Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12735 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Petilia Policastro l’1/12/1966
avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 17/9/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’a cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per la revoca della sentenza impugnata e l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 3/4/2024 per difetto di querela, con re delle statuizioni civili e della condanna alle spese.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con sentenza n. 41791 resa all’udienza de! 17/9/2024 annullava senza rinvio la decisione della Corte di Appello di Torino del 3/4/2
/ GLYPH nei confronti di NOME e, riqualificato ai sensi dell’art. 393 cod.pen. il fatto contestato al capo 24) quale tentata estorsione, dichiarava l’estinzione del reato per matu , prescrizione, condannando l’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e di sostenute dalle parti civili.
Con ordinanza in data 4/3 u.s. la Sesta Sezione provvedeva a correggere il dispositiv della sentenza in data 17/9/2024, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appe di Torino per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo 25.
2.Ha proposto ricorso straordinario il difensore, Avv. NOME COGNOME deducendo che l Corte di Legittimità per mero errore materiale ha dichiarato l’estinzione del reato ex ar cod.pen. (capo 24) per maturata prescrizione, confermando le statuizioni civili, piuttosto l’improcedibilità per difetto di querela. Aggiunge che, a seguito dell’operata riqualific la Corte avrebbe dovuto rilevare l’assenza di condizione di procedibilità che, per cost giurisprudenza, ha carattere pregiudiziale e prevale sulle altre cause estintive, impede qualsiasi accertamento di merito, compreso quello relativo alle statuizioni civili, nella confermate ex art. 578 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso straordinario è fondato e merita accoglimento. La Corte di legittimit omesso di rilevare -a seguito dell’operata riqualificazione del delitto di tentata esto contestato al capo 24, nel reato di ragion fattasi- il difetto di procedibilità per man querela, eccepito dalla difesa già nell’atto d’appello in data 28/11/2020, motivo sub F), 33. L’assenza della necessaria istanza punitiva, non rinvenibile in atti, è coerente, pe con la natura officiosa dell’emersione del fatto in contestazione.
1.1 E’ dato incontestabile che il proscioglimento per mancanza di querela, in quan concernente il genetico atto di impulso finalizzato a rimuovere l’ostacolo alla perseguibili reato, è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (in tal Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262372 – 01) e, nell’ipotesi di improcedibil per difetto della necessaria istanza punitiva, non sussistono i presupposti in presenza dei l’art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effett anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato (Sez. 2, n. 51800 del 24/09/2 COGNOME, Rv. 258062 – 01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve, pertanto, disporsi la correzio della sentenza n. 41791/24 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 3/4/2024 n confronti di NOME in relazione al fatto ascritto al capo 24), riqualificat dell’art. 393 cod.pen., perché improcedibile per difetto di querela.
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A tanto consegue la revoca delle statuizioni civili limitatamente a detto capo e de condanna del Filice alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili cos NOME ed NOME COGNOME.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME corregge la sentenza n. 41791/24, resa il 17/9/2024 dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione e, per l’effetto, annu senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Torino del 3/4/2024 nei confronti di NOME in relazione al capo 24, riqualificato ai sensi dell’art. 393 cod.pen., in quant procedibile per difetto di querela. Revoca le statuizioni civili relative a detto capo e la con alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
Il Presidente estensore