Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24880 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24880 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA a Castellamare di Stabia avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte di appello di Bologna.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 9 giugno 2022, che aveva confermato quella del Tribunale di Bologna di condanna di NOME COGNOME alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per il delitto continuato p. e p. dall’art. 316 ter cod. pen. (con riferimento a plurime e reiterate percezioni di pubbliche erogazioni da indebiti rimborsi IRPEF, conseguite da terzi e concorrenti percettori grazie al suo
specifico contributo, quale addetto al RAGIONE_SOCIALE di Roma, con sede operativa a Monzuno), ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato.
Il ricorrente ripropone, con un unico motivo, l’eccezione – avanzata con motivo nuovo di gravame e disattesa dalla Corte territoriale – di nullità assoluta e insanabile di entrambe le sentenze di merito, per l’assenza del difensore di fiducia e di un difensore d’ufficio validamente nominato· per il periodo intercorrente fra la data di emissione del decreto che disponeva il giudizio e l’udienza dibattimentale di primo grado.
Osserva (e documenta) la difesa del ricorrente:
che il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, aveva rinunciato al mandato difensivo con atto comunicato all’assistito il 18 luglio 2018 e all’ufficio G.i.p./G.u.p. de Tribunale di Bologna il 23 luglio 2018, subito dopo l’udienza preliminare e la pronuncia del decreto di rinvio a giudizio dell’Il luglio 2018;
che dal verbale della prima udienza dibattimentale del 14 dicembre 2018 emerge che l’imputato, presente, è stato nell’occasione “difeso d’ufficio” dall’AVV_NOTAIO del foro di Bologna, la quale, neppure iscritta nelle liste dei difensori di ufficio, non risulta essere stata formalmente nominata difensore di ufficio dell’imputato dopo la intervenuta rinunzia di quello di fiducia, né ai sensi dei primi due commi dell’art. 97 cod. proc. pen., né ai sensi del comma 4 del medesimo art. 97, cioè nella veste di mero sostituto (designato temporaneamente per la sola udienza dibattimentale) del difensore di fiducia rinunciante o di un difensore di ufficio mai formalmente nominato;
che, pertanto, COGNOME era rimasto privo di difensore per il periodo temporale intercorrente fra il 18-23 luglio 2018 e il 17 maggio 2019, data di deposito della nomina del nuovo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, in violazione dell’obbligo facente capo al giudice, a garanzia del principio di continuità ed effettività della difesa, di nominare un difensore di ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile nei casi in cui – come per l’udienza dibattimentale – ne sia obbligatoria la presenza;
che la denunziata violazione ha determinato, inoltre, una concreta menomazione del diritto di difesa tecnica, non avendo potuto il difensore, in assenza di una nomina tempestiva, depositare la lista testi prima dell’udienza dibattimentale, nel corso della quale l’AVV_NOTAIO si è limitata a chiedere il controesame dei testi del P.M. e l’esame dell’imputato;
che, infine, la tesi sostenuta dalla Corte d’appello secondo cui il difensore rinunciante sarebbe stato onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina a norma dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., sicché alla prima udienza dibattimentale sarebbe stata adeguatamente nominata in sua sostituzione l’AVV_NOTAIO d’ufficio senza alcun pregiudizio per il concreto esercizio del diritto di difesa,
pur sostenuta in qualche decisione della Suprema Corte, era contrastata da un opposto e prevalente indirizzo giurisprudenziale nel senso sopra richiamato.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo (unico) di ricorso è destituito di fondamento.
Dall’esame della documentazione allegata e degli atti del fascicolo emerge – in linea di fatto – che, all’esito dell’udienza preliminare e della pronuncia del decreto che disponeva il giudizio in data 11 luglio 2018, il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, comunicò all’assistito il 18 luglio 2018 e all’ufficio G.i.p./G.u.p procedente il 23 luglio 2018 la rinuncia al mandato.
Dalla lettura del verbale della prima udienza dibattimentale in data 14 dicembre 2018 si evince che l’imputato “presente” – è stato “difeso d’ufficio” dall’AVV_NOTAIO del foro di Bologna, la quale ha accettato l’incarico benché non iscritta nelle liste dei difensori di ufficio e, nel concreto esercizio del mandato, “indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle seguenti prove: con troesame testi del P.M., esame imputato, riserva di produzione documentale. Il Tribunale “sentite le parti ammette le prove richieste e rinvia per l’istruttoria all’udienza del 10/5/2019”.
