Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9931 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 12/05/2023 dalla Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO
NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha preliminarmente chiesto l’esclusione delle parti civili dal giudizio di cassazione, non essen queste state presenti nel giudizio di appello, ove neppure avevano rassegnato conclusioni; i difensori hanno quindi illustrato i motivi di ricorso rispettivamente proposti, rappresentando l’imputato era presente nel giudizio di appello, contrariamente a quanto indicato nel intestazione della sentenza impugnata; insistevano dunque per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per i reati di estorsio consumata e tentata descritti ai capi A e C della imputazione, aggravati dal metodo mafioso, commessi in Potenza nel 2011 e fino al 19 marzo 2012, condannandolo alla pena complessiva di sei anni di reclusione ed euro 2000 di multa, al risarcimento del danno (con provvisionale) i favore delle costituite parti civili, rimettendo le parti innanzi al competente giudice civile quantificazione dello stesso.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a ministero dei due difensori di fiducia, deducendo vizi, in appresso sinteticamente puntuati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
AVV_NOTAIO.
1.1. violazione di legge e vizio di motivazione, capo A (p.o. COGNOME), errata ed invertita cronologia degli eventi esposta dalla Corte di merito, talché non è cronologicamente possibil che le richieste a contenuto patrimoniale fossero conseguenti al clima di intimidazione riferito talune delle persone offese.
1.2. Ancora capo A, vizio di motivazione per travisamento della prova in riferimento al fa (incontro tra COGNOME e Troia), effetti di un tale travisamento sulla possibilità d configurare il concorso dell’imputato nella contestata estorsione.
1.3. Ancora, violazione della norma di legge incriminatrice e vizi esiziali di motivazione, qua alle somme estorte al COGNOME con minaccia asseritamente implicita, che non appare ravvisabile all’esame delle dichiarazioni degli offesi.
1.4. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto alla estorsione tentata descritta al capo A la condotta, funzionalmente separata dalla vicenda della esplosione non appare poter rivestire caratteri estorsivi di contesto, giacché nulla consente di collegare la domanda illecita al intimidatorio pregresso.
1.5. Capo C; violazione della norma incriminatrice, inosservanza della legge processuale, vizi d motivazione per travisamento della prova dichiarativa e difetto di dolo, non rivestendo domanda illecita dell’imputato il carattere della intimidazione.
1.6. Ancora capo C, i medesimi vizi sono denunziati in riferimento al travisamento della prov dichiarativa decisiva ed all’assenza di riscontri esterni alla voce narrante che sgorga dal ve delle persone offese.
1.7. Violazione e falsa applicazione della disposizione di legge aggravatrice (art. 416 bis.1. c pen.) e vizi esiziali di motivazione in quanto nessuna delle espressioni direttamente rifer all’imputato pare evocare la esistenza di un contesto associativo mafioso. Consegue che i reati contestati sarebbero ad oggi tutti estinti per intervenuta prescrizione e quelli di cui al cap sarebbero in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, rendendo così nulla anche la condanna al risarcimento del danno disposta in favore delle parti civili.
CuR
. 1.8. Ancora, violazione e falsa applicazione della norma penale e vizi di motivazione, riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con motiv di gravame specifici e dettagliati. Assenza di motivazione in riferimento alla entità (discosta minimo edittale) della pena base calcolata per il più grave reato di estorsione consumata.
2. AVV_NOTAIO.
2.1. Con il primo motivo di ricorso sono dedotte la violazione della legge penale e l’inosservanz di quella processuale, non avendo la Corte -che ha corretto l’intestazione della sentenz impugnata inserendo il nominativo dell’AVV_NOTAIO a quello dell’AVV_NOTAIO, quale difensore fiducia dell’imputato appellante- fissato, per la correzione, la camera di consiglio partecip secondo quanto dispone l’art. 130, che richiama l’art. 127 cod. proc. pen.
2.2. I medesimi vizi sono denunziati, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. a, 34 cod. pen. e 111 della Costituzione, quanto al collegio di appello, composto anche da una Consigliera che aveva già giudicato in grado di appello l’imputato (in riferimento alle medesime imputazioni nel giudizio poi travolto da annullamento senza rinvio, per vizi processuali del processo di pri grado.
2.3. Si deduce inoltre inosservanza dell’art. 125 del codice di rito (motivazione graficamen assente), avendo la Corte del tutto pretermesso i motivi di gravame proposti dal medesimo difensore e compendiati in un atto di impugnazione composto da 14 fogli, nessuno dei quali esaminato dal collegio di appello, che anche nella veste grafica assunta dalla sentenza ha fatt mostra di non aver esaminato (e forse neppure letto) i motivi di gravame sviluppati nell’interesse dell’imputato, dall’AVV_NOTAIO.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotti con riferimento alla regola di giud di cui all’art. 192 del codice di rito al fine di affermare la responsabilità per i fatt contestati ai capi A e C dell’imputazione.
