Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27416 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME DOMENICO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con richiesta del 10 gennaio 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli chiedeva emettersi decreto di rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro contestati (concor in omicidio pluriaggravato anche ai sensi dell’art.71.203/91 e violazione della legge armi – il solo COGNOME – con riferimento alla uccisione di NOME COGNOME avvenuta in Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002).
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con sentenza pronunciata in data 24 maggio 2011 (all’esito del rito abbreviato non condizionato chiesto dai due imputati, previo stralcio delle loro posizioni) assolveva NOME COGNOME e NOME COGNOME dai reati loro ascritti, ai sensi dell’art.530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto.
1.2. La Corte di assise di appello di Napoli, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico ministero, ha – per quanto di interesse in questa sede – dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli (capi A e B) e, dichiarata assorbita circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.1 cod. pen. in quella ex art.7 I.203/91,e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rit lo ha condannato alla pena di anni trenta di reclusione; con la medesima sentenza NOME COGNOME è stato dichiarato colpevole del solo reato sub A (omicidio aggravato, in quanto nei suoi confronti quello sub B è stato dichiarato prescritto) e, previa applicazione della diminuente della dissociazione attuosa, è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione. La pena per il COGNOME è stata determinata nel seguente modo; pena base dell’ergastolo per l’omicidio con l’aggravante della premeditazione, aumentata di anni due per la continuazione per il reato sub B), ridotta ad anni trenta per la scelta del rito abbreviato.
1.3. In particolare, l’imputazione a loro carico riguardava i seguenti reati; A) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 575, 577 n.3, 61 n.1 cod. pen., 7 1.203/91 perché, in concorso fra loro – e con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (in qualità di mandanti e organizzatori) e NOME COGNOME (quale rafforzatore del proposito criminoso, avendo fornito la sua disponibilità a commettere l’omicidio), gli stessi NOME COGNOME e NOME COGNOME (in qualità di esecutori materiali unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, partecipi alle fasi organizzative ed esecutive del medesimo disegno criminoso) cagionavano la morte di NOME COGNOME, attingendolo al capo e al torace con numerosi colpi di pistola TARGA_VEICOLO e di fucile. Commettendo il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE – ed al fine di agevolarne
le finalità. Con le ulteriori circostanze aggravanti di avere agito con premeditazione avendo predisposto i mezzi per commettere il delitto ed essendo trascorso un adeguato lasso temporale tra l’ideazione e l’azione, di aver agito in più persone riunite e per motivi abietti consistenti nel conquistare il predominio sul territori dell’agro caleno e sbaragliare l’antagonista RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché vendicare l’omicidio del fratello di NOME COGNOME. In Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002; B) delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 61 n.2, 416-bis.1. cod. pen., 1 12 e 14 I. 497/74 perché in concorso e, previo accordo tra loro, come indicato nel capo precedente, detenevano e portavano in luogo pubblico un’arma da fuoco TARGA_VEICOLO e fucili di marca e calibro non identificati allo scopo di commettere il delitto di cui al capo che precede. Commettendo il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed al fine di agevolarne le finalità. In Pignataro Maggiore il 14 novembre 2002.
1.4. L’episodio all’origine del presente procedimento riguarda, come visto, l’omicidio di NOME COGNOME (alias NOME) figlio del capo RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME; la vittima, la sera del 14 novembre 2002, alle ore 20:30 circa, dopo avere lasciato il suo studio sito in Pignataro Maggiore INDIRIZZO, mentre percorreva la citata strada a bordo della propria autovettura (una Toyota Land Cruiser) diretto verso la periferia, veniva dapprima superato e poi bloccato da una Alfa Romeo 164 all’altezza del bar NOME, dove il conducente di tale auto riusciva a sbarrare la strada di quella condotta dalla vittima mentre il complice, che occupava il lato passeggero, iniziava ad esplodere una serie di colpi di arma da fuoco in direzione della Toyota. NOME COGNOME, nel tentativo di sottrarsi all’agguato, riusciva ad invertire la marcia tentando la fuga verso il centro abitato, ma l’Alfa 164 si poneva al suo inseguimento mentre gli occupanti continuavano ad esplodere numerosi colpi di arma da fuoco lungo l’intero tragitto sino a INDIRIZZO (posta a circa 500 metri rispetto al sopra indicato bar) dove i sicari raggiungevano ed uccidevano la vittima dopo che questa, nel frattempo, dopo avere urtato con il suo fuoristrada il muro di una abitazione aveva cercato di fuggire a piedi. Gli autori del delitto, quindi, si dileguavano in direzione di Pastorano, abbandonando l’Alfa Romeo 164 (poi risultata essere stata rubata il 12 novembre 2002 ad Aversa) in località Arianova, ove veniva successivamente rivenuta bruciata con all’interno una pistola semiautomatica parzialmente distrutta, marca Tanfoglio TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO con matricola punzonata e caricatore inserito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.5. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che sulla base degli atti non vi fosse la prova, oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dei due imputati, poiché le dichiarazioni accusatori dei vari collaboratori di giustizia che avevano riferito del delitto (in particolare quelle di NOME COGNOME) erano rimaste prive di adeguati riscontri.