Con successivo atto del 17 gennaio 2019 l’imputato, detenuto agli arresti domiciliari, nominava il nuovo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale nel prosieguo del dibattimento prestava il consenso all’acquisizione e all’utilizzazione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., chiedendo di produrre ulteriore documentazione che veniva acquisita. Soltanto nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna del 12 ottobre 2020 l’AVV_NOTAIO, con un motivo nuovo di gravame, proponeva per la prima volta la questione di nullità assoluta e insanabile del dibattimento e della sentenza di primo grado, perché – a suo dire – la prima udienza dibattimentale del 14 dicembre 2018 sarebbe stata celebrata in assenza di una regolare e tempestiva nomina di un nuovo difensore di ufficio dell’imputato a seguito della rinuncia dell’originario difensore di fiducia.
La questione di nullità, oggi riproposta con l’unico motivo di ricorso per cassazione, è stata respinta dalla Corte territoriale sull’assunto che, in forza dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., la rinuncia del difensore non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108. Sicché l’imputato alla prima udienza dibattimentale risultava ancora munito di difensore di fiducia e concretamente
assistito nell’occasione dal difensore di ufficio all’uopo designato. Rilevava inoltre la Corte che quest’ultimo, presente l’imputato, aveva in quella udienza attivamente esercitato il mandato difensivo avanzando le opportune richieste istruttorie e che, a sua volta, il difensore di fiducia successivamente nominato aveva prestato il consenso all’utilizzazione degli atti di indagine chiedendo e ottenendo l’acquisizione di ulteriore documentazione.
Tanto premesso, deve innanzitutto ribadirsi l’ormai prevalente indirizzo giurisprudenziale per il quale, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comunicata all’autorità procedente e all’interessato, sussiste, alla stregua del combinato disposto dei primi due commi e del quarto comma dell’art. 97 cod. proc. pen., l’obbligo del giudice – a pena di nullità assoluta e insanabile – di procedere tempestivamente alla nomina di un difensore di ufficio in assenza di altra nomina fiduciaria, benché il difensore rinunciante sia onerato della difesa fino alla nuova nomina (Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, COGNOME, Rv. 284024; Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272603). Invero, al differimento di efficacia dell’atto abdicativo (che a norma dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen. non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio: Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277795) devesi attribuire carattere solo temporaneo a garanzia dell’effettività della difesa e del pieno contraddittorio, in un contesto di assistenza dell’imputato caratterizzato dall’attribuzione di uno stabile incarico difensivo principale, di fiducia o d’ufficio.
Nel caso in esame, deve darsi atto, per un verso, della non eccessiva dilatazione della fase temporale intercorsa fra il 18-23 luglio 2018, date di comunicazione della rinunzia al mandato difensivo fiduciario subito dopo l’udienza preliminare e il contestuale decreto di rinvio a giudizio, e la prima udienza dibattimentale del 14 dicembre 2018 e, per altro verso, della tempestiva nomina in tale udienza da parte del Tribunale del difensore d’ufficio – non in veste di “sostituto” di quello fiduciario – nella persona dell’AVV_NOTAIO, la quale, presente l’imputato, ha concretamente ed efficacemente esercitato il mandato difensivo fino alla nomina intervenuta il 17 gennaio 2019 del nuovo difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO. Questi, a sua volta, ha sostanzialmente condiviso nel prosieguo del dibattimento di primo grado la strategia difensiva dell’AVV_NOTAIO, ratificandone l’operato e consentendo addirittura l’utilizzazione di tutti gli atti di indagine. Lo stess AVV_NOTAIO ha infine sollevato la richiamata questione di nullità per violazione del diritto di difesa soltanto nel giudizio di appello con un motivo nuovo di gravame.
5. Orbene, considerato che l’imputato è stato efficacemente e concretamente assistito nel corso del dibattimento dinanzi al Tribunale prima dall’ AVV_NOTAIO, nominata alla prima udienza “difensore d’ufficio” – quindi non in veste di mero “sostituto” di quello fiduciario rinunziante -, e poi dal “difensore di fiducia”, AVV_NOTAIO, che ne ha condiviso e ratificato l’attività difensiva, risulta accertata, all’evidenza, l’assenza di qualsiasi lesione o menomazione del pieno ed effettivo esercizio delle garanzie difensive dell’imputato in ogni fase del giudizio dibattimentale di primo grado.
Ritiene pertanto il Collegio che, non ricorrendo affatto, nel caso in esame, la situazione patologica di violazione del contraddittorio per la mancanza del difensore dell’imputato, oggetto dell’unico motivo di ricorso, questo debba essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/05/2023