Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50678 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/04/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gene NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio dell sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello al giudizio; letta la memoria scritta, recante “motivi aggiunti” depositata dal difensore dell’impu
AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 12 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 26 aprile) ha confermato la condanna inflitta in primo grado a NOME per il delitto di cui agli artt. 73, comma 5, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge in relazione all’assenza di difesa nel corso del giudizio di appello. In particolare, si evidenzia che il difensore di uff COGNOME (AVV_NOTAIO) dopo avere il 19 dicembre 2019 proposto l’appello, è stata sospesa dall’esercizio della professione forense (in particolare, il 21 novembre 2022); pertan alla data della celebrazione dell’appello – aprile 2023 – l’imputato non aveva un difensore, da la nullità assoluta del giudizio e della sentenza di appello.
2.1. Il difensore dell’imputato nella memoria scritta recante “motivi aggiunti” ha alt evidenziato che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all’a “NOME“, omonima di quella originariamente nominata difensore di fiducia e poi sospesa, il che conferma che nel giudizio di secondo grado NOME non è stato assistito da alcun difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame del fascicolo di appello, consentito a questa Corte essendo stata dedotta una nullità di natura processuale (ex plurimis, v. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017- dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01), risulta quanto segue.
Avverso la sentenza di primo grado, emessa il 16 gennaio 2019, il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha proposto appello. Il giorno 2 marzo 2023 il relativ decreto di citazione è stato notificato all’AVV_NOTAIO “NOME COGNOME (codice fisca CODICE_FISCALE) tramite pec EMAIL La predetta professionista è omonima del difensore di fiducia del COGNOME (avente il diverso codice fisca CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE dotata di, ovviamente, una diversa pec professionale: EMAIL , come emerge dall’atto di appello dalla stessa presentato). Non risulta che la seconda avvocatessa “NOME COGNOME” (evidentemente per mero errore materiale individuata dalla cancelleria della Corte territoriale come il difensore di f del NOME dopo che la prima “NOME COGNOME” era stata sospesa dall’esercizio della professione forense) fosse stata nominata difensore di ufficio dell’imputato.
2.1. Invero, l’avvocatessa COGNOME, difensore di fiducia del COGNOME, è stata il 21 novemb del 2022 sospesa in via amministrativa dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’a
33 del d.l. n. 17 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 34 del 2022. Il citato 33 ha inserito nell’art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, I.n. 113 del 2021 (che disciplina le procedure per l’assunzione del personale addetto all’uff per il processo presso gli Uffici giudiziari), il comma 2-bis. Questo comma stabilisce che «L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio d professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tu la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica».
Ciò premesso in fatto, rileva la Corte che l’unica notifica del decreto di citazione effet a un difensore per la celebrazione del giudizio di appello è radicalmente invalida. Essa, infa non è avvenuta in favore del difensore di fiducia AVV_NOTAIO – peraltro sospesa per una incompatibilità stabilita dalla legge, di tal che quand’anche le fosse stato notificato il per il giudizio di appello detta notifica sarebbe stata comunque inesistente (arg. ex Sez. 5, n. 54168 del 20/10/2016, COGNOME, Rv. 268866 – 01) – ma alla sua omonima, mai nominata difensore, né di fiducia né di ufficio, dell’imputato COGNOME che è rimasto dunque privo di difensore nel giudizio sul gravame.
3.1. E di tale circostanza si è resa conto, una volta terminato il giudizio e deposit dispositivo, la Corte territoriale che, dopo la conclusione dell’udienza di appello, preso att il difensore di fiducia dell’imputato era stato sospeso dalla professione (e che, dunque, que era rimasto privo di difensore), ha – opportunamente – nominato un difensore di ufficio ai sen dell’art. 97 ( comma 1 1 cod. proc. pen. nella persona dell’AVV_NOTAIO ed ha altresì disposto che nei confronti del predetto venisse eseguita la notifica del dispositivo della sente al fine di consentire al nuovo difensore, come in effetti avvenuto, di ricorrere in Cassazione eccepire l’invalidità processuale che, a quel punto, il Giudice di appello non poteva più sanare
Pertanto, a seguito dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ad un difenso dell’imputato (di fiducia o nominato di ufficio), si è verificata nel giudizio di appello la ma di difesa tecnica e dunque una nullità assoluta insanabile, ai sensi dell’art. 179, comma prim e 179 cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 6, n. 49819 del 29/10/2013, COGNOME, Rv 257639; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, COGNOME, Rv. 259614 – 01). Per tali ragioni, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte territoriale affin – instaurato ritualmente il contraddittorio con le parti – proceda al giudizio di secondo grad
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti all appello di Torino per il giudizio.
Così deciso il 22 novembre 2023
l AVV_NOTAIO este sore
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Il Presidente