1.6. La Corte di assise di appello, invece, dopo avere esaminato in dibattimento svariati collaboratori di giustizia ha riformato la sentenza di primo grado avendo considerato raggiunta la prova della responsabilità tenuto conto, in particolare, che successivamente alla decisione gravata aveva iniziato a collaborare con la giustizia NOME COGNOME, il quale aveva rilasciato dichiarazione auto ed etero accusatorie confermando la partecipazione di NOME COGNOME all’omicidio nella fase ideativa ed esecutiva, nonché la causale da individuarsi sia nei contrasti tra il RAGIONE_SOCIALE e quello RAGIONE_SOCIALE sia nella volontà del COGNOME di vendicare la morte del fratello che aveva saputo essere stato ucciso proprio da NOME COGNOME.
Pertanto, tali dichiarazioni (unite a quelle rese da altri collaboratori dimostravano – al di là di ogni ragionevole dubbio – la penale responsabilità dei due imputati per i reati loro ascritti.
Avverso la predetta sentenza della Corte di assise di appello di Napoli AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) , cod. proc. pen., la inosservanza dell’art.581 del codice di rito – richiamato dall’art.591 – prevista a pena di inammissibilità del gravame, nonché la violazione degli artt.125, 530 e 605 ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che la sentenza impugnata ha omesso di verificare la ammissibilità dei motivi di appello del Pubblico ministero che era stata oggetto di specifica eccezione da parte della difesa dell’imputato mediante memoria depositata per l’udienza del 28 giugno 2022 e ribadita in sede di discussione orale, con particolare riferimento al difetto di specificità degli stessi.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt.125, 533 e 605 del codice di rito ed il relativo difetto di motivazione carente rispetto al principio in base quale è necessaria la c.d. ‘motivazione rafforzata’ nella ipotesi di riforma in senso peggiorativo della decisione di primo grado.
In particolare, la Corte territoriale ha omesso di dare conto delle ragioni di incompletezza e/o incoerenza della sentenza di assoluzione e ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari per giungere alla sentenza di assoluzione essendosi, invece, limitato a ritenerle superate sulla base delle deposizioni testimoniali rese in sede di appello, ai sensi dell’art.603 del codice di rito, dai quattro collaboratori di giustizia; al riguar l’imputato rileva che nella decisione della Corte territoriale non si rinvengono
elementi a conferma del fatto che le deposizioni dei collaboratori escussi siano compatibili con quelle rese da NOME COGNOME che, invece, per l’assenza di riscontri erano state ritenute insufficienti dal primo giudice per giungere alla condanna. Il ricorrente, inoltre, osserva che la Corte di appello non ha fornito adeguata risposta ai rilievi contenuti nella memoria difensiva del 28 giugno 2022 rispetto alla inattendibilità dei collaboratori escussi e, in particolare, di NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente evidenzia, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 597,518,519,520,521, 533 e 605 del codice di rito con riguardo alla sua condanna anche in ordine al reato sub B), nonostante tale reato non fosse mai stato oggetto di contestazione nei suoi confronti.
Il Sostituto Procuratore generale ha provveduto al deposito di articolata memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo con annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il nuovo difensore AVV_NOTAIO ha depositato articolate memorie insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Infine, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Anzitutto, con riferimento al primo motivo va ricordato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01). Nel caso in esame la Corte territoriale, sia pure implicitamente, ha ritenuto che il gravame della pubblica accusa proposto il 22 giugno 2011 fosse ammissibile in quanto si confrontava in maniera diffusa con la decisione di primo grado indicando specificamente le varie criticità rispetto alle quali aveva chiesto la riforma della stessa decisione, con particolare riferimento alla esistenza di numerosi riscontri rispetto alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, che invece era stata esclusa dal primo giudice (pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta all’evidenza di una
valutazione di fatto che, in quanto sorretta da adeguata motivazione, non può essere messa in discussione in questa sede.
