Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33370 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO CIU-SE-PPE
Op.;-e-OleCt,
che ha concluso chiedendo
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udito il cjiferf§ore Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con sentenza emessa in data 9 marzo 2023 il Tribunale Militare di Napoli ha assolto COGNOME NOME dall’accusa di truffa militare aggravata e continuata (di cui al capo a) perché il fatto non sussiste. Risulta contestato anche un ulteriore reato di falso in fogli di via (capo b) rubricato ai sensi dell’art.220 cod.pen.mil .pace
Avverso detta decisione ha proposto appello il AVV_NOTAIO Generale Militare sostenendo che le motivazioni addotte dal giudice di primo grado riguardano esclusivamente il reato di truffa militare e non anche quello di falso. Il fatto di cui al capo b), peraltro andava qualificato, si afferma come reato comune in quanto falso ideologico.
La Corte Miliare di Appello con sentenza del 12 ottobre 2023 ha condiviso la prospettazione dell’organo di accusa circa l’assenza di statuizione sul fatto di cui al capo b) e lo ha qualificato come reato comune ai sensi dell’art.480 cod.pen., affermando il difetto di giurisdizione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in rapporto alla qualificazione del fatto come reato comune.
Si contesta la validità e la fondatezza di detta qualificazione in riferimento alla condotta oggetto di contestazione.
4.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento.
Si sostiene la inammissibilità dell’atto di appello. La decisione di primo grado, si afferma, estendeva la valutazione di insussistenza del fatto anche al reato di cui al capo b).
4.3 Al terzo motivo si deduce violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto.
La valutazione di insussistenza del reato di falso era già contenuta nella decisione di primo grado e la prosecuzione del giudizio sul medesmo fatto integra violazione del ne bis in idem.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso una decisi non impugnabile. Ciò riguarda tutti i motivi proposti, dato che la assenz impugnabilità è caratteristica ontologica dell’atto.
5.1 Ed invero, la decisione che si limita a dichiarare il difetto di giurisd inoppugnabile, ferma la possibilità delle parti di denunciare conflitto nel caso due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo st fatto attribuito al medesimo soggetto (v. Sez. 1, n. 33891 del 26/06/20 Toscano, rv. 244832). Si tratta, infatti, di decisione in rito, sicchè ogni qu va trattata e decisa innanzi l’autorità giudiziaria cui sono stati rimessi gli
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente