Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40676 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo la correzione del dispositivo ai sensi dell’art. 619 cod. proc. peno eliminando dopo la frase “riduce la pena inflitta a COGNOME NOME ad anni 5″ le parole “a mesi 3” e il rigetta nel resto del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO che, per le parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE, deposita conclusioni e nota spese e chiede il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, illustra i motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 1°/7/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 12/7/2017, ha ridetermiNOME la pena in anni cinque e mesi tre di reclusione e ha confermato nel resto la condanna nei confronti COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 423 cod. pen.
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio per avere cagioNOME, in concorso con NOME COGNOME, processato separatamente, l’incendio del capannone della ditta RAGIONE_SOCIALE
All’esito del giudizio di primo grado l’imputato è stato condanNOME alla pena di anni sei di reclusione. Il Tribunale ha fondato la dichiarazione di responsabilità sulla base delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria e, essenzialmente, sulle videoriprese acquisite e sulla base di alcune conversazioni ambientali intercorse tra i due presunti autori, intercettate all’interno dell’autovettura di COGNOME, individuata come quella utilizzata dag autori per recarsi a commettere il reato la sera del :12/12/2013 tra le ore 19 e le ore 20.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa censurando, per quanto rileva in questa sede, la conclusione del Tribunale che si fonderebbe su di un’errata lettura di una conversazione intercettata, quella avvenuta il 4 marzo 2014, il cui tenore sarebbe stato oggetto di una difforme trascrizione da parte del perito e del consulente di parte. Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia che il primo giudice non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione i testi della difesa in ordine all’alibi dell’imputato che non avrebbe potuto essere sul luogo dove è stato commesso il reato tra le ore 19 e le 20.
All’esito dell’udienza di appello la Corte territoriale ha ritenuto infondate le censure i ordine alla responsabilità e, accolto il quarto motivo di appello, ha ridetermiNOME la pena e confermato nel resto la condanna.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione in relazione all’illogicità della stessa con riferimento all’affermazione di responsabilità e in ordine alla valutazione delle deposizioni dei testi esaminati in dibattimento. Nel primo articolato motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le censure sollevate in appello quanto alla possibilità che l’imputato si trovasse nel luogo ove è stato appiccato l’incendio tra le ore 19 e le 20 e, per altro aspetto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche in ordine al significato attribuito alla conversazione intercettata il 4/3/2014, ciò in quanto la lettura cui è pervenuto il giudice di appello si fonderebbe sull’acritica condivisione della trascrizione effettuata dal perito nomiNOME dal Tribunale senza tenere in effettiva considerazione la diversa trascrizione effettuata dal consulente della difesa.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena indicata nel dispositivo rispetto alla diversa e minore quantificazione effettuata nel testo della sentenza impugnata. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che nella motivazione della sentenza la pena finale, all’esito di uno specifico calcolo che prende le mosse da anni tre e mesi quattro ed è applicato l’aumento della metà per la recidiva, è quantificata in anni cinque laddove, di contro, nel dispositivo la pena è indicata come pari ad anni cinque e mesi tre.
Errore questo che, considerato che la pena inflitta è priva di motivazione, determinerebbe la nullità della sentenza sul punto.
3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. Nel terzo e ultimo motivo la difesa eccepisce la nullità della sentenza in quanto il ricorrente sarebbe stato condanNOME per una condotta diversa da quella originariamente contestata. L’imputazione, infatti, si riferirebbe a una ipotesi di concorso nella condotta materiale, nell’avere cioè appiccato l’incendio, quando invece la Corte territoriale, preso atto che l’imputato non avrebbe potuto scavalcare il cancello, lo avrebbe ritenuto responsabile di una condotta diversa, cioè di avere cooperato con NOME COGNOME e un altro soggetto del quale in realtà non ci sarebbe traccia.
4. In data 27 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza per la presente fase di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all’illogicità della stessa con riferimento all’affermazione di responsabilità e in ordine all valutazione delle deposizioni dei testi esaminati in dibattimento evidenziando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le censure sollevate in appello quanto alla possibilità che l’imputato si trovasse nel luogo ove è stato appiccato l’incendio tra le ore 19 e le 20.
Nello specifico il ricorrente rileva che nella motivazione il giudice di appello si sarebbe limitato ad affermare che le dichiarazioni rese dai testi della difesa e da uno degli operanti quanto ai tempi di percorrenza non erano incompatibili con la presenza del ricorrente nel luogo e nell’ora in cui il reato è stato commesso.
Sotto altro profilo, poi, la difesa censura la motivazione della sentenza impugnata anche in ordine alla lettura attribuita alla conversazione intercettata il 4/3/2014, ciò i quanto tale lettura si fonderebbe sull’acritica condivisione della trascrizione effettuata dal perito nomiNOME dal Tribunale senza tenere in effettiva considerazione la diversa trascrizione effettuata dal consulente della difesa, questo senza spiegare la ragione per la quale si è preferita la prima alla seconda.
Le doglianze sono fondate.
1.1. Nell’atto di appello la difesa aveva censurato il ragionamento seguito dal Tribunale che aveva fondato la prova del delitto facendo esclusivo riferimento al contenuto delle intercettazioni e senza di fatto tenere conto della prova d’alibi fornita dai testi del difesa sul punto.
Nello specifico la difesa nell’atto di impugnazione ha rilevato che la motivazione della sentenza del primo giudice -secondo il quale “le emergenze univoche derivanti dall’attività di intercettazione e che comprovano la presenza di COGNOME a Grumello del monte tra le ore 19 e le ore 20 rendono indubbio che se COGNOME davvero si è intrattenuto nel pomeriggio con COGNOME NOME e durante la sera, dopo l’ora di cena, con COGNOME NOME, è stato con tali testi in orari compatibili con la partecipazione all’incendio” (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza di primo grado)- era carente in quanto non teneva conto di tutti gli elementi emersi, quali gli orari dichiarati dai testi, i tempi di percorrenza tra i comuni, accertati anche attraverso le dichiarazioni di uno degli operanti, e l’orario del presunto sopralluogo e quello di commissione del reato.
1.2. La risposta alle critiche della difesa fornita dalla Corte territoriale -contenut nella mera affermazione che “l’alibi di COGNOME‘ contrariamente a quanto assume l’appellante, è stato preso in esame dal primo giudice,’ il quale l’ha ritenuto sconfessato dal contenuto delle conversazioni ambientali pose in evidenza e, comunque, non in grado di sconfessare COGNOME NOMENOME sulla scorta del fatto che le attività svolte nel pomeriggio e dopo l’ora di cena del 12 dicembre 2013, quandianche ritenute verificatesi così come riferito dai testimoni a discarico (COGNOME, COGNOME e COGNOME), non erano incompatibili con l’essersi COGNOME NOME trovato in Grumello del Monte, presso il capannone incendiato, fra le ore 19 e le ore 20 dello stesso giorno” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata)- è nella sostanza inesistente.
A fronte delle puntuali censure formulate nell’atto di appello, infatti, i secondi giudici, piuttosto che limitarsi a ripetere che le dichiarazioni dei testi “non erano incompatibili” con la presenza del ricorrente sul luogo del reato tra le ore 19 e le ore 20 del 12 dicembre 2013, avrebbero dovuto illustrare le ragioni sulle quali hanno fondato la conclusione alla quale sono pervenuti.
In ordine a tale aspetto, d’altro canto, non è sufficiente il riferimento alla ritenuta consistenza del contenuto delle conversazioni intercettate.
Ciò in quanto, pur volendo dare per certo il significato a queste attribuito dai giudici di merito, peraltro vigorosamente contestato dalla difesa, la prova d’alibi introdotta dal ricorrente non può essere superata con la mera affermazione che le dichiarazioni dei testi non sono incompatibili con la presenza del COGNOME nel luogo dell’incendio tra le ore 10 e le ore 20.
Sulla base di quanto emerge dalle sentenza di merito, infatti, i tempi indicati dai testi (quelli della difesa ritenuti credibili e uno degli operanti) e la distanza tra i luoghi sono all’evidenza compatibili con la presenza di COGNOME a Grumello tra le ore 19 e le ore 20 e pertanto una eventuale conclusione in tal senso, considerato che la difesa aveva formulato una specifica censura proprio in ordine a tale aspetto, avrebbe dovuto essere oggetto di attenta valutazione e il giudice nella motivazione avrebbe dovuto fornire sul
punto una risposta adeguata ed effettiva, dando conto di avere proceduto a una analisi rigorosa e complessiva degli elementi emersi (cfr. Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 – 01: “È affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado,. si limiti a “ripetere” la motivazione condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello”).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di Appello di Brescia, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
Le ulteriori censure che riguardano altri profili inerenti il vizio di motivazione quelle contenute nei motivi secondo e terzo, inerenti il trattamento sanzioNOMErio e la presunta violazione artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen., punti della decisione logicamente dipendenti da quello oggetto di annullamento, sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consigly, e / estensore