3. Con riferimento al secondo motivo si osserva che anche esso risulta infondato; al riguardo deve ribadirsi che, nella ipotesi di c.d. “overturning” sfavorevole, non è necessaria la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio abbreviato c.d. “secco”, come d’altra parte stabilito espressamente dall’art. 603 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, prima della novella legislativa del 2017 (legge n. 103 del 23 giugno) di fatto recettiva della elaborazione interpretativa, aveva affermato il principio secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).
L’arresto è stato, tuttavia, notoriamente superato dalla stessa giurisprudenza convenzionale che con la sentenza CEDU del 25 marzo 2021, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE c. Italia (ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15) ha stabilito che nel caso portato alla sua attenzione il giudice d’appello non fosse tenuto alla rinnovazione della testimonianza di tre collaboratori di giustizia, che erano stati sentiti in qualità d persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, evidenziando che, attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti, assistiti dai difensori, avevano accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, di cui avevano avuto conoscenza, rinunciando senza equivoci al diritto di ottenere l’audizione dei testimoni, compresi quelli di cui avevano poi lamentato il mancato esame nel giudizio d’appello.
3.1. E’ comunque significativa la circostanza che l’attuale versione dell’art. 603, comma 3-bis, come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbia specificato che il principio della generalizzata necessità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale in caso di riforma in peius di una sentenza di proscioglimento ‘per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa’ trova applicazione nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado ed all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5 e 541, comma 3, cod. proc. pen. e non dunque nel caso di giudizio abbreviato cd. ‘secco’, come quello svoltosi nel primo grado del presente procedimento.
3.2. È ovvio che la modifica ora indicata trova applicazione solo a partire dal 30 dicembre 2022, come stabilito dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 convertito nella legge la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, laddove al momento della celebrazione del processo di secondo grado era l’evoluzione giurisprudenziale nazionale e convenzionale a fungere da parametro interpretativo di riferimento, ma del pari non v’è dubbio che la citata modifica costituisca la traduzione normativa di un orientamento ermeneutico già affermatosi in precedenza.
3.3. Deve aggiungersi che la ricordata sentenza Corte EDU del 25 marzo 2021, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE c. Italia pone come ulteriore condizione per la legittimità di una pronuncia peggiorativa della sentenza di proscioglimento l’obbligo di rinnovazione istruttoria quando la testimonianza assunta in primo grado sia stata decisiva ai fini della pronuncia. L’obbligo, tuttavia, vale soltanto quando il testimone o i testimoni non riascoltati in sede di appello siano stati escussi in primo grado dal giudice in virtù dei suoi poteri istruttori e quindi solo in caso di giudizi abbreviato con integrazione probatoria officiosa, mentre nel caso in esame è pacifico che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato c.d. ‘secco’ con la conseguente esclusione della necessità della rinnovazione istruttoria (Sez. 6 – , Sentenza n. 11490 del 27/01/2023, Rv. 284569 – 01, resa in materia di estradizione).
3.4. Ciò nonostante, la Corte di assise di appello ha comunque proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria mediante l’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia appresso indicati.
3.5. Premesso quanto sopra si osserva che GLYPH l’ odierno ricorrente era stato assolto in primo grado e ineludibile risultava, dunque, il rispetto dell’insegnamento, per cui, in tale caso, la sentenza di condanna resa in appello deve confutare specificamente – pena altrimenti la violazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e il correlato vizio di motivazione – le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione liberatoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti in essa contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello.
3.6. Deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 24233001; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233083-01; Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 231136-01).
In sostanza, il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio solo perché in tesi preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907-01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261589-01; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258005-01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 257332-01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 25463801).
4. Come sopra evidenziato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva richiamato nella propria decisione alcune intercettazioni ambientali (in particolare una intercorsa tra NOME COGNOME ed il nipote NOME COGNOME) e le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), dalle quali si evinceva che la causale dell’omicidio di NOME COGNOME era da indentificare sia nella contrapposizione venutasi a creare a partire dalle fine degli anni ’90, per il predominio nel settore delle estorsioni nell’agro caleno, tra il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (di cui l’odierno ricorrente era un esponente di rilievo) con quello dei COGNOME, sia per la volontà di NOME COGNOME di vendicare la uccisione del fratello NOME avvenuta per mano proprio di NOME COGNOME, come da lui appreso nel corso di un processo a seguito di quanto riferito da un collaboratore di giustizia (tale COGNOME NOME).
