ragione della riduzione del traffico veicolare e pedonale e del fatto che sia stata infranta una vetrina laterale.
Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione di pene sostitutive avendo il giudice d’appello fondato la sua decisione solo sui numerosi precedenti dell’imputato.
Va rilevato preliminarmente che l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il ter commadel previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)”.
Nel caso di specie, difettando le condizioni che legittimano l’esercizio ex officio dell’azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente che difetta in atti.
La sentenza impugnata deve essere annullata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024