2.5. Del pari quanto alla disposizione aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 7 I. 2 (oggi art. 416bis.1 cod. pen.) adesa ad entrambe le fattispecie estorsive contestate.
2.6. Da ultimo, i medesimi vizi sono denunziati per la violazione di quanto dispone il comma quarto dell’art. 63 cod. pen., riguardo alla immotivata misura (un terzo) dell’aumento calcol sulla pena base per la ricorrenza della detta aggravante ad effetto speciale.
Alla pubblica udienza di trattazione del ricorso, i difensori del ricorrente h preliminarmente chiesto l’esclusione dal giudizio di legittimità delle parti civili COGNOME, così come rappresentati in udienza dal patrono comune (AVV_NOTAIO) delegato dal procuratore speciale, AVV_NOTAIO, giacché assenti nel giudizio di appello, nel cors del quale neppure avevano rassegnato conclusioni.
3.1. La Corte, preso atto della eccezione, riservava la decisione processuale in camera di consiglio e sulle conclusioni sostanziali delle parti riservava la decisione in camera di consi all’esito della quale dava pubblica lettura del dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto del rigetto della eccezione in rito proposta dai difensor dell’imputato-ricorrente, tesa alla esclusione dal giudizio di cassazione delle parti civil costituite in primo grado, ove pure avevano rassegnato rituali conclusioni.
Ritiene il Collegio di dover offrire continuità all’orientamento di legittimità che valo principio di immanenza della costituzione di parte civile. Le parti civili, ritualmente costitu concludenti in primo grado, assenti in appello, sono legittimate a rassegnare le conclusioni nell sede di legittimità in virtù del principio di immanenza della costituzione (Sez. 2, n. 8320, 19/1/2022, COGNOME; Sez. 5, n. 24637, del 6/4/2018, Rv. 273338: La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sen dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen.).
Tanto precisato in rito, ritiene il Collegio che preliminare ed assorbente sia la valutazion fondatezza del terzo motivo di ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO.
Il ricorso è, in primo luogo, certamente ammissibile, ancorché non accompagnato da procura speciale (art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.), giacché l’imputato (a differenza di quant indicato nella intestazione della sentenza impugnata) era presente in udienza di appello, unitamente ai suoi difensori, che hanno concluso oralmente, come del resto la parte pubblica; non ricorrono pertanto i presupposti della speciale ipotesi di inammissibilità della impugnazion recentemente introdotta nel rito penale.
1.1. Dal testo e dalla stessa impostazione strutturale della sentenza impugnata (si vedano in particolare pag. 5, che reca puntuazione numerata da 1 a 4 dei motivi di appello, senza riferimento ai diversi motivi proposti dall’AVV_NOTAIO, con separato atto di impugnazione) si evi che la Corte territoriale non ha tenuto conto dei (sei) motivi di gravame proposti nel meri dall’AVV_NOTAIO, che, sia pur in parte coincidenti nel contenuto di censura alla decisione di p grado con quelli proposti dal codifensore, differivano nel numero e nel contenuto delle deduzioni in punto di trattamento sanzionatorio. Ulteriore testimonianza del ravvisato oblio, cui sono st confinati i motivi dell’AVV_NOTAIO, è dato dalla mancata argomentazione della Corte in ordine a denunziata violazione di quanto dispone il quarto comma dell’art. 63 cod. pen., quale limite legale all’effetto ingravescente delle più circostanzad effetto speciale, argomento questo che, a prescindere dalla sua fondatezza, era stato dedotto dal solo AVV_NOTAIO e che non ha trovato argomentata risposta nella motivazione della sentenza qui impugnata.
1.2. A tale difetto di motivazione, per assenza del tratto grafico, non può porre rimedio quest Corte, trattandosi di apprezzare la fondatezza nel merito (e non in diritto) delle diffuse censu proposte alla decisione di primo grado; né può ritenersi che i motivi di gravame esposti nell’at di impugnazione a firma dell’AVV_NOTAIO siano stati rigettati implicitamente (tra le più rece questo senso, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096), giacché (come poco
OR
sopra già, detto, sub 1.1.) il teno.re complessivo della motivazione non favorisce ed anzi porta a escludere una tale possibile eventualità.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, onerata di offrire puntuale risposta argomentativa ai distinti at impugnazione proposti nell’interesse dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, cui rimette anche la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME ed COGNOME NOME nel presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.