4.1. Secondo il primo giudice rivestivano particolare valore le dichiarazioni di NOME COGNOME trattandosi di una fonte diretta considerato che egli faceva parte del RAGIONE_SOCIALE e che egli agiva proprio nella zona di Pignataro Maggiore; in particolare, egli aveva dichiarato che nel 2002 – prima della sua partenza per la Germania dove poi sarebbe stato arrestato e detenuto per alcuni mesi per una questione differente – NOME COGNOME gli aveva proposto di uccidere uno dei NOME. NOME COGNOME (detto ‘petillo’ nonché cognato di NOME COGNOME) e NOME COGNOME gli aveva riferito che – su indicazione dell’odierno ricorrente bisognava eliminare NOME COGNOME proprio per le ragioni di vendetta legate alla eliminazione di NOME COGNOME. Secondo il propalante vi erano state varie riunioni organizzative a casa di NOME COGNOME e della madre di NOME COGNOME, alla presenza anche del ‘petillo’, nelle quali il COGNOME era stato designato inizialmente come sicario, cosa che poi non avvenne in quanto egli doveva recarsi in Germania. Nel gennaio 2003, tornato in Italia, il collaboratore aveva saputo, da NOME
COGNOME e poi da NOME COGNOME, della avvenuta eliminazione di NOME COGNOME di cui erano stati esecutori materiali NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (detto ‘testone’), con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME come ‘specchiettisti’ ed addetti al recupero dell’auto e delle armi utilizzate per l’agguato. Nel corso dell’interrogatorio del 10 settembre 2010 il COGNOME aveva ribadito che NOME COGNOME aveva motivi di forte rancore nei confronti di NOME NOME essendo venuto a conoscenza, nel corso del processo c.d. ‘NOME‘, che quest’ultimo era responsabile della morte del fratello NOME e che quindi era sua intenzione vendicarlo. Inoltre, NOME COGNOME gli aveva confermato che i motivi posti alla base della eliminazione di NOME erano da ravvisarsi sia nella volontà di ridimensionare il peso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel settore delle estorsioni, sia nel sopra indicato desiderio di vendetta dell’odierno ricorrente. Pur ritenendo attendibili le dichiarazioni del COGNOME, il primo giudice aveva però escluso raggiunta la prova – al di là di ogni ragionevole dubbio – della responsabilità del COGNOME e del COGNOME per la mancanza di riscontri rispetto al loro diretto coinvolgimento nell’omicidio in questione.
4.2. La Corte di assise di appello ha, invece, ritenuto raggiunta tale prova adempiendo al sopra indicato obbligo di motivazione ‘rafforzata’, poiché ha operato una valutazione più ampia ed articolata degli elementi probatori rispetto al primo giudice avendo direttamente proceduto all’esame dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (detto NOME ‘non si porta’) e, in particolare, del primo (coimputato del ricorrente), il quale – dopo essere stato assolto in primo grado – ha poi ammesso le proprie responsabilità rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento.
4.3. In sostanza, la Corte distrettuale ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio, raffrontando i motivi di impugnazione con la struttura argomentativa della prima sentenza per disattenderli a ragione del positivo apprezzamento degli elementi acquisiti mediante la rinnovazione dibattimentale, condotta con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale, avendo a suo disposizione dati nuovi rispetto alla decisione di primo grado, che aveva evidenziato l’assenza di riscontri rispetto alle dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME; tali riscontri, invece, sono stati valutati sussistenti dalla Corte distrettual alla luce della ammissione di responsabilità di uno dei due imputati, successiva rispetto alla decisione del Giudice per le indagini preliminari.
