Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36139 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo il riget ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale rifor quella emessa dal Tribunale della stessa città in data 24 maggio 2023, ha dichiarat l’improcedibilità, per difetto di querela, in ordine al furto di cui al capo d), avve settembre 2022; nel resto, ha confermato l’accertamento di responsabilità a carico di RAGIONE_SOCIALE NOME per i furti contestati ai capi a), b), c), e), commessi in Trieste nel periodo inter il 19 agosto 2022 ed il 7 settembre 2022, e per il reato di evasione dal luogo di detenzi domiciliare, a cui la stessa era sottoposta, nel medesimo periodo, giusta ordinanza del Tribuna di Campobasso; ha infine rideterminato la pena in anni 2 e mesi 11 di reclusione ed euro 1.850 di multa.
I fatti accertati in sede di merito riguardano una serie di furti di computer e telefoni c commessi in Trieste, in danno del punto vendita “RAGIONE_SOCIALE” del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE” e del punto vendita “RAGIONE_SOCIALE” del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, ripresi dal siste di video sorveglianza installato nei predetti luoghi, che aveva permesso di registrare filma ottima qualità, dalla visione dei quali la polizia giudiziaria era riuscita a individuare l’aut persona di COGNOME NOME NOME, nel medesimo periodo di tempo, risultava esser sottoposta al regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione in Foggia, dalla quale perciò, concomitanza dei furti, era evasa.
COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo reitera la censura di nullità, già proposta nei motivi di app riferita al fatto che il coimputato NOME COGNOME, nel corso del giudizio di primo grado, era autorizzato a partecipare all’udienza da remoto sulla piattaforma Teams, con collegamento dalla Casa circondariale di Foggia; tuttavia, “di tale trattazione, non veniva dato avviso al codifensore dell’imputata COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME, violando così il contraddittorio e il di di difesa”; ciò avrebbe determinato la nullità assoluta della sentenza.
Sostiene la ricorrente che il mancato avviso della partecipazione con modalità da remoto, a difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputata, ha comportato una nullità assoluta insanabile e, al riguardo, richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. del 26/03/2015) secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiduci tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta a prescindere dalla circostanza che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97, comma quarto cpp.
2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 606 comma 1, lett e) cod. proc. pen., in ordine alla mancata valutazione di una prova decisiva, cost dalla invocata perizia antropometrica.
Nella illustrazione del motivo, fa riferimento anche al fatto che non sarebbero st adeguatamente prese in considerazione le divergenze tra il contenuto RAGIONE_SOCIALE videoriprese, da cu era emerso che l’autrice dei furti non aveva tatuaggi, con il dato oggettivo costituito dai ta presenti sulle braccia della RAGIONE_SOCIALE, esibiti nel corso dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al ed ancora, non considerate le dichiarazioni del coimputato NOMECOGNOME tese a scagionare la stessa donna.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigett ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
E’ vero che, come affermano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), «L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiduci tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (in motivazione, si è evidenziato, in particolare, che ove, in presenza di una ritua tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato ad ave difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c),
Tuttavia, il suddetto principio non è riferibile al caso in esame, nel quale si lamenta codifensore della RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stato avvisato in ordine alla partecipazione da remoto di altro coimputato (NOME COGNOME), peraltro non difeso dal medesimo.
Il dato testuale (“suo difensore”) contenuto nell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. evoc senza possibilità di equivoci, la preesistenza di un rapporto finalizzato ad assicurare la d tecnica all’interessato «a prescindere che si tratti di nomina fiduciaria o di designa officiosa», sicchè la nullità, cui la norma ascrive il carattere di assolutezza, resta in dall’assenza del “suo difensore” non avvisato, e non di quello di altri imputati.
In altri termini, il codifensore della RAGIONE_SOCIALE non può vantare alcun interesse meritevole tutela che lo legittimi a lamentarsi di non esser stato avvisato della partecipazione da remot altro imputato che egli non rappresentava.
2.Manifestarnente infondato è pure il secondo motivo, costituito da censure non consentite con il ricorso per cassazione, che perciò risultano inammissibili.
Al di là della formale denuncia del vizio della motivazione, l’esponente contesta valutazione RAGIONE_SOCIALE prove operata dai giudici di merito, senza riuscire ad indicare la frattura del percorso argomentativo o la sua contraddittorietà rispetto agli elementi acquisiti.
Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiv del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, i sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di me incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazi RAGIONE_SOCIALE regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appar alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della d impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con “atti del processo”, specificame indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa t che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo inte radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazion (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1 n. 20370 del 20/04/2006, COGNOME ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, COGNOME ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. COGNOME ed altri, Rv. 234989).
Nel caso in esame, è da ritenersi logica la valutazione dei giudici di merito, i quali decisioni conformi, hanno desunto indici univocamente significativi della riconducibilità dei alla imputata.
In particolare, il riconoscimento dell’imputata si fonda sulle dichiarazioni del teste d COGNOME NOMENOME la cui attendibilità non è stata posta in discussione, che ha riferito di visionato il filmato estrapolato dalle videocamere presenti in loco, che con registrazioni nit complete avevano ripreso perfettamente gli autori dei furti; sulla base dei filmati, confro con il cartellino segnaletico della donna, effettuava il riconoscimento, peraltro corroborat fatto che il complice NOME NOME, riconosciuto mediante un programma (C Robot dive) in uso alle forze di polizia, risultava essere il compagno della RAGIONE_SOCIALE, e che i due, in banca d risultavano identificati e denunciati per altri furti commessi insieme.
La Corte ha pure risposto in ordine alla prospettata divergenza tra alcuni segni particol della RAGIONE_SOCIALE (presenza di tatuaggi) e le immagini della donna ripresa dal sistema di videosorveglianza che invece non li aveva, spiegando che la censura non è apparsa dirimente, considerato che il riscontro dei tatuaggi è avvenuto durante l’interrogatorio di gara conseguente all’arresto del 6 novembre 2022, laddove l’ultimo furto era risalente al settembre 2022, non potendosi perciò escludere che gli stessi fossero stati realizzati medio tempore; deve aggiungersi che dalla ricorrente non è stata neppure prospettata alcuna circostanza atta a dimostrare l’anteriorità dei tatuaggi rispetto ai furti.
Quanto al mancato espletamento di perizia antropometrica, il motivo di ricorso, del pari pecca di genericità, atteso che l’imputata non ha indicato per quali ragioni dovrebbe ritene decisiva la prova antropometrica richiesta nell’atto di appello mediante rinnovazione istrutto ed in particolare i motivi in base ai quali gli eventuali esiti di tale perizia sarebbero stati superare la prova del positivo riconoscimento da parte del teste COGNOME. COGNOME in proposi
rammentare che la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limit incidere su aspetti secondari della motivazione (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Rv. 255817; Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035).
Ugualmente priva di rilevanza è la censura relativa all’omesso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del coindagato NOME, anch’essa generica ed inidonea a superare la logicità dell motivazione nel suo complesso.
3.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento dell spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che costei non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dell stessa, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 9 luglio 2024