4.4. Invero i giudici di appello, per rivalutare la fattispecie e ritener responsabile l’odierno ricorrente dell’omicidio aggravato contestatogli, hanno dato rilievo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, alle chiamate in correità effettuate da NOME COGNOME, NOME COGNOME classe ’53, NOME COGNOME e
NOME COGNOME, i quali hanno concordemente dichiarato che nel corso del processo c.d. ‘NOME‘ il collaboratore NOME COGNOME (già capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante nell’agro caleno) aveva riferito dell’omicidio del fratello dell’odierno ricorrente portato a compimento proprio da NOME COGNOME per conto del RAGIONE_SOCIALE. Una volta appreso tale particolare NOME COGNOME manifestò apertamente e ripetutamente agli altri sodali il proprio desiderio di vendetta facendo, in particolare, pressioni sui vertici per ottenere l’autorizzazione ad uccidere NOME e NOME COGNOME. Nel corso di una delle periodiche riunioni, i vertici del RAGIONE_SOCIALE (vale a dire NOME COGNOME classe DATA_NASCITA53, NOME COGNOME e NOME COGNOME) concessero l’autorizzazione alla eliminazione dei COGNOME (nei confronti dei quali sussisteva anche il contemporaneo interesse di contenere la loro attività di carattere estorsivo favorendo, in tal modo, i RAGIONE_SOCIALE), delegando NOME COGNOME alla consegna di un fucile mitragliatore (tipo kalashnikov) al COGNOME e designando NOME COGNOME classe ’78 come componente del gruppo armato unitamente all’odierno ricorrente, il quale è stato indicato come uno degli esecutori materiali dell’agguato.
4.5. Le suddette dichiarazioni auto ed etero accusatorie sono state quindi ritenute credibili dalla Corte territoriale, che ha disatteso sul punto le eccezioni difensive contenute tra l’altro nella memoria del 28 giugno 2022, poiché provenienti da soggetti che già avevano definito la loro posizione processuale o con la condanna (come NOME COGNOME classe DATA_NASCITA) o con l’assoluzione (come NOME COGNOME) oppure da chi era stato addirittura assolto in primo grado (come NOME COGNOME). Le loro ricostruzioni dei fatti sono state considerate veritiere in quanto non contrastati tra di loro e perché avevano trovato riscontri di carattere oggettivo, come ad esempio la circostanza che l’Alfa Romeo 164 usata per l’agguato era stata abbandonata e bruciata con una pistola lasciata all’interno di essa.
Al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 – 01).
4.6. Pertanto, la Corte territoriale, in modo non manifestamente illogico, ha attribuito a tutti questi elementi, acquisiti mediante la rinnovazione dibattimentale sopra richiamata, il valore di riscontro alle originarie propalazioni di NOME
COGNOME che, invece, il primo giudice aveva ritenuto mancante. Il ricorrente quin pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita a qu Corte una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali rispet quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
Al contrario risulta fondato il terzo motivo poiché, come dedotto da ricorrente, egli – a differenza di NOME COGNOME – non era imputato anche del r sub B) relativo alla violazione della legge armi, ma unicamente del concors nell’omicidio aggravato di NOME COGNOME, come si evince chiaramente dai capi di imputazione riportati nella sentenza di primo grado e non risultando nemmeno dalle sentenze di primo e di secondo grado una successiva imputazione per tal reato; orbene, nonostante il difetto di contestazione sul punto, la Corte territ ha dichiarato NOME COGNOME responsabile anche del reato sub B).
Tale vizio determina, pertanto, la nullità della sentenza di secondo gra limitatamente alla condanna pronunciata nei riguardi dell’odierno ricorrente p un fatto a lui mai contestato.
Ne consegue che, limitatamente al citato reato la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha condannato NOME COGNOME alla p di due anni (ritenuta in continuazione con l’omicidio aggravato) per il reato di alla lettera B) della rubrica, ai sensi dell’art.620, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. e dell’art. 604, comma 3, cod. proc. pen.; tale annullamento senza rinvi l’eliminazione della relativa pena di anni due di reclusione non determina, pe effetti rispetto alla pena inflitta in concreto rimanendo, comunque, conferma quella a trenta anni di reclusione, determinata dalla riduzione di qu dell’ergastolo (irrogata per il concorso in omicidio aggravato) ridotta a trenta di reclusione per la scelta del rito abbreviato. Non si dispone la comunicazione sensi dell’art. 621, comma 1, cod. proc. pen., del presente provvedimento Pubblico ministero poiché il reato sub B) nelle more si è prescritto anche tenuto conto dell’aggravante ad effetto speciale contestata. Il ricorso, invece, deve e respinto nel resto per tutte le ragioni sopra illustrate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al cap B) per difetto di contestazione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2024.